Stralcio dei debiti fino a mille euro
Consulta le modalità per comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022).
Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada
(DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai
premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale”
riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui
all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui
all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette
sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di
“capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare
l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno
specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e
trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.
Le novità introdotte dalla Legge n. 14/2023
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale”
dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché
delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per
il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita
richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I
provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla
legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali,
devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.
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La Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico “parziale” (art. 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022)
può essere effettuata da parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:
- il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
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La Comunicazione di adozione del provvedimento di applicazione dell’annullamento automatico “integrale” (art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022)
può essere effettuata dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023 esclusivamente all’indirizzo PEC comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it:
- il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
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Le Comunicazioni possono essere effettuate esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1 comma 227 della Legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro crediti all’Agente della riscossione. Eventuali comunicazioni inviate alle caselle PEC sopra indicate da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico.