giovedì 7 aprile 2022

Imposta di bollo forfettaria di 16 euro su copie rilasciate per via telematica

 Al fine di stabilire la misura dell’imposta di bollo e se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. del 13 novembre 2014. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 170 del 6 aprile 2022 con cui ha specificato che il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi come documento informatico rilasciato "per via telematica".

Nella risposta a interpello n. 170 del 6 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell’imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica.
L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972 secondo cui (art. 1) "sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa".
L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto prevede che per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. La copia costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, presupposto di imposizione, come previsto dalla nota a margine all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, che si realizza quando sulla copia medesima è presente la dichiarazione di conformità all'originale redatta dal soggetto che la rilascia.
Il pagamento dell'imposta di bollo è previsto, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per gli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
In particolare, si prevede che per tali atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
Con riferimento ai documenti informatici, è opportuno quindi richiamare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (recante il Codice dell'amministrazione digitale - CAD)
Il D.P.C.M. 13 novembre 2014 (recante le "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005") stabilisce (art. 6) che la copia e gli estratti informatici di un documento informatico sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, in generale, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, per i documenti rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta e, dunque, se prodotti in conformità alle linee guida come dall’art. 23-bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.
I documenti che, invece, non posseggono tali caratteristiche scontano l'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Pertanto, al fine di stabilire in quale misura l'imposta debba essere determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. 13 novembre 2014; il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.
A cura della Redazione