Le postazioni mobili devono essere segnalate con cartelli stradali temporanei e non fissi a meno che
la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.
Tuttavia, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.2205 del 30/01/2020 , udienza del 29/10/2019
la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.
Tuttavia, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.2205 del 30/01/2020 , udienza del 29/10/2019