giovedì 1 ottobre 2020

Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Il Ministero scopre l'acqua calda


 Bastava leggere il C.d.S..... non ci voleva molto.....

RIDICOLI!!!!

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Ministero dell’interno


Ministero dell'Interno
Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

(Circ. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020)
 ASAPS
 
Oggetto: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
SEGUITO 

In occasione della ripresa delle competizioni ciclistiche su strada è stata posta l'attenzione su alcuni profili che caratterizzano l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada.
Il tema è stato trattato con circolare n. 300/ Ail 0164/l 9/l l 6/l/l del 27. l l.2019, emanata in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Disciplinare per le scorte tecniche, successivamente alla quale è emerso che per alcune gare che si snodano su strade extraurbane e urbane, i relativi provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito della carovana ciclistica sono stati adottati dalle Prefetture, anche quando riferiti alle strade urbane interessate dalla competizione.
Al riguardo merita rilevare che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art.9, comma ?􀃵bis, del Codice della strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CdS, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma I, CdS.
Ne consegue che, per le gare che interessano sia le strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità, nei limiti della competenza sopra delineata, emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.
In questo quadro di riferimento, è riconosciuta alle Prefetture una generale funzione di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei Sindaci interessati.