Dal 3 al 24 maggio 2022, le
imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al
dettaglio possono presentare le istanze per l’accesso al contributo a
fondo perduto del decreto Sostegni ter. Le richieste devono essere
compilate e trasmesse esclusivamente tramite la procedura informatica,
raggiungibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. L’ordine
temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio
né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini
dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo
giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate
l'ultimo giorno. Quali sono i dati di cui bisogna disporre per compilare
correttamente la domanda?
Domande per i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio ai blocchi di partenza.
I soggetti interessati, infatti, possono trasmettere le istanze per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2 del
decreto Sostegni ter (
D.L. n. 4/2022) a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 200 milioni di euro.
L’ordine
temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio
né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini
dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo
giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate
l'ultimo giorno.
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande
sono definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo
Economico del 24 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 7 aprile 2022), che ha anche approvato il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Utili informazioni per la corretta compilazione delle richieste sono contenute nelle
FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito.
Chi può presentare la domanda
Possono
presentare domanda di contributo le imprese che svolgono in via
prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007
rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività
economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77,
47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività
ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.
Per accedere al contributo, alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
- presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
-
avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare
regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese
per una delle attività ammissibili;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
-
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione
stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014,
fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono
accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al 31 dicembre
2019, purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per
la ristrutturazione;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001.
Chiarimenti in merito ai requisiti di accesso
Importanti
indicazioni in merito ai requisiti di accesso sono fornite nell’ambito
delle FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare, il Ministero precisa che:
- non possono richiedere il contributo
i soggetti “only REA”. Per accedere al contributo, spiega il Ministero,
devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’articolo 2082 del codice
civile, relativi alla definizione di “imprenditore”, esercitati in via
prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad
essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza
formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel
Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto,
pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad
esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e
non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono
ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”.
- non possono accedere al contributo i soggetti che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili;
- sono escluse le imprese costituitesi e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo, non essendo possibile confrontare il fatturato del 2021 con quello del 2019;
- ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
- al fine della determinazione dalla riduzione di fatturato, per un’impresa che svolge più di una attività economica, i ricavi devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell’esercizio di riferimento;
- al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019
- ad esempio il 1° ottobre 2019 - si potrà far riferimento ai valori
degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati
nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con
esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi
registrati nel corrispondente periodo del 2021;
- per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi
e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato,
alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10,
del D.P.R. n. 600/1973. Il medesimo criterio di quantificazione dovrà
essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali
riportati nella presente istanza.
Contributo “teorico”
Il contributo “teorico” spettante è determinato applicando
alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al
periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi
riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da 400.000 a 1.000.000 di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da uno a 2 milioni di euro.
Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico del modello di istanza:
- per la determinazione dell’“ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019”
occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo
d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata
attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA
attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo
complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 per 12
mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1°
aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi
realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi;
- per la determinazione dell’“ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021”
occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo
d’imposta 2021 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata
attiva per il medesimo periodo.
Esempio n. 1 |
Si ipotizzi che un negozio di calzature (codice Ateco 47.72): - nel 2019 abbia avuto ricavi pari a 320.000 euro; - nel 2021 abbia fatturato 200.000 euro. In tal caso, il negozio HA diritto
al contributo in quanto soddisfa entrambe le condizioni richieste per
poter beneficiare dell’aiuto (ricavi 2019 < di 2 milioni di euro e
calo del fatturato nel 2021 almeno del 30% rispetto al 2019). In particolare: - il calo del fatturato 2019/2021 è stato di 120.000 euro (320.000-200.000), pari al 37,5% - la riduzione media è di 10.000 euro. Applicando
l’aliquota del 60% (il negozio rientra nella prima fascia: ricavi
complessivi 2019 non superiori a 400.000 euro, il contributo “teorico”
spettante è pari a 6.000 euro (10.000x60%). |
Esempio n. 2 |
Si ipotizzi che un negozio di alimenti per animali domestici (codice Ateco 47.76): - nel 2019 abbia avuto ricavi pari a 560.000 euro; - nel 2021 abbia fatturato 430.000 euro. In tal caso, il negozio NON ha diritto al contributo in quando il calo del fatturato è inferiore al minimo richiesto del 30%. In particolare, il calo del fatturato 2019/2021 è stato di 130.000 euro (560.000-430.000), pari al 23,21%. |
Contributo “effettivo”
Il contributo effettivo concesso potrà essere inferiore a quelle “teorico”
qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento, pari a 200
milioni di euro, non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze
ammissibili.
In tale ipotesi, infatti, il Ministero delle
Sviluppo Economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il
contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del
numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse
fasce di ricavi.
In ogni caso, con riferimento a ciascuna
istanza ammissibile, l’importo del contributo è ridotto, se necessario,
al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di
Stato applicabile.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti Covid 19 (Temporay Framework) ed è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla predetta Sezione.
Il contributo sarà accreditato sul conto corrente intestato al soggetto richiedente indicato nella domanda. |
Come si invia la domanda
L’istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it.
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Le
richieste presentate fuori dai predetti termini, così come quelle
presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle
sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
L’accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Il
rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può
conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la
compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza
tramite la citata procedura informatica.
La procedura informatica,
oltre ad inibire la predisposizione dell’istanza ai soggetti che, sulla
base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e
risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso
dei requisiti richiesti, consente di verificare se la compilazione delle
varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se
vi sono errori o informazioni mancanti. |
Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda.
Esclusivamente per le richieste di contributo superiori a 150.000 euro, unitamente alla domanda devono essere trasmesse le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia
rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del
Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), dedicata alla
misura. Tali allegati, disponibili in formato word, prima di essere
caricati sulla piattaforma, devono essere trasformati in file pdf e
firmati digitalmente, ovvero sottoscritti con firma autografa resa
autentica allegando copia di documento di identità. |
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