martedì 11 febbraio 2020

Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), la patente di guida è sempre revocata

Ai sensi ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, cod.strada nel caso in oggetto è sempre disposta la revoca della patente e non la sospensione da parte del Giudice.

Avendo Tribunale applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente.

Cassazione, Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5339 del 10/02/2020, udienza del 04/02/2020