giovedì 4 marzo 2021

Capienza negli esercizi commerciali e contingentamento dell'utenza nell'accesso ai negozi


La Regione Emilia Romagna, con una nota del 24 dicembre scorso, ha fornito specifici chiarimenti sulla superficie minima utile a disposizione di ogni utente all’interno degli esercizi commerciali, per garantire il distanziamento richiesto ai fini della prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

Gli utenti che frequentano un esercizio commerciale, utilizzano gli spazi a loro disposizione in modo dinamico: lo spostamento degli utenti è costante e finalizzato al raggiungimento di punti diversi da parte di più persone contemporaneamente.

Se la densità di presenza, in una condizione statica, è stata calcolata e ritenuta idonea, a livello nazionale, per una superficie di quattro metri quadrati a persona, la Regione Emilia Romagna ora specifica che, nella condizione dinamica di un esercizio commerciale, la superficie minima adeguata è pari a dieci metri quadrati a persona.

Una distanza che consente di accedere ai diversi prodotti senza creare eccessivi avvicinamenti.

Sulla base di quanto sopra definito, ipotizzando che la superficie utile per i clienti sia calcolata nella metà della superficie dell’esercizio, viene ora proposto uno schema che definisce il numero massimo di utenti per superficie dell’esercizio:
 
Oltre a questa indicazione occorrerà considerare il tipo di layout del locale e l’eventuale possibilità di strozzature ai flussi e affollamenti lungo i percorsi, per cui dovrà essere predisposta una adeguata vigilanza.

Come sono classificati gli esercizi di vendita:
esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

La superficie di vendita è normalmente indicata nel vostro titolo autorizzativo quale che sia (licenza/autorizzazione/scia/comunicazione) e normalmente anche nelle visure della camera di commercio.

Per le merci ingombranti a consegna differita quali autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; legnami; materiali per l’edilizia; mobili; veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo, la superficie deve essere calcolata per un decimo (1/10) della superficie effettiva di vendita: di norma, comunque nei titoli autorizzativi di cui sopra è riportata la superficie finale frutto di questo calcolo.

Ad ulteriore precisazione, il titolo autorizzativo da media o grande struttura di vendita riporta la specifica dicitura indicante che si tratta appunto di media/grande struttura di vendita, quindi se nei titoli autorizzativi della vostra attività si parla di “esercizi di vicinato” NON siete medie strutture di vendita.
Oltre a questa indicazione occorrerà considerare il tipo di layout del locale e l’eventuale possibilità di strozzature ai flussi e affollamenti lungo i percorsi, per cui dovrà essere predisposta una adeguata vigilanza.
https://www.ascomfaenza.it