mercoledì 2 novembre 2022

Contestazione della violazione dell’art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale

 I dati del conducente vanno comunicati anche se si fa ricorso

Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente nel caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti della patente decorre dalla data di notifica del verbale principale e non dalla definizione dell’eventuale procedimento di opposizione dell’infrazione.

Lo ha ribadito il Ministero dell'Interno con  Circolare Mininterno Prot. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27 ottobre 2022 (asaps)


Di conseguenza per evitare ulteriori contenziosi in caso di omissione della comunicazione, dovra procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126- bis C.d.S. E DI CONSEGUENZA, BISOGNEREBBE ANCHE CAMBIARE LE NOTE DEL 1^VERBALE, AVVERTENDO IL TRASGRESSORE, CHE IL RICORSO NON INTERROMPE L'INVIO DEL 2^ VERBALE 

Sotto il contenuto della circolare suddetta:

E’ stata posta all’attenzione la questione relativa al termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare, all’organo di polizia stradale, i dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, nell’ipotesi in cui abbia presentato riscorso contro la violazione principale, per la quale si e reso necessario fornire indicazioni operative riassunte nell’ allegata scheda (all. 1).
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere ilcontenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvedera per i rispettivi Compartimenti di Speciality e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

(All. 1)

Con circolare n. 300/A/3971/1 1/109/16 del 29 aprile 2011  sono state fomite disposizioni operative relative alia contestazione della violazione di cui all’ art. 126-bis cds, in pendenza di ricorso contro la violazione principale. Nella circolare era stato indicato che la presentazione del ricorso costituisce giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generality del conducente, e che, in caso di soccombenza, 1’obbligo di comunicazione decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.
 

Tuttavia, ormai da qualche anno, si e diffuse e consolidate un orientamento della giurisprudenza di legittimita secondo cui ‘il termine entro il quale il proprietario del veicolo e temito a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione dell ’opposizione avverso il verbale di accertamento dell ’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall ’autorita, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alia tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito''
Peraltro, diverse Prefetture hanno rappresentato che, a seguito di tale orientamento, e stato registrato un elevato tasso di soccombenza nei giudizi avverso i verbali di accertamento ex art. 126-bis cds, la cui notifica effettuata dopo 1’esito dei rimedi amministrativi o giurisdizionali esperiti avverso la violazione presupposta3 , viene ritenuta fuori termine, proprio in considerazione del predetto orientamento giurisprudenziale
Ciò premesso, anche al fine di snellire la gestione del contenzioso da parte degli organi accertatori e delle Prefetture, d’intese con la Direzione Centrale per 1’amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, si e convenuto di modificare la prassi suggerita con la circolare indicata in premessa, in conformity all ’orientamento in argomento.


Pertanto, 1’obbligo di comunicare i dati del conducente all’organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione .


Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerate di per se stesso giustificato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovra procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126- bis cds. In ogni caso, si dovra valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente5 .
L’obbligo di comunicazione si deve, comunque, ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alia guida del veicolo al momento dell ’illecito.
Resta fermo, in ogni caso, che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alia guida da parte dell’organo di polizia procedente dovra essere effettuato solo dopo la definizione dell’illecito che, nel caso di presentazione del ricorso, avviene quando lo stesso e stato respinto e non siano piu ammessi altri rimedi giurisdizionali.