Prorogate fino al 30 giugno 2023 alcune misure di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi di somministrazione
L’articolo 1, comma 815 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197- modificando il termine indicato all’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022 - proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili - quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività - su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tale
facoltà è stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n.
137/2020, inserito con la legge di conversione n. 176/2020, “ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19”, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021.
Con successivi provvedimenti, da ultimo con il citato D.L. n. 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 ed ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023.
Per
la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, si disapplica il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001, in base al quale “le
opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,
contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo
abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare
della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio
del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori
all'amministrazione comunale”.
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