Vien chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale emessa dal Sindaco, ove viene vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici, per carenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria o accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale.
Lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto o mediante l’imposizione, agli accompagnatori di cani, dell’obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all’uso e di riporle, opportunamente chiuse in apposi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati
Tar Umbria, sez. I, sentenza 18 gennaio 2021, n. 21.