venerdì 19 novembre 2021

Anche le moto “mediche” potranno avere la sirena blu e utilizzarla quando sono impiegate in un’emergenza sanitaria



Bisogna però attendere un Dm che fissi le caratteristiche delle moto che possono essere dotate della sirena.
STRALCIO ART. 177
"L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi".


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Niente lampeggiante blu sull'auto privata

Si configura il reato di cui all'art. 497 ter del Codice penale

ROMA - E’ vietato utilizzare il lampeggiante a luce blu sulla propria autovettura privata. E può costare molto caro a chi prova a farlo. Si risponde, infatti, in giudizio, del reato di illecita detenzione di segnali distintivi di corpi di polizia (art. 497 ter, n. 1, del Codice penale). E questo, si badi bene, anche se a farlo è un appartenente a un corpo di polizia. Posizionarlo sul veicolo di proprietà proprio non si può fare. E’ un abuso che non rientra nell’illecito amministrativo (il riferimento è all’art. 177 del Codice della strada (Cds) che sanziona, al comma 4, l’uso del lampeggiante al di fuori dei casi indicati nel comma 1).


La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964 è perentoria. Quando l’agente appartenente a un corpo di polizia è un “quivis de populo” (una persona qualsiasi), e tale è di fuori del servizio, e mette in atto questa situazione, si configura il reato di cui all’art. 497 ter sopra richiamato. Siamo nel penale, dunque. Il lampeggiante d’altronde, sintetizzando, porta immediatamente a identificare il suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pubblico. Il cittadino vede in quella luce blu un potere attribuibile a chi in quel momento ne fa uso. Gli Ermellini non hanno dubbi: reato e non sanzione amministrativa.


Una questione non da poco che ci riporta, specialmente per chi risiede nella Capitale, al continuo sfrecciare di automobili con i colori d’istituto, polizia e carabinieri soprattutto, e di “normali” vetture dalle quali spuntano i lampeggianti. Ma chi può utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e quelli di segnalazione visiva (a luce lampeggiante blu)? Come noto, è consentito “ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio e di Protezione Civile, come individuati dal Ministero delle infrastrutture (…) a quelli del soccorso nazionale alpino del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle D’Aosta, Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma e organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto”. E’ permesso pure ai “conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti d’istituto”.


I conducenti di veicoli in servizio di emergenza, anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme, non sono esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia. La violazione di tale generale obbligo di prudenza, tuttavia, non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza (Cassazione Civile, Sez. III, 25.11.2014, n. 24990). L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur non essendo aprioristicamente escluso dal Cds, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento, avendo soltanto lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una migliore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all'esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art. 177 del Cds (Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001).


Ed è bene sottolineare che, il 22 marzo scorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispondere a un quesito, ha precisato che l’utilizzo dei lampeggianti in posizione accesa e fissa, che definisce da “crociera”, non è previsto dal Codice della strada. Ne vieta, pertanto, l’utilizzo e rimanda, per le sanzioni, a un successivo quesito da porre al Ministero dell’Interno.

Carlo Argeni

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