Limiti della fede privilegiata relativa
al verbale di accertamento e contestazione redatto a seguito della
ricostruzione di un sinistro
Solo i fatti attestati accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla
fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro
intervento, godono di fede privilegiata e fanno prova, fino a querela di falso.
Cassazione civile sez. II – 27/09/2022, n. 28149
FATTI DI CAUSA
1. S.L. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Bagheria con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Palermo con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di Euro 106,30 per violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 7 e 8.
2. Il Tribunale di Termini Imerese rigettava l’impugnazione. In particolare, evidenziava la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., del verbale e delle circostanze inerenti la violazione, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza ai fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l’attestazione. Le parti avrebbero dovuto contestare quanto ivi affermato con il procedimento della querela di falso. Pertanto, non avendo l’appellante proposto querela di falso avverso il verbale oggetto di causa, il fatto doveva ritenersi verificato con le modalità indicate nel verbale. Le considerazioni circa l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 4, erano del tutto irrilevanti in quanto assorbite dalle modalità del sinistro come descritta nell’ordinanza ingiunzione.
2.1 Inoltre, dovevano rigettarsi anche le censure di violazione dell’art. 201 C.d.S., e artt. 384 e 385 reg. att.. Le ipotesi ivi previste che giustificavano un differimento della contestazione dell’infrazione dovevano essere ritenute meramente esemplificative e non tassative, potendosi configurare altre eventualità per le quali dovesse ritenersi legittimamente impedito agli organi accertatori di rilevare la contestazione contestualmente all’accertamento. Nel caso di specie la scelta di procedere alla contestazione differita dagli organi accertatori era giustificata dell’esigenza di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti alla verificazione del sinistro, così come espressamente indicata nel verbale di contestazione della polizia municipale di Bagheria dal quale risultava che la violazione era emersa a seguito di un incidente stradale, accertato e contestato dall’ufficio a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica.
3. S.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
4. La Prefettura di Palermo è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e della L. n. 689 del 1981, artt. 21,22,22 bis e 23.
La censura attiene alla ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di contestazione anche rispetto alla dinamica del sinistro per non avere il ricorrente proposto querela di falso. L’art. 2700 c.c., attribuisce fede privilegiata solo al verbale di contestazione della violazione al codice della strada per i fatti avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti.
Peraltro, nella specie era applicabile la scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, e il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo i documenti prodotti.
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha attribuito fede privilegiata al verbale in oggetto anche nella parte relativa alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti accertatori.
Il collegio intende dare continuità al seguente orientamento del tutto consolidato: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).
Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
Nella specie, pertanto, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell’incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell’incidente rispetto ai quali il verbale aveva una valenza probatoria inferiore). D’altra parte, la stessa difesa dell’amministrazione, nel giudizio di merito, ha evidenziato che la presunta dinamica del sinistro e dai danni subiti dai veicoli è stata frutto solo di una deduzione da parte dei verbalizzanti.
In conclusione, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 – 01).
Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare il verbale nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., e degli artt. 384 e 385 reg. att., omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’impossibilità della contestazione immediata.
Il Tribunale territoriale, smentendo le proprie argomentazioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di appello, si e’
limitato a richiamare i motivi apparenti, inconsistenti e inadeguati contenuti nel verbale di contestazione senza considerare le deduzioni dell’appellante idonea a dimostrare che la contestazione immediata era possibile.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.
3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2022