venerdì 17 settembre 2021

Requisiti dei Centri di controllo (REVISIONE VEICOLI) ex Legge 870/1986


Prot. n° 28231 del 13.09.2021 – Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l’esercizio transitorio dell’attività di revisione secondo quanto previsto dall’art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione
Aggiornato il 14/09/2021 by CedDgtno



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Oggetto: Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l’esercizio transitorio dell’attività di revisione secondo quanto previsto dall’art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione

In pendenza dell’attuazione – oggi in itinere – delle norme di delega delle funzioni di revisione secondo le previsioni dell’articolo 80 del Codice della Strada, si disciplinano con la presente i requisiti tecnici – in ordine ai locali e alle attrezzature fisse e mobili – per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne (ex Legge 870/1986) destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico > 3,5 t ed i termini per l’adeguamento delle sedi già riconosciute idonee alla data della presente, ma non pienamente conformi alle seguenti prescrizioni anche in termini di misure idonee alla prevenzione e protezione dai rischi di infortunio sul lavoro.

A) LOCALI

Per “sedi esterne” si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà
ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall’UMC territorialmente competente.
Il riconoscimento di idoneità avverrà a condizione che:
1) I locali dove sono posizionate le attrezzature siano coperti, protetti dalle intemperie e aventi microclima idoneo allo svolgimento delle attività di revisione in completa sicurezza e confort ambientale, in quanto luogo di lavoro a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
2) Gli spazi utilizzati per le operazioni di revisione siano separati da quelli destinati ad altre attività al
fine di evitare qualsiasi forma di interferenza;
3) Se indicato nel “documento di valutazione rischi” dell’Impresa, il centro revisioni sia dotato di un adeguato sistema di captazione e aspirazione dei fumi dei gas di scarico prodotto dai motori a combustione interna;
4) Qualora il centro sia già in possesso dell’autorizzazione all’espletamento delle revisioni “leggeri”, questa attività si svolga in locali separati o in giornate diverse rispetto alle operazioni di revisione dei veicoli “pesanti”;
5) Il centro sia dotato di un piazzale di accumulo veicoli idoneo a garantire la permanenza di un determinato numero di veicoli in attesa. In alternativa può essere utilizzato un piazzale di accumulo posto nelle vicinanze dal quale i veicoli possono essere chiamati con sistema rapido di comunicazione;
6) Sia garantito il collegamento telematico con il CED del Ministero.
Qualora non già acquisita in atti dall’Ufficio, dovrà essere presentata una planimetria quotata in cui dovranno essere indicate, oltre alle dimensioni principali, l’altezza minima misurata all’intradosso dell’elemento di copertura e le dimensioni (larghezza e altezza) dei varchi di ingresso e uscita, unitamente all’ubicazione delle attrezzature fisse (prova freni e fossa d’ispezione, o ponte sollevatore, con banco prova-giochi integrato).
Si precisa che, allo stato, non vigono prescrizioni in ordine a requisiti dimensionali minimi ma è semplicemente richiesta una generale adeguatezza funzionale all’esercizio delle attività.
Con l’adozione del Decreto di attuazione dell’art 80 CdS, i Centri dovranno adeguarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, ai requisiti dimensionali ivi previsti; in carenza, l’autorizzazione si intenderà decaduta.
L’idoneità dei locali sarà inoltre comprovata, da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa, con la presentazione della seguente documentazione:
1) copia del certificato di agibilità con l’indicazione della destinazione d’uso rilasciata dall’Amministrazione Comunale, o copia della richiesta presentata al comune avente una data di presentazione antecedente di almeno 45 giorni (DPR 425 del 22/04/1994) oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato contenente il requisito di agibilità previsto ai sensi art.221 legge 1265/1934;
2) copia del certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.F., qualora per le attività svolte nell’ambito della sede ricorra l’obbligo di detta certificazione in quanto rientranti fra quelle indicate nel D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
Ove non sussistano tali condizioni, il titolare dell’Impresa potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, in cui si attesti che nei locali di cui trattasi vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività ivi svolte non ricorre l’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n° 445/2000, in cui il richiedente il servizio, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà dichiarare che
nei locali sono rispettate le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato
redatto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 dello stesso D.Lgs.;
4) copia di stralcio del DVR, quale documento che tenga conto dei rischi connessi con l’attività e l’uso
delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e che contempli le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

B) ATTREZZATURE
L’Officina dovrà essere dotata dei sistemi di rilevamento di seguito descritti, nel rispetto del principio di
“paragonabilità tecnica” - previsto dalla circolare ministeriale n. 36/1997 del 16.04.1997 - delle apparecchiature da impiegare nelle sedi predisposte dall’Utenza rispetto a quelle installate nei centri operativi dell’Amministrazione. Inoltre, l’attrezzatura dovrà essere installata in maniera stabile al fine di evitare cadute o movimenti impropri che possano recare pericolo all’operatore ovvero che possano falsare la misura di prova, con connessioni elettriche a norma di Legge n. 46/1990 o al D.M. n. 37/2008 e s.m.i., a seconda della data di installazione.
L’attrezzatura dovrà rispondere al modello di tipo omologato secondo il D.M. n. 628/96 e la circolare n° 88/95 del 6.9.1999 e s.m.i, e dovrà consistere in:
1) prova-fari;
2) fonometro, dotato di calibratore acustico utilizzabile anche in esterno se il rumore di fondo è inferiore a 10db rispetto al valore rilevato (UNECE 28);
3) opacimetro;
4) analizzatore gas di scarico;
5) contagiri;
6) banco prova-giochi per veicoli di m.c.p.c.> 3,5 t, conforme al capitolato tecnico annesso alla circolare ministeriale prot. n. 6710/604 del 27.7.2000;
7) banco prova freni conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 19.09.2011 n. RD607, secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. R.U.26248 del 19.09.2011;
8) ponte sollevatore fisso (approvato ISPESL, munito di certificato di riconoscimento e certificato di origine), o fossa d’ispezione, così come previsto dalla Direttiva n. 2014/45/UE come recepita dal DM 214/2017. Entrambi i sistemi, a seconda della soluzione adottata, dovranno essere integrati con l’apparecchiatura prova-giochi di cui al precedente punto 6);
La fossa d’ispezione dovrà essere realizzata conformemente alla norma UNI 9721:2009, a cui si rimanda per l’integrale applicazione, e rispettare i seguenti parametri dimensionali:
• lunghezza non inferiore a 6,00 metri;
• larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m (p.to 7.1 della norma UNI 9721:2009);
• profondità non inferiore ad 1,80 m (p.to 7.2 della norma UNI 9721:2009).
Le fosse di ispezione prive di accesso laterale che, per la loro lunghezza, non consentano una rapida evacuazione del personale con veicolo in posizione di controllo, non saranno ritenute idonee per motivi di sicurezza.
Le fosse di ispezione, inoltre, dovranno essere dotate di ogni accorgimento costruttivo che prevenga il pericolo di possibile caduta accidentale nelle stesse (ad esempio griglie di copertura semoventi, coperture parziali o totali con pannelli trasparenti resistenti al peso dei veicoli, ecc.).
9) sistema di rilevamento dei dati ambientali (pressione, umidità relativa, temperatura e intensità del vento);
10) Dotazione di attrezzatura o di professionalità idonea a certificare tutte le operazioni non direttamente verificabili dall’ispettore ma previste dalle direttive comunitarie di riferimento.
La sussistenza dei requisiti posseduti dalle attrezzature di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) sarà certificata dai relativi libretti metrologici in dotazione, aggiornati periodicamente in occasione della verifica annuale/occasionale e messi a disposizione sia dell’UMC che dell’Ispettore.

C) ATTREZZATURE MOBILI
L’utilizzo di attrezzature mobili per effettuare le operazioni tecniche di revisione veicoli presso le sedi dei richiedenti sarà consentito a condizione di poter mettere gli ispettori nelle condizioni di eseguire, presso tali centri, tutte le prove previste con le attrezzature fisse. In particolare, dovranno essere rispettate le prescrizioni relative ai locali e alla documentazione stabilita al punto A della presente circolare.
Inoltre si richiede che:
1) Le attrezzature siano nella proprietà o nella disponibilità del richiedente, munite di idonea certificazione;
2) Le attrezzature siano installate in maniera stabile al fine di evitare cadute o movimenti impropri che possano recare pericolo all’operatore ovvero che possano falsare la misura di prova e dotate di connessioni elettriche a norma CEI.
3) Sia disponibile una fossa di ispezione od un ponte sollevatore secondo il metodo prescritto dalla citata Direttiva 2014/45/UE come recepita dal DM 214/2017.
4) Il Centro di controllo ex Legge 870/1986 dotato di attrezzature mobili, sia corredato di attrezzatura o di professionalità idonea a certificare tutte le operazioni non direttamente verificabili dall’ispettore ma previste dalle direttive comunitarie di riferimento.


La presente circolare è immediatamente efficace per il riconoscimento di idoneità di sedi esterne di nuovo allestimento, per i cui requisiti si farà riferimento alla normativa vigente al momento della domanda.
I Centri già autorizzati dovranno completare i necessari adeguamenti ai requisiti suddetti entro due anni dalla data di adozione della presente circolare,
fatto salvo l’obbligo di applicazione immediata della nuova disciplina per quanto attiene ai requisiti afferenti alla tutela e alla salute dei lavoratori.

Ing. Pasquale D’Anzi