giovedì 11 febbraio 2021

Art. 190 C.d.S.: giurisprudenza


Attraversamento della strada in prossimità delle strisce, investimento del pedone e concorso di colpa.

Indice
1 Sulla possibilità per il pedone di attraversare un piazzale al di fuori delle strisce pedonali
2 Investimento del pedone e condizioni per l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.
3 Sugli obblighi di condotta del conducente nei confronti di un pedone
4 La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata
5 Investimento di pedone, l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente
6 Se il pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è corresponsabile del proprio investimento
7 Pedone investito mentre attraversa la strada e corresponsabilità in caso di mancato utilizzo delle strisce
8 Investimento di pedone, esclusa la responsabilità del conducente solo se vi è oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti
9 Nell’omicidio colposo non può ritenersi sussistente il concorso della vittima che faceva jogging lungo la carreggiata
10 Circolazione stradale: principio dell’affidamento e responsabilità per comportamento imprudente altrui
11 Il divieto di pattinaggio si estende anche alle aree di parcheggio
12 Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l’attività di pattinaggio
13 Il problema della prevedibilità della condotta altrui. Un caso di investimento con decesso di donna incinta
14 Comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo e presunzione di colpa del conducente
15 Il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non esclude la colpa dell’investitore
16 Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
17 La condotta colposa di chi investe mortalmente un pedone va valutata sulle condizioni di prevedibilità dell’evento
18 È esclusa la responsabilità del conducente nell’investimento solo se la condotta del pedone era imprevedibile e atipica
19 Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa
20 Investimento del pedone per condotta eccezionale e imprevedibile ed esclusione della responsabilità del conducente
21 Circolazione stradale e pedone
22 Condotta dei veicoli
23 Investimento pedone
24 Concorso di colpa

Sulla possibilità per il pedone di attraversare un piazzale al di fuori delle strisce pedonali


L’art. 190 , comma 2, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.


Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, n.278
Investimento del pedone e condizioni per l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.

In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1 c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17418
Sugli obblighi di condotta del conducente nei confronti di un pedone

Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone, si sostanzia in tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada; conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti. Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari altrui, nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall’art. 190 c.d.s..


Ne deriva che il conducente può andare esente da responsabilità, non tanto perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile, in ordine alla quale il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Cassazione penale sez. IV, 12/06/2019, n.29277
La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata

La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è “compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare.

Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8934
Investimento di pedone, l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente

L’attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori dalle strisce pedonali, è un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma impone di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2019, n.27876
Se il pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è corresponsabile del proprio investimento

Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli; talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso.

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241
Pedone investito mentre attraversa la strada e corresponsabilità in caso di mancato utilizzo delle strisce

Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del sinistro.

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241
Investimento di pedone, esclusa la responsabilità del conducente solo se vi è oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti

In ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, va esclusa la responsabilità del conducente solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (confermata la responsabilità dell’imputato, atteso che la sua condotta di guida era improntata a distrazione, in quanto la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento conducente).

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2018, n.57353
Nell’omicidio colposo non può ritenersi sussistente il concorso della vittima che faceva jogging lungo la carreggiata

In tema di circolazione stradale, l’attività di “jogging” svolta dal pedone lungo il margine della carreggiata non rientra nel divieto di cui all’art. 190, comma 9, cod. strada, riferendosi tale disposizione esclusivamente a quelle attività, propedeutiche a competizioni sportive, che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso il concorso colposo della vittima investita da un veicolo mentre correva lungo la carreggiata).

Cassazione penale sez. IV, 20/06/2018, n.32221
Circolazione stradale: principio dell’affidamento e responsabilità per comportamento imprudente altrui

In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, ponendo in essere la manovra di emergenza necessaria all’evento, pur se questo è riconducibile al prevedibile comportamento imprudente o negligente altrui, ovvero alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi. In questa prospettiva, esente da censure è la sentenza di condanna per l’omicidio colposo in danno di un pedone pronunciata nei confronti di un automobilista che risulti di non aver adeguato la propria velocità alle circostanze spazio-temporali, finendo con l’investire il pedone, in un contesto in cui non poteva dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi potesse essere un pedone che in un ora notturna, in zona priva di illuminazione, ma frequentata dagli avventori di un locale notturno, attraversasse la strada in un punto privo di strisce pedonali: un tale ostacolo non poteva definirsi come improvviso, proprio per la vicinanza del locale e del traffico pedonale ad esso connesso, sicché il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo della visibilità al fine di consentirgli l’esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione nell’ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.

