L'art. 142, comma 6-bis del codice della strada prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello dell'Unione dei Comuni della Pianura reggiana, confermando la pronuncia del GdP che, a sua volta, aveva accolto l'opposizione proposta da L.A. avverso la sanzione irrogatagli per violazione dell'art. 142, comma 8 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). Quest'ultimo, infatti, viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 50 km/h. Il GdP aveva ritenuto illegittima la sanzione in questione, per violazione dell'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 1323/2012.
L'Unione dei Comuni ricorre in Cassazione sostenendo l'errore da parte del Tribunale che avrebbe mal interpretato la previsione contenuta nell'art. 3, d.m. 15 agosto 2007, secondo cui «le disposizioni degli art. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento».
Cass. civ., sez. II, ord., 26 gennaio 2023, n. 2384
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