mercoledì 3 marzo 2021

Condanna annullata con la depenalizzazione delle norme covid

Lo scorso anno ci chiedevamo che fine avrebbero fatto tutte quelle sanzioni comminate all'inizio della pandemia, quando la sanzione per mancato rispetto delle norme anti contagio erano di carattere penale.La Sentenza sotto indicata ne fornisce la risposta:
 
ANNULLATE!!! 😂😂😂

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell'art.4, la condotta attribuita al ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020.
La disposizione dell'art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art.4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

La condanna deve dunque essere annullata.


(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7988/21; depositata il 1° marzo)