lunedì 3 febbraio 2020

La vittima ha diritto al risarcimento anche se la identificazione del responsabile del sinistro è impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima stessa.

CORTE DI GIUSTIZIA CE - ORDINANZA 17 dicembre 2019, n.334444

MASSIMA
Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, caso che per l'appunto è sotteso al ricorso in esame, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva Ce del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima

CASUS DECISUS

RILEVATO
Che:

1. Maria Rosa Gaibisso ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 138/2018 del Tribunale di Savona, che, quale giudice di appello, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza n. 172/2016 del Giudice di Pace di Albenga, che aveva respinto la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti della Compagnia Alleanza Toro (oggi Generali Italia), quale impresa designata dal FGVS, in relazione al sinistro stradale occorsole in data 31/8/2010 (allorquando era rimasta investita dal conducente di un auto, che era rimasto non identificato).

2. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Compagnia di Assicurazione intimata.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

4. In vista dell'odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.


TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE - ORDINANZA 17 dicembre 2019, n.334444 -

CONSIDERATO

Che:

1.II ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043,2697,2727 e 2729 c.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, non ha attribuito la responsabilità del sinistro alla conducente dell'auto rimasta non identificata. Sostiene che detta responsabilità era indubbia sulla base della ripresa della telecamera esistente in loco che aveva ripreso l'auto mentre l'investiva sugli attraversamenti pedonali.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed all'art. 115 c.c., comma 1 e art. 116 c.c., comma 1, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Appello non ha tenuto conto del fatto che lei, riferendo di non aver riportato alcuna lesione, non aveva favorito l'allontanamento della propria investitrice (ed, in particolare, del fatto che le dichiarazioni da lei rese nell'immediatezza alla persona che l'aveva investita, proprio in considerazione delle gravi condizioni psicofisiche in cui si era venuta a trovare per effetto dell'investimento, avrebbe dovuto essere prese 'con beneficio d'inventario'.

1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dall'omessa disamina di alcuni elementi probatori. Sostiene che il Giudice di Appello ha erroneamente omesso di considerare che l'auto investitrice era stata spostata dal soggetto che la conduceva, rendendo non identificabile il numero della targa e che d'altronde al momento del sinistro non vi erano sul posto persone che potessero aiutarla nell'identificare il suddetto numero. Ragion per cui erroneamente lei era stata ritenuta responsabile per la mancata identificazione del veicolo investitore. Aggiunge che peraltro il giorno successivo al sinistro si era recata presso la Polizia Municipale di Albenga per sporgere denuncia, ma il tentativo di identificare il veicolo investitore a mezzo della telecamera non aveva avuto esito positivo.

2.11 primo motivo è inammissibile.

Invero, la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comporta che il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01)

Tanto non si verifica per il motivo in esame che si caratterizza per la sua apoditticità e genericità.

A sanare detto vizio neppure può essere invocato il richiamo alla sentenza di primo grado, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata 'per relationem' alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che, contrariamente a quanto si verifica nella specie, la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali. (Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 - 01).

Per le ragioni che precedono il primo motivo va dichiarato inammissibile.

3. Fondati sono invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso che, in quanto strettamente connessi, sono qui trattati congiuntamente.

Occorre premettere che, nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale', restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie (Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017, Rv. 644818 - 01).

Tale manifesta implausibilità ricorre nel caso di specie, nel quale il Tribunale di Savona, quale giudice di appello, ha censurato il comportamento della G. sul presupposto che quest'ultima, pur avendo avuto la possibilità ed il tempo materiale per farlo, avrebbe omesso di provvedere all'acquisizione delle generalità della responsabile del sinistro (che si era fermata a soccorrerla e che, dopo aver essere stata rassicurata sulle sue condizioni di salute, si era allontanata).

Tanto affermando, il giudice di appello è incorso nel vizio denunciato in quanto - premesso che il verificarsi del sinistro era risultato da una telecamera esistente sul luogo - non ha considerato che: a) la sig.ra G., a seguito del sinistro, era stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Albenga per frattura della mano destra e lesione della vertebra L2 (frattura e lesione alle quali conseguirono una malattia durata complessivamente 80 giorni, nonchè postumi a carattere invalidante nella misura del 7% della capacità totale), ragion per cui, al momento dell'incidente, versava ragionevolmente in condizioni psico fisiche che le provocavano disorientamento, privando conseguentemente di lucidità ogni

eventuale espressione rivolta alla sua investitrice; b) la sig.ra G. - di 63 anni al momento dell'incidente - aveva riferito che, vedendo la sua investitrice allontanarsi, era convinta che detto allontanamento fosse da attribuire alla ricerca dei documenti relativi alla propria persona ed al proprio veicolo; ma dall'espletata attività istruttoria non era affatto risultato che la stessa avesse favorito l'allontanamento della propria investitrice; c) sul luogo del sinistro non vi erano stati testimoni, che ~rrq potuto aiutare la sig.ra G. nell'identificazione del conducente o dell'auto investitrice; e) quest'ultima, anzi, era stata spostata dal luogo del sinistro (operazione questa che potrebbe aver reso di fatto impossibile la sua identificazione).

D'altronde, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, sent. n. 274 del 13/1/2015), nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, caso che per l'appunto è sotteso al ricorso in esame, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Ne consegue che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione monocratica, per nuovo esame alla luce di quanto sopra osservato.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il primo motivo;

- in accoglimento del secondo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Savona, in diversa composizione monocratica, al quale demanda anche la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019
 
 Fonte:http://www.neldiritto.it