Cassazione penale sez. IV, 10/05/2018, n.38219
Il divieto di pattinaggio si estende anche alle aree di parcheggio

Il parcheggio viene invece definito dall’art. 3, comma 1, n. 34, c.d.s. come ‘un’area o un’infrastruttura fuori dalla carreggiata destinata alla sosta dei veicoli’, sul quale dunque transitano sia veicoli che pedoni; anche in questa area si verificano le stesse situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocità” nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni, estendendo così il divieto di pattinaggio anche all’area di parcheggio proprio per l’omogeneità dei fattori di rischio che caratterizzano tale area. Ne consegue che, in un sinistro stradale relativo all’investimento di un pattinatore in un’area di parcheggio, l’attività svolta dall’investito al momento dell’incidente risulta commessa in violazione dell’art. 190 c.d.s, e ciò rileva ai fini della valutazione delle condotte, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della vittima.

Cassazione penale sez. IV, 29/11/2017, n.2342
Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l’attività di pattinaggio


Il divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada, di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio all’interno di un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stradale, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della persona offesa).

Cassazione penale sez. IV, 29/11/2017, n.2342
Il problema della prevedibilità della condotta altrui. Un caso di investimento con decesso di donna incinta


Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità; nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende. Nel caso di interruzione colposa della gravidanza, quale conseguenza dell’investimento della donna incinta che attraversa la strada, la prevedibilità dell’evento, ai fini dell’addebito a titolo di colpa, dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi del fatto tipico e va esclusa laddove non sia ravvisabile alcun elemento noto da cui possa inferirsi la concreta possibilità di una simile evenienza.

Cassazione penale sez. IV, 27/04/2017, n.25552
Comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo e presunzione di colpa del conducente


A fronte di un comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo, la presunzione di colpa addossata al conducente non può essere superata dimostrando l’anomalia della condotta della vittima (nella specie, il pedone, appena sceso da un autobus, aveva repentinamente attraversato la strada davanti al mezzo pubblico, il quale si era arrestato al di fuori degli spazi dedicati), occorrendo la prova che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8663
Il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non esclude la colpa dell’investitore


L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).

Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8663
Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa


Il conducente del veicolo, all’avvistamento di un pedone, ha il dovere di porre attenzione anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, che sono idonei a escludere il nesso di causalità solo quando configurino, in considerazione delle caratteristiche presentate, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41, comma 2, c.p.).

Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44325
La condotta colposa di chi investe mortalmente un pedone va valutata sulle condizioni di prevedibilità dell’evento


La condotta colposa di un automobilista che investe un pedone cagionandone la morte va valutata sulla base delle concrete condizioni di prevedibilità ed evitabilità dell’evento. (Nella fattispecie la vittima era scesa dalla propria autovettura e circolava su strada extraurbana senza giubbotto retroriflettente).

Cassazione penale sez. IV, 14/04/2016, n.35834
È esclusa la responsabilità del conducente nell’investimento solo se la condotta del pedone era imprevedibile e atipica


In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento di pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, causa da sola sufficiente a produrlo. Pertanto, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%).

Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016, n.39474
Se la condotta del pedone è stata da sola sufficiente a produrre l’investimento la responsabilità del conducente è esclusa

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell’evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamento del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, in una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali: in tale contesto, infatti, il conducente del veicolo, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale (pur colposa) sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura e un livello di attenzione idonei a evitare di investirli (da queste premesse la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna dell’automobilista per l’investimento mortale di un pedone, ha sostenuto non essere affatto eccezionale e imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo, onde il conducente del veicolo deve tenere in debita considerazione tale eventualità).

Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016, n.39474
Investimento del pedone per condotta eccezionale e imprevedibile ed esclusione della responsabilità del conducente

Il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie deve essere improntato oltre che alle generiche regole di prudenza, cautela ed attenzione, anche al principio generale che prevede l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. In questa prospettiva, dunque, il conducente di un veicolo deve porre in essere i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento, anche prevedendo eventuali comportamenti irregolari del pedone. Ne discende che il conducente del vicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.

Tribunale Nola sez. II, 05/01/2016, n.7
Circolazione stradale e pedone

In tema di circolazione stradale e pedone, non può andare esente da responsabilità il medesimo quando dall’istruttoria sia emerso che egli camminava sulla strada e non sul marciapiede (nel caso di specie gli accertatori avevano provveduto a redigere verbale ex art. 190 1/10, c. strad. senza che fosse stata proposta opposizione alcuna).

Tribunale Lucca, 09/12/2015, n.2128

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno escluso il risarcimento in favore di un pedone investito allorché sia emerso che lo stesso aveva attraversato la strada senza tener conto che in quel punto non vi fossero strisce pedonali e che avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano quella strada, ponendosi così quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l’automobilista, il quale, a sua volta, aveva tenuto una condotta corretta, procedendo ad una velocità non eccessiva su una strada bagnata e priva di illuminazione.

Cassazione civile sez. III, 18/06/2015, n.12595

In tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi anche privati) tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell’autovettura in relazione alla presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali (mole, altezza, sagomatura) o contingenti (carico voluminoso o ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza.

Cassazione penale sez. IV, 17/06/2015, n.36039

Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell’art. 41, primo comma, c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41, secondo comma, c.p.).Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica, vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (riconosciuta nella specie la responsabilità dell’imputato che, alla guida di un ciclomotore, aveva investito un pedone che stava attraversando la strada non molto distante dalle strisce).

Cassazione penale sez. IV, 30/01/2015, n.5866

La regola di condotta scaturente dal combinato disposto di cui agli artt. 190 co. 1-2-5 C.d.S. e 40 C.d.S. prevede che laddove il pedone attraversi la strada non sui passaggi pedonali, pure esistenti 1) deve prestare la massima attenzione per evitare situazioni di pericolo per se e per gli altri (art. 190 co. 2), dando precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata, poiché, in tale evenienza (attraversamento fuori dai passaggi pedonali o in assenza di essi) non v’è obbligo di precedenza ai pedoni (art. 40 C.d.S.) da parte dei conducenti di autoveicoli.

Corte appello Bari sez. III, 22/01/2014, n.46

Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: articolo 41, comma 1, del c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (articolo 41, comma 2, del c.p.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente e operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.

Cassazione penale sez. IV, 28/05/2013, n.24171


Va confermata la pronuncia di merito che, nel decidere sulla domanda risarcitoria proposta da un pedone investito da un’autovettura, abbia ascritto, con motivazione coerente e logica, l’incidente nella misura del settanta per cento a responsabilità del primo, che aveva attraversato con andamento incerto una strada a largo scorrimento in condizioni di quasi totale oscurità al di fuori delle strisce pedonali, e del rimanente trenta per cento a responsabilità del conducente del veicolo, il quale aveva sorpassato un gruppo di autovetture che a loro volta avevano rallentato la marcia proprio per consentire l’attraversamento dei pedoni nei pressi di una fermata dell’autobus.

Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399
Condotta dei veicoli


Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 comma 1 c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41 comma 2 c.p.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico dell’automobilista, evidenziando che in sede di giudizio di merito non solo era stato escluso un comportamento colposo del pedone, ma si era ricondotto l’incidente alla colpa del conducente, il quale non aveva tenuto una velocità adeguata, vuoi per la presenza delle strisce pedonali, vuoi per la scarsa visibilità, vuoi per le condizioni della strada, sdrucciolevole anche per la presenza dei binari del tram).

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2013, n.35829
Investimento pedone


Circolazione stradale – Investimento di persone – Presunzione di responsabilità del conducente – Mancato superamento – Effetti – Attraversamento imprudente del pedone – Concorso di colpa del medesimo – Configurabilità – Condizioni.

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399

Anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo. È compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente.

Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).

Cassazione penale sez. IV, 20/02/2013, n.10635
Concorso di colpa

L’investimento occorso ad un pedone durante un attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, con luce semaforica verde per i veicoli provenienti dal senso opposto, configurano una concorrente e paritaria responsabilità del pedone con il conducente del veicolo.

Giudice di pace Lecce, 19/07/2012, n.4220

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Ciò deve affermarsi in quanto il conducente del veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, derivandone che l’avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2012, n.20231

https://www.laleggepertutti.it