mercoledì 21 dicembre 2022

Sanzionato per aver mantenuto all'interno del suo esercizio commerciale di bar caffetteria un apparecchio di intrattenimento non conforme alla legge.

Il personale ispettivo accertaava  che  all'interno del bar era presente un totem multifunzione, dotato di touch-screen, non idoneo a consentire agli utente di interagire con contenuti multimediali e di collegarsi alle piattaforme di gioco Aggiunge poi che " detta apparecchiatura non solo era un apparecchio irregolare, perché non aveva codice identificativo, ma era anche un apparecchio il cui possesso è vietato, costituendo un congegno elettronico per il gioco d'azzardo"

Nella fattispecie, secondo la Corte, sono ritenuti illeciti, e sanzionati, non soltanto gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U. di cui al R.D. n. 773 del 1931, ma anche " qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni"

Corte di Cassazione, Sezione II ordinanza n.37176 del 20 dicembre 2022