venerdì 4 marzo 2022

Notifiche:l'attestazione del messo notificatore secondo cui in loco "non vi era alcuna porta di abitazione" non è sufficiente

 Corte di Cassazione, sezione VI ordinanza n.6836 del 2 marzo 2022

 Stralcio

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Premesso che:
1. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato gli artt. 139 e 140 c.p.c. e 60 lett.e) del d.P.R. 600/73 con il ritenere rituale la notifica dell'atto impositivo posto a base della cartella impugnata malgrado che la stessa fosse stata
effettuata non ex artt. 139 e 140 c.p.c. bensì ex art. 60 lett.e) d.PR. 600/73 avendo il messo notificatore solo attestato di aver proceduto ai sensi di quest'ultimo articolo "per irreperibilità della destinataria, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto al sopra indicato indirizzo non vi è alcuna
porta di abitazione" e senza dare conto delle ricerche compiute per verificare l'irreperibilità assoluta di essa ricorrente;
2. ('Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
3. la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. il ricorso è fondato.
La contribuente lamenta che prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere e dar conto di aver svolto ricerche finalizzate a verificarne l'irreperibilità assoluta.
Precisa di aver, fino dal 1999, sempre avuto la residenza in "come da certificato rilasciato dal Comune di e allegato al ricorso introduttivo.
E' stato da questa Corte affermato che "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il
notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017).
E' stato altresì precisato che "In tema di notificazione degli atti impositivi,prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'alt. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).
E1 stato altresì detto che "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).
Nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore secondo cui in loco "non vi era alcuna  porta di abitazione" non è sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata;
3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata;
4. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia per la verifica, alla luce
dei principi sopra enunciati, della ritualità della notifica in contestazione;
5. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell'intero processo;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il
9 febbraio 2022.
Il Presidente