mercoledì 14 luglio 2021

Il sollecito di pagamento di una multa stradale è impugnabile?

 Ho ricevuto un sollecito di pagamento per multe stradali non pagate. Posso impugnarlo come viene suggerito in un vostro articolo?

L’articolo comparso sul nostro portale, e a cui lei fa riferimento nel suo quesito, si riferisce ai possibili motivi di nullità dell’ingiunzione di pagamento e non del sollecito di pagamento che è l’atto che le è stato notificato.

Questo vuol dire che le ipotesi di nullità individuate nel nostro articolo non si possono applicare al suo caso perché, mi ripeto, l’atto che lei ha ricevuto è un sollecito di pagamento e non un’ingiunzione di pagamento.
 

In ogni caso, diversamente da quello che sostiene la Polizia locale che le scrive, anche il sollecito di pagamento può essere impugnato dal cittadino (lo hanno stabilito diverse sentenze della Corte di Cassazione come, ad esempio, la sentenza n. 15.596 del 3 ottobre 2012).

Ma i motivi per cui potrebbe essere impugnato un sollecito di pagamento non sono quelli indicati nel nostro articolo da lei citato (perché l’articolo si riferisce all’ingiunzione di pagamento), ma invece sono i seguenti:

  • prescrizione quinquennale del credito;
  • omessa notificazione del verbale di accertamento.

Questo vuol dire che un sollecito di pagamento può essere impugnato con possibilità di successo se:

  • il sollecito viene notificato oltre cinque anni dopo la notifica del verbale di accertamento (nel suo caso, invece, sono passati solo tre anni dalla notifica dei verbali);
  • oppure se prima del sollecito non ci fu alcuna notifica dei verbali di accertamento.

Come potrà notare, per poter contestare entrambi i motivi che le ho appena evidenziato, è essenziale che lei sappia con certezza se effettivamente i verbali di accertamento le furono notificati nelle date indicate nel sollecito da lei allegato.

Se davvero i verbali le furono notificati nel corso del 2018 allora lei non ha alcun motivo per contestare il sollecito di pagamento e le conviene pagarlo.

Dunque, per sapere se davvero i verbali le furono regolarmente notificati, lei può richiedere (meglio se con raccomandata a.r.) alla Polizia locale che le ha inviato il sollecito di fornirle la copia delle relate di notifica dei verbali in questione.

Tenga conto, però, che la Polizia locale potrebbe anche non risponderle o risponderle dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni che lei ha a disposizione per impugnare il sollecito (termine che parte dalla data in cui il sollecito le è stato consegnato) e se il termine di trenta giorni per impugnare il sollecito passa senza che il sollecito sia impugnato, esso diventa definitivo e non può più essere contestato.

Dunque:

  • lei può chiedere alla Polizia locale (con raccomandata a.r.) di fornirle copia delle relate di notifica relative ai verbali indicati nel sollecito di pagamento, avvertendo che se non dovesse giungere tempestivamente una risposta lei si riserva la possibilità di impugnare in giudizio il sollecito;
  • se la Polizia Le risponde dimostrando che i due verbali le furono correttamente notificati, allora le converrà pagare l’importo indicato nel sollecito;
  • se la Polizia non le risponde in tempo utile (cioè con anticipo rispetto alla scadenza dei trenta giorni di tempo che lei ha per impugnarlo in giudizio), lei può decidere di impugnare comunque davanti al giudice il sollecito e di verificare nel corso del processo se la Polizia esibisce le relate (una causa comunque rischiosa perché la Polizia potrebbe esibire al giudice le relate di notifica dei verbali e vincere in questo modo il giudizio).

È importante sottolineare che se lei scegliesse di chiedere alla Polizia di esibire le relate di notifica e se poi impugnasse il sollecito di pagamento davanti al giudice, lei ammetterebbe di aver ricevuto il sollecito inviatole con posta ordinaria e non avrebbe più la possibilità di optare per l’alternativa che le sto per illustrare.

Esiste infatti un’alternativa con cui lei può invece scegliere di non pagare il sollecito e non chiedere alla Polizia di dimostrare di averle notificato i verbali, sperando che fino al 2023 la Polizia o l’ex Equitalia si dimentichi di farle notificare con raccomandata una nuova richiesta di pagamento dei verbali.

Se fino al 2023 non le dovesse arrivare con raccomandata alcuna nuova richiesta di pagamento, si sarebbe compiuta la prescrizione di cinque anni delle multe che le sarebbero state notificate nel 2018 (e lei potrebbe poi comunque impugnare davanti al giudice, con ottime possibilità di vittoria, ogni richiesta di pagamento che le dovesse arrivare dopo il 2023 contestando la prescrizione di cinque anni).

Come può notare:

  • questa alternativa è rischiosa perché è possibile che la Polizia o l’ex Equitalia Le facciano arrivare prima del 2023 e con raccomandata un nuovo sollecito o un’ingiunzione o altro tipo di atto e lei in quel caso non avrebbe alternativa e dovrebbe pagare (sicuramente una somma ancora maggiore rispetto a quella che le viene chiesta oggi),
  • questa alternativa si basa sul fatto che il sollecito di pagamento le è arrivato con posta ordinaria e ciò vuol dire che la Polizia locale non potrà mai dimostrare di averglielo inviato a meno che non sia lei ad ammettere di averlo ricevuto (e l’invio del sollecito per posta ordinaria le consentirebbe in futuro, se un nuovo sollecito le arrivasse dopo il 2023, di affermare davanti al giudice che sono passati più di cinque anni dal 2018 senza alcuna notifica e di vincere così la causa contestando la prescrizione quinquennale).

Riassumendo: entrambe le alternative che le ho proposto contengono rischi.

Valuti innanzitutto se vuol correre un rischio e poi scelga la strategia, fra quelle proposte, che ritiene per lei più appropriata.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

10 LUGLIO 2021

https://www.laleggepertutti.it