ART. 187 C.d.S.
👉Gli accertamenti biologici su sangue e urine sono sufficienti per decretare la guida in stato di alterazione psico-fisica.
I carabinieri a seguito di incidente si recavano sul luogo e notavano un veicolo gravemente incidentato che aveva impattato contro uno spartitraffico, abbattuto un palo della luce e divelto parte del guardrail; a bordo del veicolo si trovava l'imputato, il quale, trasportato in ospedale, presentava nel sangue e nelle urine tracce di cannabinoidi.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato e lo condanna alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento dì ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, C.d.S. (guida di auto Fiat Punto in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti - con l'aggravante
di aver provocato un sinistro stradale).
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello.
Corte di Cassazione, sezione IV sentenza n.8417 del 14 marzo 2022 (su telegram)
art. 186 C.d.S.
👉Il prelievo ematico per guida in stato di ebbrezza non richiede alcun consenso.
Corte di Cassazione, sezione IV sentenza n.8440 del 14 marzo 2022