Attraversamento della strada in prossimità delle strisce, investimento del pedone e concorso di colpa.
Indice
1 Sulla possibilità per il pedone di attraversare un piazzale al di fuori delle strisce pedonali
2 Investimento del pedone e condizioni per l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.
3 Sugli obblighi di condotta del conducente nei confronti di un pedone
4 La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata
5 Investimento di pedone, l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente
6 Se il pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è corresponsabile del proprio investimento
7 Pedone investito mentre attraversa la strada e corresponsabilità in caso di mancato utilizzo delle strisce
8 Investimento di pedone, esclusa la responsabilità del conducente solo se vi è oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti
9 Nell’omicidio colposo non può ritenersi sussistente il concorso della vittima che faceva jogging lungo la carreggiata
10 Circolazione stradale: principio dell’affidamento e responsabilità per comportamento imprudente altrui
11 Il divieto di pattinaggio si estende anche alle aree di parcheggio
12 Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l’attività di pattinaggio
13 Il problema della prevedibilità della condotta altrui. Un caso di investimento con decesso di donna incinta
14 Comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo e presunzione di colpa del conducente
15 Il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non esclude la colpa dell’investitore
16 Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
17 La condotta colposa di chi investe mortalmente un pedone va valutata sulle condizioni di prevedibilità dell’evento
18 È esclusa la responsabilità del conducente nell’investimento solo se la condotta del pedone era imprevedibile e atipica
19 Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
20 Investimento del pedone per condotta eccezionale e imprevedibile ed esclusione della responsabilità del conducente
21 Circolazione stradale e pedone
22 Condotta dei veicoli
23 Investimento pedone
24 Concorso di colpa
Sulla possibilità per il pedone di attraversare un piazzale al di fuori delle strisce pedonali
L’art.
190 , comma 2, codice della strada, non vieta ai pedoni
l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce
pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli
attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a
quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve
raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Non contiene
dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di
strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi
siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, n.278
Investimento del pedone e condizioni per l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.
In
materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante
la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di
cui all’art. 2054, comma 1 c.c., ai fini della valutazione e
quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare,
in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente
quella presunta a carico del conducente.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17418
Sugli obblighi di condotta del conducente nei confronti di un pedone
Il
dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone,
si sostanzia in tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada;
conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle
condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di
comune esperienza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per
gli altri utenti. Si tratta di obblighi comportamentali da osservare
anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari altrui,
nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall’art. 190 c.d.s..
Ne
deriva che il conducente può andare esente da responsabilità, non tanto
perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in
quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica,
non prevista, né prevedibile, in ordine alla quale il conducente si sia
trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza,
nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti,
attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.
Cassazione penale sez. IV, 12/06/2019, n.29277
La
banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una
misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante
la carreggiata
La banchina è la parte della strada, per la
quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea
continua destra delimitante la carreggiata ed è “compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. Essa serve normalmente al
transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il
suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli
non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di
non recare intralcio al traffico veicolare.
Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8934
Investimento di pedone, l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente
L’attraversamento
improvviso del pedone, anche al di fuori dalle strisce pedonali, è un
rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e
l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la
responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma impone
di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla
circolazione o l’insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli
effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.
Cassazione penale sez. IV, 29/03/2019, n.27876
Se il pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è corresponsabile del proprio investimento
Sebbene
il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di
colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha
l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli; talché, in caso di
violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il
pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura
che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle
circostanze specifiche del caso.
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241
Pedone investito mentre attraversa la strada e corresponsabilità in caso di mancato utilizzo delle strisce
Sul
pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali
grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di
investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del
sinistro.
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241
Investimento
di pedone, esclusa la responsabilità del conducente solo se vi è
oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti
In ipotesi di investimento del pedone
che attraversi la sede stradale, va esclusa la responsabilità del
conducente solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva
impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (confermata
la responsabilità dell’imputato, atteso che la sua condotta di guida era
improntata a distrazione, in quanto la presenza del pedone era
agevolmente percepibile da un attento conducente).
Cassazione penale sez. IV, 11/10/2018, n.57353
Nell’omicidio colposo non può ritenersi sussistente il concorso della vittima che faceva jogging lungo la carreggiata
In
tema di circolazione stradale, l’attività di “jogging” svolta dal
pedone lungo il margine della carreggiata non rientra nel divieto di cui
all’art. 190, comma 9, cod. strada, riferendosi tale disposizione
esclusivamente a quelle attività, propedeutiche a competizioni sportive,
che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con
conseguente pericolo per la circolazione stradale. (Fattispecie in tema
di omicidio colposo in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la
sentenza che aveva escluso il concorso colposo della vittima investita
da un veicolo mentre correva lungo la carreggiata).
