martedì 7 gennaio 2020

Ebrezza alcolica: condannato quale responsabile del reato di cui agli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada, perchè rifiuta gli accertamenti compiuti dai Carabinieri a seguito d'incidente

Un automobilista viene condannato quale responsabile del reato di cui agli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti compiuti dai Carabinieri, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico e all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti a seguito di un incidente stradale.
Il soggetto al momento del controllo ha un forte alito vinoso, inequivoco sintomo dello stato di ebbrezza alcolica

L'automobilista propone ricorso in cassazione alla sentenza d'appello di Venezia perché:

  1. l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, a mente degli artt.356 cod.proc.pen. e 114 disp.att.cod.proc.pen., gli era stato dato solo in caserma, al momento della redazione del verbale da parte dei Carabinieri operanti, e non sul luogo dell'incidente, ove erano state rifiutate le cure; 
  2. lo stato di apparente agitazione e confusionale era dovuto, a suo dire all'evento commotivo, e non all'assunzione di sostanze alcoliche come invece ritenuto precedentemente in primo e secondo grado;
  3. per vizio di motivazione in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto, senza valutare gli elementi obiettivi in cui era avvenuta la uscita di strada dell'auto condotta dall'imputato, in zona collinare ricca di curve, con manto stradale reso viscido dalla pioggia ed a tratti ghiacciato.

La Corte esaminati tutti i motivi del ricorso ed esclusa la tenuità del fatto e dunque l'esimente invocata dell'art.131 bis c.p., in considerazione delle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (nei pressi di un centro abitato) in cui era avvenuto il sinistro, nonché l'atteggiamento non collaborativo tenuto dal trasgressore nel corso delle indagini preliminari, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
M. Serio
Riproduzione riservata