martedì 5 gennaio 2021

Riapertura impianti sciistici dal 18 gennaio 2021

 MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021)

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 gennaio 2021 
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035) 
(GU n.2 del 4-1-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera  oo)  del  sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti  nei  comprensori
sciistici; (...) A partire dal 7  gennaio  2021,  gli  impianti  sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle
province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico,
rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere,
assembramenti»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con  la
quale la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in
merito alla prevista  riapertura  degli  impianti  nelle  stazioni  e
comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato  che
«allo stato attuale, causa anche il recente andamento  epidemiologico
a livello internazionale che  non  ha  agevolato  l'assunzione  delle
necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali  da
consentire  iniziative  e   azioni   programmabili   per   permettere
l'apertura degli impianti  il  giorno  7  gennaio»  e,  pertanto,  ha
chiesto di valutare la possibilita' di «ridefinire la data  stabilita
all'art. 1, comma 10, lettera oo)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al  fine
di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle
stazioni e comprensori sciistici; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021
previsto per la riapertura degli impianti nei  comprensori  sciistici
agli  sciatori  amatoriali  e'  differito   al   18   gennaio   2021,
subordinatamente all'adozione di apposite linee  guida  validate  dal
Comitato tecnico-scientifico,  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  di  protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 gennaio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

                               ______ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25   marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.