martedì 2 marzo 2021

Tamponamento stradale e responsabilità.

RESPONSABILITÀ CIVILE E FATTI ILLECITI (2043 – 2057 C.C.)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 18 febbraio 2021, n.4304 

MASSIMA

In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., che consente di presum            ere fino a prova contraria la colpa di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli per non avere osservato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, sempre che non si provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l'unico responsabile è il conducente che abbia determinato le collisioni, cioè colui che abbia tamponato l'ultimo dei veicoli della colonna.


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