Cassazione penale sez. IV, 20/06/2018, n.32221
Circolazione stradale: principio dell’affidamento e responsabilità per comportamento imprudente altrui
In
tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un
temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della
strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché
questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l’obbligo di
moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche
del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il
conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni
situazione, ponendo in essere la manovra di emergenza necessaria
all’evento, pur se questo è riconducibile al prevedibile comportamento
imprudente o negligente altrui, ovvero alla violazione delle norme di
circolazione da parte della vittima o di terzi. In questa prospettiva,
esente da censure è la sentenza di condanna per l’omicidio colposo in
danno di un pedone pronunciata nei confronti di un automobilista che
risulti di non aver adeguato la propria velocità alle circostanze
spazio-temporali, finendo con l’investire il pedone, in un contesto in
cui non poteva dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi potesse
essere un pedone che in un ora notturna, in zona priva di illuminazione,
ma frequentata dagli avventori di un locale notturno, attraversasse la
strada in un punto privo di strisce pedonali: un tale ostacolo non
poteva definirsi come improvviso, proprio per la vicinanza del locale e
del traffico pedonale ad esso connesso, sicché il conducente avrebbe
dovuto tenere una velocità costantemente proporzionata allo spazio
corrispondente al campo della visibilità al fine di consentirgli
l’esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo
psicotecnico di reazione nell’ipotesi in cui si profili un ostacolo
improvviso.
Cassazione penale sez. IV, 10/05/2018, n.38219
Il divieto di pattinaggio si estende anche alle aree di parcheggio
Il
parcheggio viene invece definito dall’art. 3, comma 1, n. 34, c.d.s.
come ‘un’area o un’infrastruttura fuori dalla carreggiata destinata alla
sosta dei veicoli’, sul quale dunque transitano sia veicoli che pedoni;
anche in questa area si verificano le stesse situazioni di rischio che
giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocità” nelle
carreggiate e nei siti destinati ai pedoni, estendendo così il divieto
di pattinaggio anche all’area di parcheggio proprio per l’omogeneità dei
fattori di rischio che caratterizzano tale area. Ne consegue che, in un
sinistro stradale relativo all’investimento di un pattinatore in
un’area di parcheggio, l’attività svolta dall’investito al momento
dell’incidente risulta commessa in violazione dell’art. 190 c.d.s, e ciò
rileva ai fini della valutazione delle condotte, anche in relazione
all’eventuale concorso di colpa della vittima.
Cassazione penale sez. IV, 29/11/2017, n.2342
Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l’attività di pattinaggio
Il
divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada, di circolare
mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle
carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo
volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei
pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano
le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto. (Fattispecie
in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che
aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio all’interno di
un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stradale,
anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della persona
offesa).
Cassazione penale sez. IV, 29/11/2017, n.2342
Il problema della prevedibilità della condotta altrui. Un caso di investimento con decesso di donna incinta
Il
principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione
stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il
quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento
imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità; nel
caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la
colpa esclusiva di costui per la sua morte, è necessario che il
conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei
ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di
avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati
in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile
nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l’obbligo di
ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del
veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune
esperienza comprende. Nel caso di interruzione colposa della gravidanza,
quale conseguenza dell’investimento della donna incinta che attraversa
la strada, la prevedibilità dell’evento, ai fini dell’addebito a titolo
di colpa, dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi del
fatto tipico e va esclusa laddove non sia ravvisabile alcun elemento
noto da cui possa inferirsi la concreta possibilità di una simile
evenienza.
Cassazione penale sez. IV, 27/04/2017, n.25552
Comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo e presunzione di colpa del conducente
A
fronte di un comportamento imprudente del pedone investito da un
veicolo, la presunzione di colpa addossata al conducente non può essere
superata dimostrando l’anomalia della condotta della vittima (nella
specie, il pedone, appena sceso da un autobus, aveva repentinamente
attraversato la strada davanti al mezzo pubblico, il quale si era
arrestato al di fuori degli spazi dedicati), occorrendo la prova che
tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente
avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze
del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida
mantenuta.
Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8663
Il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non esclude la colpa dell’investitore
L’accertamento
del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità,
essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di
colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a
tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma
occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e
che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in
relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo
della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa
all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti
ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo
dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello
stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere
la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la
bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche
circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o
addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità
dell’attraversamento anomalo).
Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8663
Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
Il
conducente del veicolo, all’avvistamento di un pedone, ha il dovere di
porre attenzione anche per la prevenzione di eventuali comportamenti
irregolari dello stesso pedone, che sono idonei a escludere il nesso di
causalità solo quando configurino, in considerazione delle
caratteristiche presentate, una vera e propria causa eccezionale,
atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a
produrre l’evento (art. 41, comma 2, c.p.).
Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44325
La condotta colposa di chi investe mortalmente un pedone va valutata sulle condizioni di prevedibilità dell’evento
La
condotta colposa di un automobilista che investe un pedone cagionandone
la morte va valutata sulla base delle concrete condizioni di
prevedibilità ed evitabilità dell’evento. (Nella fattispecie la vittima
era scesa dalla propria autovettura e circolava su strada extraurbana
senza giubbotto retroriflettente).
Cassazione penale sez. IV, 14/04/2016, n.35834
È esclusa la responsabilità del conducente nell’investimento solo se la condotta del pedone era imprevedibile e atipica
In
tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del
conducente per l’investimento di pedone, è necessario che la condotta di
quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed
imprevedibile dell’evento, causa da sola sufficiente a produrlo.
Pertanto, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed
esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non
trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale,
deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e,
quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare
di investirli. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto un concorso
colposo del danneggiato del 35%).
Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016, n.39474
Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
In
tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del
conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta
di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e
imprevedibile dell’evento, sì da poter sostenere che si tratti della
causa esclusiva dell’evento. Ciò che deve escludersi nel caso di
attraversamento del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, in una
strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali:
in tale contesto, infatti, il conducente del veicolo, pur non trovandosi
nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve
considerare possibile l’eventuale (pur colposa) sopravvenienza di pedoni
e, quindi, tenere un’andatura e un livello di attenzione idonei a
evitare di investirli (da queste premesse la Corte, nel rigettare il
ricorso avverso la sentenza di condanna dell’automobilista per
l’investimento mortale di un pedone, ha sostenuto non essere affatto
eccezionale e imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno
decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un
semaforo, onde il conducente del veicolo deve tenere in debita
considerazione tale eventualità).
Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016, n.39474
Investimento del pedone per condotta eccezionale e imprevedibile ed esclusione della responsabilità del conducente
Il
comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie deve
essere improntato oltre che alle generiche regole di prudenza, cautela
ed attenzione, anche al principio generale che prevede l’obbligo di
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale. In questa prospettiva, dunque, il conducente di un veicolo
deve porre in essere i necessari accorgimenti atti a prevenire il
rischio di un investimento, anche prevedendo eventuali comportamenti
irregolari del pedone. Ne discende che il conducente del vicolo può
andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non
per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del
pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi
caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista
né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.
Tribunale Nola sez. II, 05/01/2016, n.7
Circolazione stradale e pedone
In
tema di circolazione stradale e pedone, non può andare esente da
responsabilità il medesimo quando dall’istruttoria sia emerso che egli
camminava sulla strada e non sul marciapiede (nel caso di specie gli
accertatori avevano provveduto a redigere verbale ex art. 190 1/10, c.
strad. senza che fosse stata proposta opposizione alcuna).
Tribunale Lucca, 09/12/2015, n.2128
Deve
essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno escluso
il risarcimento in favore di un pedone investito allorché sia emerso
che lo stesso aveva attraversato la strada senza tener conto che in quel
punto non vi fossero strisce pedonali e che avrebbe dovuto concedere la
precedenza ai veicoli che percorrevano quella strada, ponendosi così
quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l’automobilista, il
quale, a sua volta, aveva tenuto una condotta corretta, procedendo ad
una velocità non eccessiva su una strada bagnata e priva di
illuminazione.
Cassazione civile sez. III, 18/06/2015, n.12595
In
tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica
sia in luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi
anche privati) tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando
il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente
dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare
il movimento dell’autovettura in relazione alla presenza di eventuali
ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni
strutturali (mole, altezza, sagomatura) o contingenti (carico voluminoso
o ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in grado di
assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli
accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza.
Cassazione penale sez. IV, 17/06/2015, n.36039
Il
conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di
investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un
comportamento colposo del pedone (imprudente o violativo di una
specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe
concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la
responsabilità del conducente, ai sensi dell’art. 41, primo comma,
c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi
caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista
né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento
(art. 41, secondo comma, c.p.).Ciò che può ritenersi solo allorquando il
conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia
ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica, vuoi
specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di
diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di
osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo
rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente
potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta
del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante
in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (riconosciuta nella
specie la responsabilità dell’imputato che, alla guida di un
ciclomotore, aveva investito un pedone che stava attraversando la strada
non molto distante dalle strisce).
