sabato 14 gennaio 2023

Mattarella firma il decreto carburanti. Multe fino a 6 mila euro per i distributori


 Prevista anche la chiusura dell'impianto per chi non dovesse adeguare la cartellonistica ed esporre il prezzo medio. Le nuove norme in vigore da domenica. Per le associazioni di categoria l'accisa "mobile" è "l'unico intervento nel decreto capace davvero di intervenire per il contenimento dei prezzi" 

 AGI - Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. Le multe, in caso di violazione arrivano fino a 6.000 euro, con possibilità di chiusura dell'impianto, da 7 a 90 giorni, dopo la terza inottemperanza. Lo stabilisce il dl Carburanti, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. In particolare, il Mimit è chiamato ad adottare entro 15 giorni un decreto che definisca "la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni". Gli esercenti avranno poi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare "la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita".

Tratto da  https://www.agi.it

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (23G00007) (GU Serie Generale n.11 del 14-01-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2023 

 

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione  del
trasporto pubblico. (23G00007) 
(GU n.11 del 14-1-2023)
 
 Vigente al: 15-1-2023  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' dei prezzi dei  beni  di  largo  consumo,
derivante dall'andamento dei costi dei prodotti  energetici  e  delle
materie prime sui mercati internazionali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni al fine di  garantire  la  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  rafforzare  i
poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e
del made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e
  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
  autotrazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a
euro 200 per lavoratore. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a  1,2  milioni  di
euro nell'anno 2024  si  provvede,  quanto  a  7,3  milioni  di  euro
nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  6
milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2  milioni  di  euro  nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  le  esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009 n. 99,  provvede  all'elaborazione  dei
dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province
autonome, dei prezzi  comunicati  e  ne  cura  la  pubblicazione  sul
proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato  aperto
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lett.  l-bis),  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili.  La  frequenza,  le  modalita'  e  la
tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico  di  carburante
per autotrazione, ivi compresi quelli  lungo  la  rete  autostradale,
entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto  di  cui  al
comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione  dei  prezzi
presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27,  con  l'indicazione  della  media  aritmetica  dei
prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2. 
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e  3,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
6.000. Dopo la terza violazione, puo' essere disposta la  sospensione
dell'attivita' per un periodo non inferiore  a  sette  giorni  e  non
superiore a novanta giorni.  L'accertamento  della  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'  effettuato  dalla  Guardia  di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza  pubblica.  All'irrogazione  delle  sanzioni  provvede  il
Prefetto. Ai relativi  procedimenti  amministrativi  si  applica,  in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma
5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in  caso
di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo  51,  comma  1,  della
legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e  quando  il  prezzo  effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo  impianto  di
distribuzione. 
  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi  di  cui  al  comma  2  e'
versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad
apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   per   essere   destinata
all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica  per
la rilevazione dei prezzi dei carburanti  per  autotrazione  per  uso
civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il
consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo. 
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il  prezzo  per
unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina di settore per la violazione  dell'articolo
15, comma 5, chiunque omette di indicare  il  prezzo  per  unita'  di
misura». 
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'
abrogato. 
                               Art. 2 
 
             Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, 
                della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 290, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
    b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al
comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo  comma
aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al  valore  di
riferimento, espresso in  euro,  indicato  nell'ultimo  Documento  di
programmazione economico-finanziaria  presentato;  il  decreto  tiene
conto  dell'eventuale  diminuzione,  nella  media  del   quadrimestre
precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo  di  cui  al
comma 290,  rispetto  a  quello  indicato  nell'ultimo  Documento  di
programmazione economico-finanziaria presentato.». 
                               Art. 3 
 
                Rafforzamento dei poteri del Garante 
                   per la sorveglianza dei prezzi 
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove  necessario  ai  fini
dei propri  interventi  di  sorveglianza  sul  territorio,  opera  in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali  dei  prezzi,
sportelli  o  analoga  denominazione,  qualora  istituiti  con  legge
regionale.»; 
    b) al comma 199: 
      1) al primo periodo, le parole: «si avvale  dei  dati  rilevati
dall'ISTAT,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvale   della
collaborazione e dei  dati  rilevati  dall'ISTAT  che  sono  messi  a
disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su  specifica
istanza,»; 
      2) il quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e  di
bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma  restando
l'attivazione dei successivi poteri di  indagine  e  controllo  della
Guardia di finanza per i  profili  di  cui  al  secondo  periodo.  Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
      3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente:  «Salvo  che
il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di  cui  al
presente comma sono irrogate dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente  nel  luogo  in
cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; 
    c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: 
      «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti  dall'andamento  dei  costi  dei  prodotti
energetici e  delle  materie  prime  sui  mercati  internazionali  e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la
Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il  Garante
puo' convocare la  Commissione  per  coordinare  l'attivazione  degli
strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni
dell'anomala  dinamica  dei  prezzi  sulla  filiera  di  mercato.  Ai
componenti ed ai partecipanti alle  riunioni  della  Commissione  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
      199-ter. Alla Commissione di cui al comma  199-bis  partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al  comma  199,  i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si  avvale
ai  sensi  del  comma  200,   un   rappresentante   delle   autorita'
indipendenti  competenti  per  settore,  tre   rappresentanti   delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 137 del  Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nominati  dal   Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un  rappresentante  delle
regioni e delle province autonome.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  2  del  decreto-legge  9  settembre  2005,   n.   182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi  all'anomalo  andamento  dei
prezzi delle  filiere  agroalimentari,  alla  Commissione  partecipa,
altresi', un  rappresentante  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste. 
      199-quater. Il  Garante,  compatibilmente  con  le  ragioni  di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo'  invitare  alle  riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche'  esperti  del  settore  per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati. 
      199-quinquies. Qualora dalle  analisi  condotte  in  seno  alla
Commissione  o   dalle   indagini   conoscitive   emergano   fenomeni
speculativi lungo la filiera di  origine  e  produzione,  ingrosso  e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il  Garante  riferisce  gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made  in  Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 
      199-sexies. Le  funzioni  di  segreteria  e  di  supporto  alle
attivita' di cui ai commi da  199-bis  a  199-quinquies  sono  svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51.». 
  2.  All'articolo  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le  attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra  il  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e degli  altri  Ministeri,  nonche'  gli  uffici  delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al  fine  di
garantire il  coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza  dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo  gia'  avviate  dagli
uffici delle predette  istituzioni  ed  autorita'  nelle  materie  di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici  dei  Ministeri  e  delle  autorita'  di
settore i  dati  e  le  informazioni  utili  alla  conclusione  delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica». 
                               Art. 4 
 
           Misure di sostegno per la fruizione dei servizi 
                        di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia  sulle  famiglie,
in particolare in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti  e
lavoratori, e' istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a
100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a  riconoscere,  nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di  abbonamenti
per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e
interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui  al
primo periodo e' riconosciuto in favore  delle  persone  fisiche  che
nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non  superiore
a 20.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di  presentazione  delle  domande  per  il
rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello
stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonche'  di
rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni
utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di  cui  al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata   alla
manutenzione  della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo  delle
risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 
                               Art. 5 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio