I provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 sono attratti alla disciplina di cui all’art. 20 L. n. 241/1990, con la conseguenza che, ai fini dell’autorizzazione, è sempre richiesta l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l’istituto del silenzio assenso. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 5 novembre 2021, n. 7384.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 5 novembre 2021, n. 7384
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Autorizzazione espressa per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
Energia – Fonti rinnovabili – Impianti – Autorizzazioni – Silenzio assenso - esclusione.
I provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti
da energie rinnovabili ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 sono attratti
alla disciplina di cui all’art. 20, l. n. 241 del 1990, con la
conseguenza che, ai fini dell’autorizzazione, è sempre richiesta
l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare
applicazione l’istituto del silenzio assenso (1).
(1) Ha ricordato la Sezione che ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n.
241 del 1990, come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 dell’anno 2005,
l’istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del
medesimo articolo per i “procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi”, risulta non applicabile “agli
atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
Il conflitto emergente tra questa previsione e la invocata disposizione
regionale di cui all’art. 13, comma 10, l. reg. Emilia Romagna n. 31 del
2002, secondo cui “decorso inutilmente il termine per il rilascio
del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si
intende accolta”, non può essere risolto mediante il criterio di
specialità, atteso che entrambe le normative presentano una portata
generale afferente alla materia edilizia-ambientale.
Se ne conclude che, alla luce del criterio cronologico, che regola la
successione nel tempo tra due norme generali (art. 15 cod. civ.),
l’istituto procedimentale del silenzio-assenso non può trovare
applicazione nel caso di specie, in ragione della deroga prevista dal
citato comma 4 dell’art. 20 per la materia della tutela ambientale, come
visto introdotta con le novelle del 2015, quindi in data posteriore
rispetto all’entrata in vigore della legge regionale.
In conclusione, il diniego impugnato deve essere ritenuto legittimamente adottato in forza di un potere non ancora consumatosi.
Del resto, alle medesime conclusioni conduce l’analisi della
giurisprudenza di questo Consiglio in merito alla necessità che nella
presente materia vengano adottati provvedimenti espressi.
Sul punto, si rinvia a quanto affermato dalla sez. IV nella sentenza n. 499 del 25 gennaio 2018,
secondo cui a) l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990
stabiliva, nella versione vigente all’epoca, l’esplicita esclusione
dalla formazione del silenzio assenso dei provvedimenti in materia
ambientale; b) il contrasto tra la previsione normativa del silenzio
assenso ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle
ragioni della compatibilità ambientale del progetto (cfr. artt.14, comma
4, 14-bis, comma 4, 17-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990 e direttiva 92/11/CE), costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4712),
non mancandosi di rimarcare che anche l’attuale normativa sul
procedimento amministrativo afferma che le disposizioni sul silenzio
assenso “non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti
il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale …, ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ….” (cfr. art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990).
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA