MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021)
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 gennaio 2021Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035)(GU n.2 del 4-1-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo) del sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori
sciistici; (...) A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico,
rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,
assembramenti»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con la
quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in
merito alla prevista riapertura degli impianti nelle stazioni e
comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato che
«allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico
a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle
necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da
consentire iniziative e azioni programmabili per permettere
l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio» e, pertanto, ha
chiesto di valutare la possibilita' di «ridefinire la data stabilita
all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al fine
di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle
stazioni e comprensori sciistici;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021
previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici
agli sciatori amatoriali e' differito al 18 gennaio 2021,
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal
Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 gennaio 2021 Il Ministro: Speranza ______ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.