Forniamo, i chiarimenti dell'ACI, circa la radiazione dei veicoli avviati alla demolizione, sui quali è iscritto un fermo amministrativo e per i quali è stato chiesto il rilascio di un’attestazione di inutilizzabilità del veicolo.
Si ringrazia il COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
PROV:. LECCO ED IN PARTICOLARE IL COMANDANTE MARIO MODICA
OGGETTO:Richiesta chiarimenti su competenze. Circolare ACI n.DSD/0011454/09 del 16/09/2009.
Si fa riferimento alla pec del 20/12/2022 con la si chiedono
chiarimenti in merito alla radiazione dei veicoli avviati alla demolizione, sui
quali è iscritto un fermo amministrativo e per i quali è stato chiesto il rilascio di
un’attestazione di inutilizzabilità del veicolo, come da lett. circ. ACI in oggetto
richiamata..
Al riguardo è necessario, innanzitutto premettere che, a seguito
di specifiche direttive da parte del MEF, dal 2009 non è possibile annotare al
PRA la radiazione dei veicoli sui quali risulti iscritto un fermo amministrativo,
se prima non viene effettuata la cancellazione di tale vincolo.
In considerazione, però, di particolari situazioni, il MEF ha
ritenuto di derogare a tale regola generale nel caso di veicoli che per varie
vicissitudini siano andati distrutti come ad es. nel caso di calamità naturali,
incendi, incidenti stradali, ecc. In questi casi, per poter radiare il veicolo senza
prima procedere alla cancellazione del fermo, deve essere allegata alla
richiesta di radiazione una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti
nella quale venga attestato lo stato di inutilizzabilità del veicolo.
Per autorità competenti si intendono ovviamente le autorità che,
a seconda dell’evento che ha determinato la distruzione del mezzo da radiare,
hanno constatato l’evento e lo stato di inutilizzabilità che da esso ne è
conseguito (ad es. Autorità di Polizia in caso di veicolo distrutto per calamità
naturali o a seguito di incidente stradale, Vigili del Fuoco nel caso in cui il
veicolo sia andato distrutto per incendio).
Fattispecie diverse costituiscono i casi in cui vengono avviati alla
rottamazione da parte delle Autorità di Polizia veicoli abbandonati sulla
pubblica via secondo le modalità previste al DM n. 460/1999 o abbandonati su
area privata e avviati alla demolizione con ordinanza del Sindaco ai sensi del
Testo Unico Ambiente. In tal caso sarà sufficiente allegare alla richiesta di
radiazione la relativa documentazione giustificativa (Ordinanza del sindaco,
provvedimento o verbale delle Autorità di Polizia ecc.)
Si precisa, inoltre che, la responsabilità di quanto viene attestato
nella dichiarazione di inutilizzabilità ricade essenzialmente sull’Autorità che la
rilascia che dovrà, quindi, valutare se ricorrono nel caso concreto i presupposti
per il rilascio della dichiarazione in parola, non essendo il PRA chiamato a
verificare né la veridicità né il merito di quanto attestato.
Infine è doveroso precisare che non rientrano nell’ambito di
applicazione delle disposizioni sopra richiamate i veicoli che non sono andati
distrutti a seguito di eventi traumatici ma che i proprietari devono avviare alla
demolizione perché usurati o non più funzionanti.
Confidando di avere fornito i chiarimenti richiesti, si inviano
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE