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Vendita di melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua
Con la circolare n. 28/2022 dello scorso 5 agosto, l’Agenzia
delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato la regolamentazione
dell’attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad
acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi
dispositivi presso i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la
somministrazione di cibi e bevande (i cc.dd. “shisha bar”), con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
È bene fin da subito sottolineare che, a partire da tale data, gli
esercizi interessati a fornire il predetto servizio ai relativi clienti
dovranno necessariamente dotarsi di un c.d. patentino speciale che sarà
rilasciato dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio.
Ed
invero, tali prodotti (melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua)
rientrano nella qualificazione di “altri tabacco da fumo” di cui
all’art. 39-bis, comma 1, lett. c) n. 2 del D.Lgs n. 504/1995 e come
tali devono soggiacere a una serie di norme applicabili ai generi di
monopolio soggetti ad accisa: in particolare, ad avviso della predetta
Agenzia, la vendita di tali prodotti deve avvenire per il tramite
esclusivo delle rivendite e dei patentini in base al disposto dell’art.
16 della L. n. 1293/1957.
L’Agenzia chiarisce che, per ragioni di
coerenza sistematica, è stato ritenuto opportuno applicare a questa
fattispecie la disciplina dei patentini di cui all’art. 7 del D.M. n.
38/2013 (d’ora in avanti “patentini ordinari”), vale a dire i titoli
autorizzatori che consentono ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per
la somministrazione di alimenti e bevande – nonché, tra gli altri, ad
alberghi, stabilimenti balneari, sale Bingo, sale giochi – di fornire il
servizio di vendita dei tabacchi lavorati.
Tuttavia, stante
l’unicità del prodotto venduto e della finalità del consumo in loco, è
stato espressamente chiarito la non applicabilità delle disposizioni
volte a preservare il carattere di complementarietà di tale servizio,
cosi come la non necessità che l’esercizio in questione abbia un orario
prolungato rispetto a quello delle rivendite circostanti, il riposo
settimanale in un giorno diverso, o comunque che vi sia una certa
distanza dalle rivendite ordinarie (art. 7, comma 3 del D.M. n.
38/2013).
Con circolare n. 28/2022 l’ADM ha stabilito, con
decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023, che per esercitare l’attività
di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua
finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi
dispositivi è necessario dotarsi di un c.d. patentino speciale, mediante
apposita istanza da trasmettere all’Ufficio dei monopoli competente per
territorio. Tali patentini – che potranno essere rilasciati
esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la
somministrazione di cibi e bevande – avranno validità biennale
(rinnovabile). • Requisiti soggettivi
La circolare in oggetto
specifica che i patentini speciali per la vendita di melassa per
narghilé e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo
in loco potranno esser rilasciati unicamente ai Pubblici Esercizi dotati
di licenza per la somministrazione di cibi e bevande. Sono poi previsti
una serie di requisiti soggettivi (maggiore età, cittadinanza europea,
assenza di provvedimenti di inabilitazione/interdizione, assenza di
condanne per taluni reati – sul punto cfr. lett. a) del provvedimento in
commento) che incidono sulla costituzione e sulla permanenza di un
vincolo fiduciario tra amministrazione e soggetto esercente.
• Istanza
La
modulistica per la presentazione dell’istanza sarà pubblicata sul sito
dell’Agenzia al seguente link. Il termine iniziale del procedimento è
fissato al 1° gennaio 2023 per tutte le istanze che saranno trasmesse
sino a tale data. Il provvedimento individua tre diverse ipotesi:
1) Richiesta del solo patentino speciale In questo caso occorrerà
presentare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio l’istanza
di rilascio dell’autorizzazione (prima di iniziare l’attività), che
dovrà esser corredata da una perizia giurata contenente, tra l’altro,
una planimetria del locale con indicazione delle aree destinate
all’attività per la quale si richiede il patentino, nonché
un’attestazione in ordine all’attuale conformità del locale alle
prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 (che, come noto, impone una
serie di prescrizioni in ordine alle cc.dd. “sale per fumatori”).
Occorrerà altresì presentare una dichiarazione resa dal legale
rappresentante nella quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti
richiesti, e si impegna, tra l’altro, a verificare la maggiore età degli
acquirenti (richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un
documento d’identità).
2) Richiesta del patentino ordinario e del
patentino speciale Coloro che siano intenzionati a fornire anche
l’ordinario servizio di vendita dei tabacchi lavorati (oltreché la
vendita per consumo in loco della melassa per narghilé e del tabacco per
pipa ad acqua), dovranno presentare l’istanza ordinaria a norma degli
articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 38/2013 sopra citato, da integrare ai
sensi della disciplina di cui al punto 1. Il rilascio
dell’autorizzazione dovrà fare espressa menzione di entrambe le attività
esercitate.
3) Soggetti già titolari di un patentino ordinario che
richiedono anche il patentino speciale Tali soggetti dovranno effettuare
una nuova richiesta ai sensi della disciplina di cui al punto 1. In tal
caso sarà emanato un provvedimento autorizzatorio integrativo di quello
originariamente rilasciato.
• Validità del patentino speciale
L’autorizzazione – che sarà rilasciata, previa verifica della
sussistenza dei requisiti, entro 130 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza – ha validità biennale (rinnovabile con istanza da
presentare entro trenta giorni dal termine di scadenza). È bene
sottolineare che il patentino speciale abilita alla sola ed esclusiva
vendita dei prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua)
finalizzata al consumo all’interno dell’esercizio. È fatto, quindi,
divieto di vendita per asporto e non è consentito neppure l’asporto
della quantità di prodotto residuo di chi abbia precedentemente
consumato.