Cassazione penale sez. IV, 30/01/2015, n.5866
La
regola di condotta scaturente dal combinato disposto di cui agli artt.
190 co. 1-2-5 C.d.S. e 40 C.d.S. prevede che laddove il pedone
attraversi la strada non sui passaggi pedonali, pure esistenti 1) deve
prestare la massima attenzione per evitare situazioni di pericolo per se
e per gli altri (art. 190 co. 2), dando precedenza ai veicoli
circolanti sulla carreggiata, poiché, in tale evenienza (attraversamento
fuori dai passaggi pedonali o in assenza di essi) non v’è obbligo di
precedenza ai pedoni (art. 40 C.d.S.) da parte dei conducenti di
autoveicoli.
Corte appello Bari sez. III, 22/01/2014, n.46
Il
conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di
investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un
comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola
comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa
dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la
responsabilità del conducente: articolo 41, comma 1, del c.p.), ma
occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una
vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile,
che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (articolo 41,
comma 2, del c.p.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente
del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente
ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia
trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza,
nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne,
comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso,
imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente potrebbe
ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del
pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente e operante in
assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.
Cassazione penale sez. IV, 28/05/2013, n.24171
Va
confermata la pronuncia di merito che, nel decidere sulla domanda
risarcitoria proposta da un pedone investito da un’autovettura, abbia
ascritto, con motivazione coerente e logica, l’incidente nella misura
del settanta per cento a responsabilità del primo, che aveva
attraversato con andamento incerto una strada a largo scorrimento in
condizioni di quasi totale oscurità al di fuori delle strisce pedonali, e
del rimanente trenta per cento a responsabilità del conducente del
veicolo, il quale aveva sorpassato un gruppo di autovetture che a loro
volta avevano rallentato la marcia proprio per consentire
l’attraversamento dei pedoni nei pressi di una fermata dell’autobus.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399
Condotta dei veicoli
Il
conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di
investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un
comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola
comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa
dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la
responsabilità del conducente: cfr. art. 41 comma 1 c.p.), ma occorre
che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e
propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia
stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41 comma 2
c.p.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo
investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun
profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per
motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva
impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque,
tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso,
imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente potrebbe
ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del
pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in
assoluta autonomia rispetto a quest’ultima. (Nella specie, la Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna per
il reato di omicidio colposo pronunciata a carico dell’automobilista,
evidenziando che in sede di giudizio di merito non solo era stato
escluso un comportamento colposo del pedone, ma si era ricondotto
l’incidente alla colpa del conducente, il quale non aveva tenuto una
velocità adeguata, vuoi per la presenza delle strisce pedonali, vuoi per
la scarsa visibilità, vuoi per le condizioni della strada,
sdrucciolevole anche per la presenza dei binari del tram).
Cassazione penale sez. IV, 27/06/2013, n.35829
Investimento pedone
Circolazione
stradale – Investimento di persone – Presunzione di responsabilità del
conducente – Mancato superamento – Effetti – Attraversamento imprudente
del pedone – Concorso di colpa del medesimo – Configurabilità –
Condizioni.
L’accertamento del comportamento colposo del pedone
investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua
esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto
di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia
omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia
iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una
concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove
emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata
alle circostanze di tempo e di luogo.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399
Anche
nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove
manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli
che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è
configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo
investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva
o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non
abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo. È compito
del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive
responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del
conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così
come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di
ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399
In
tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del
conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di
quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e
imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un
motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti
erano agevolmente avvistabili).
Cassazione penale sez. IV, 20/02/2013, n.10635
Concorso di colpa
L’investimento
occorso ad un pedone durante un attraversamento al di fuori delle
strisce pedonali, con luce semaforica verde per i veicoli provenienti
dal senso opposto, configurano una concorrente e paritaria
responsabilità del pedone con il conducente del veicolo.
Giudice di pace Lecce, 19/07/2012, n.4220
Nel
caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la
colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è
necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per
motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva
impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. Occorre, inoltre, che
nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di
comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Ciò
deve affermarsi in quanto il conducente del veicolo deve continuamente
ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante
controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e
del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune
esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per
gli altri utenti della strada, derivandone che l’avvistamento del
pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza
della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di
accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza,
arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un
investimento.
Cassazione penale sez. IV, 03/04/2012, n.20231
https://www.laleggepertutti.it