giovedì 21 gennaio 2021

Covid, dagli spostamenti alle regole per le seconde case. LE FAQ


Si diceva che l'Italia fosse la "Culla del diritto" e era quello che noi tutti credevamo fino a qualche tempo fa. Ebbene, da un po' di tempo a questa parte questa tesi vacilla (per usare un eufemismo).

La gerarchia delle fonti (quella che ci hanno insegnato a scuola), non esiste piu'.Ora esistono le FAQ governative, che superano la legge, qualsiasi legge, con la regia di un certo "Casalino", un tipo che si vanta di essere ingegniere, ma che in realtà ha nel suo curriculum una partecipazione al "grande fratello" e nulla più.
Le malelingue dicono pure che da quanto è portavoce del PREMIER ci tenga cosi' tanto a far posizionare le telecamere RAI (e' amante delle prospettive).

E ALLORA CASALINO DOCET!!!
 (SI TORNA A PARLARE DI REATO )

Si può andare nelle seconde case (anche fuori regione, a prescindere dai colori) ma solo se si risulta proprietari o affittuari dell’immobile a far data dal 14 gennaio, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legge. È quanto prevedono le Faq pubblicate ieri dal Governo. Dopo quasi una settimana di dubbi è arrivato finalmente il chiarimento definitivo.

 Dunque via libera a chi volesse raggiungere una seconda casa da altre regioni. Attenzione, però: sarà consentito spostarsi solo al nucleo familiare. Non si potranno invitare amici o altri parenti non conviventi, insomma.

 Come spiega il sito del Governo, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021.

Il titolo per recarsi nella seconda casa “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021″. Sono dunque esclusi, precisano le Faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data, comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.