Il personale ispettivo accertaava che all'interno del bar era presente un totem multifunzione,
dotato di touch-screen, non idoneo a consentire agli utente di
interagire con contenuti multimediali e di collegarsi alle piattaforme
di gioco Aggiunge poi che " detta apparecchiatura non solo era un
apparecchio irregolare, perché non aveva codice identificativo, ma era
anche un apparecchio il cui possesso è vietato, costituendo un congegno
elettronico per il gioco d'azzardo"
Nella fattispecie, secondo la Corte, sono ritenuti illeciti, e sanzionati, non soltanto gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U. di cui al R.D. n. 773 del 1931, ma anche " qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni"
Nella fattispecie, secondo la Corte, sono ritenuti illeciti, e sanzionati, non soltanto gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U. di cui al R.D. n. 773 del 1931, ma anche " qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni"