martedì 3 agosto 2021


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI


DECRETO 5 luglio 2021 

Istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici. (21A04587) (GU Serie Generale n.183 del 02-08-2021)

 DECRETO 5 luglio 2021 

Istituzione  della  piattaforma  unica  nazionale   informatica   dei
contrassegni unici. (21A04587) 
(GU n.183 del 2-8-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                            DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
   Visti gli articoli 9 e 20 della Convenzione ONU sui diritti  delle
persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3  marzo
2009, n. 18; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'». 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, gli articoli 5  e  9,
paragrafo 2, lettera g); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101  recante  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali" e, in  particolare,  ed  in
particolare gli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-quinquiesdecies; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 24; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» (di seguito «Codice della strada»), e successive
modificazioni e, in particolare, gli articoli 188 e 226; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 381; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Visto il provvedimento adottato dall'Agenzia per l'Italia  digitale
il 26 novembre 2019, recante «Linee Guida  sull'accessibilita'  degli
strumenti informatici»; 
  Vista la determina adottata dall'Agenzia per l'Italia  digitale  il
23  luglio  2020,  recante  «Linee  Guida  sull'accessibilita'  degli
strumenti informatici»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 489, della predetta legge n.
145 del 2018, come modificato dall'art. 29, comma 2, lettere a),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale» che, al fine  di  agevolare
la mobilita' sull'intero territorio nazionale delle persone  titolari
di Contrassegno unificato disabili europeo, rilasciato ai  sensi  del
citato art. 381 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  495
del 1992, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle  persone
con disabilita', destinato all'istituzione di una  piattaforma  unica
nazionale informatica presso l'Archivio  nazionale  dei  veicoli  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art.
226 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  per  consentire  la
verifica delle targhe  associate  ai  permessi  di  circolazione  dei
titolari dei predetti contrassegni; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 491, della predetta legge n. 145 del
2018, come modificato dall'art. 29, comma 2, lettere b),  del  citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  il  quale  prevede  che  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
dell'interno, sentite le associazioni delle persone  con  disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere del Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le  procedure  per
l'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei CUDE,
nel  rispetto  dei  principi  applicabili  al  trattamento  dei  dati
personali, previsti dai predetti articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera
g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e degli articoli 2-sexies e  2-
septies e 2-quinquiesdecies del citato decreto legislativo n. 193 del
2006; 
  Sentite   le   associazioni   nazionali    comparativamente    piu'
rappresentative delle persone con  disabilita',  Federazione  tra  le
associazioni nazionali delle persone con disabilita' e Fish  onlus  -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap; 
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione  dei  dati  personali
che, nella riunione del 15 aprile 2021,  si  e'  espressa,  ai  sensi
dell'art. 58, par. 3, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  2016/679,
formulando parere favorevole; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata in data 3 giugno
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) CED: il Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili; 
    b) ANPR: l'Anagrafe della popolazione residente, istituita presso
il Ministero dell'interno, di cui all'art. 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82; 
    c) SPID: il Sistema pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82; 
    d) CIE: la Carta d'identita' elettronica di cui all'art.  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) CNS: la Carta nazionale dei servizi di  cui  all'art.  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) APP IO: il  punto  di  accesso  telematico  ai  servizi  della
Pubblica  amministrazione  di  cui  all'art.   64-bis   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    g) CUDE: il Contrassegno unificato disabili europeo rilasciato ai
sensi dell'art. 381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  in  modo  conforme  a  quanto
previsto dalla  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione  europea
98/376/CE; 
    h) numero del CUDE: il numero del contrassegno di parcheggio  per
disabili rilasciato dal comune, ai sensi dell'art. 381, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
    i)  piattaforma  informatica:  la  piattaforma  unica   nazionale
informatica dei contrassegni unici di  cui  all'art.  1,  comma  489,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    l)  codice  univoco:  il  codice   generato   dalla   piattaforma
informatica e abbinato al CUDE. 
                               Art. 2 
 
Istituzione, inserimento ed  aggiornamento  della  piattaforma  unica
           nazionale informatica targhe associate ai CUDE 
 
  1. Nell'Archivio nazionale dei veicoli  di  cui  all'art.  226  del
Codice della strada, e'  istituita  la  piattaforma  unica  nazionale
informatica dei contrassegni unici, di cui  all'art.  1,  comma  489,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento  della  piattaforma  di
cui al comma  1,  e'  demandata  agli  uffici  comunali  preposti  al
rilascio dei CUDE secondo le procedure informatiche di  cui  all'art.
4. 
  3. Il CED, all'esito della procedura di inserimento dati di cui  al
precedente comma, genera  il  codice  univoco  secondo  le  modalita'
descritte nell'art. 5. 
                               Art. 3 
 
Attivita' richieste all'istante o al titolare del CUDE ai fini  della
                   generazione del codice univoco 
 
  1. Fermo restando la competenza e  le  procedure  di  rilascio  del
CUDE, il richiedente il  predetto  contrassegno  ovvero  il  titolare
dello stesso, puo' depositare presso il competente ufficio  comunale,
anche con le modalita' di cui all'art. 65 del decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  la  richiesta  per  l'attribuzione  del  codice
univoco,  associato  al  contrassegno  unificato  disabili   europeo,
predisposta sulla base del modello allegato al presente  decreto  con
il  numero  1,  indicando,  secondo  un  criterio  di  priorita'   di
preferenza, il numero di targa di uno o  piu'  veicoli,  fino  ad  un
massimo di due, destinati ai servizi di cui all'art. 188  del  Codice
della strada. 
                               Art. 4 
 
Attivita' dell'Ufficio comunale competente in materia di CUDE ai fini
  della generazione del codice univoco e successivo aggiornamento dei
  dati. 
 
  1. L'operatore dell'ufficio comunale  competente  al  rilascio  del
CUDE,  ai  sensi  dell'art.  2,  tramite   apposita   funzione   resa
disponibile  del  CED,  inserisce   nella   piattaforma   informatica
esclusivamente: 
    a) il numero del CUDE attribuito dal medesimo ufficio comunale; 
    b) la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE; 
    c) il numero di targa ovvero i numeri di targa associati al CUDE,
secondo l'ordine indicato. 
  2. All'identificazione  dell'operatore  dell'ufficio  comunale  che
procede alle operazioni di cui al comma 1 provvede automaticamente la
funzione resa disponibile dal CED. 
  3. Gli uffici comunali competenti al rilascio del CUDE con apposita
funzione messa a disposizione dal CED  comunicano  tempestivamente  i
dati  che  determinano  il  rinnovo,  la  modifica,  la  revoca,   la
sospensione o la perdita di efficacia del CUDE per il quale e'  stato
rilasciato un codice univoco. 
  4. Nel caso di decesso del titolare il CUDE  l'aggiornamento  della
piattaforma e' garantito anche per il tramite dell' interoperabilita'
esistente tra il CED e 1'ANPR. 
                               Art. 5 
 
Acquisizione  del  CUDE  nell'Archivio  nazionale   dei   veicoli   e
                   generazione del codice univoco 
 
  1. All'esito delle operazioni di cui all'art. 4, il CED  acquisisce
le informazioni inserite nel sistema  informatico  e  contestualmente
provvede a: 
    a)  generare  un  codice  univoco  abbinato  al  numero  di  CUDE
acquisito; 
    b) abbinare il codice univoco di cui alla lettera  a)  ad  uno  o
piu' numeri di targa indicati ai sensi dell'art. 3; 
    c) rendere immediatamente operativo l'abbinamento tra  il  codice
univoco ed il primo dei numeri di targa indicati; 
    d)  comunicare,  anche  attraverso  l'utilizzo   dell'APPIO,   al
titolare del CUDE o a un suo delegato il codice univoco di  cui  alla
lettera a); 
    e) aggiornare  i  dati  nell'Archivio  nazionale  dei  veicoli  a
seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 3; 
    f) aggiornare, mediante l'inserimento dei  numeri  di  targa  che
risultano abbinati  ad  un  codice  univoco,  'l'elenco  dei  veicoli
destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice  della  strada  e
per i quali sono escluse le contestazioni di cui all'art. 201,  comma
1-bis, lettera g), del medesimo codice. 
                               Art. 6 
 
         Funzionalita' a disposizione del titolare del CUDE 
 
  1. Ferme restando le competenze  degli  uffici  comunali  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, il titolare del CUDE, accedendo mediante  SPID,
CIE o CNS ad un'apposita funzione informatica  accessibile  dal  sito
www.ilportaledellautomobilista.it dall'APP IO e, eventualmente, anche
da altra applicazione per dispositivi mobili , puo': 
    a) modificare l'abbinamento del  codice  univoco  ad  una  targa,
selezionandone una tra quelle gia' presenti nel sistema; 
    b) cancellare una o piu' targhe, sostituendole con altre,  sempre
nel limite massimo di due; 
    c) segnalare i casi in cui, per furto o  smarrimento,  il  codice
univoco non sia piu' da ritenersi valido. 
                               Art. 7 
 
                         Controlli su strada 
 
  1. La verifica dell'associazione di una targa ad un codice  univoco
abbinato al CUDE, al fine di espletare i controlli previsti dall'art.
11   del   decreto   legislativo   30    aprile    1992,    n.    285
dall'interrogazione,  e'  assicurata  dal  sistema  di   collegamenti
telematici messi a disposizione dal CED. 
                               Art. 8 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1. Il CED assicura il trattamento dei dati personali  nel  rispetto
della normativa vigente,  limitandolo  alla  sola  realizzazione  dei
compiti attinenti all'attribuzione del codice univoco e  ai  relativi
controlli sul successivo utilizzo, individuando le misure tecniche  e
organizzative volte ad assicurare un adeguato  livello  di  sicurezza
con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita,
dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in
modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art.
32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i  tempi  di  conservazioni
dei dati. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle risorse di cui all'art. 1, comma 490, della legge  n.  145  del
2018, stanziate sul Fondo per l'accessibilita' e la  mobilita'  delle
persone con disabilita', di cui all'art. 1, comma 489, della medesima
legge. 
  Il presente decreto, unitamente  all'allegato  che  ne  costituisce
parte integrante, sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2382 
                                                           Allegato 1 
 
              
Parte di provvedimento in formato grafico