mercoledì 11 gennaio 2023

Brasile. Scadenza dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida in vigore dal 13.01.2018.

circolare protocollo 472 del 09/01/20223

Allegati

circolare_protocollo_0000472-del_09-01-2023.pdf

Competenza

Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Data di ultima modifica: 10/01/2023
Data di pubblicazione: 10/01/2023


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Oggetto: Brasile. Scadenza dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida in
vigore dal 13.01.2018.
Con riferimento all’Accordo in oggetto e nel rispetto di quanto già indicato nella Circolare prot. 277 datata
08 gennaio 2018, si richiama l’attenzione sul fatto che le domande di conversione delle patenti di guida
brasiliane, non potranno più essere accettate dopo il 13.01.2023.
Per completezza d’informazione si comunica che, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, sono state già attivate le procedure per la definizione di nuovo Accordo in
materia.
Di seguito alla conclusione di dette procedure, con specifica Circolare di questa Direzione, verranno
diramate le opportune indicazioni per la ripresa delle conversioni delle patenti di guida brasiliane.
 
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Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.