Delibera n. 112/2023/PAR
Il Sindaco del Comune di Pegognaga (MN) ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003, in merito all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada”.
Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sui quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Pegognaga (MN).
“Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.
Documenti di riferimento