domenica 11 luglio 2021

Falso documentale: 489 c.p. per la revisione bulgara fasulla


Condannato in secondo grado fa ricorso alla Cassazione adducendo due motivi:


  • il certificato falso fu realizzato in Bulgaria dalla compagna durante il periodo in cui si trovava in tale paese a sua insaputa 😂
  • Con un secondo motivo, deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'uso di atto falso non riguardi un atto pubblico, ai sensi dell'art. 476 cod. pen., bensì un certificato amministrativo, ai sensi dell'art. 477 cod. pen.

La corte rigetta il ricorso, statuendo quanto segue:


"In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti (Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017 Borrega, Rv. 271414), sicché integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione (Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014 Bellone, Rv. 261019; Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346)".