giovedì 9 gennaio 2020

Cassazione: “Ricevute vincite al gioco non sufficienti a dimostrare la liceità di somme detenute”

“E’ inidonea la documentazione prodotta a dimostrare che il denaro (oggetto di confisca) fosse riconducibile all’incasso di alcune vincite al gioco, evidenziando la natura non nominativa delle ricevute, in linea con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 Rv. 273467) che ha stabilito che in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l’interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati dì riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista”.

Lo ha dichiarato oggi la Corte di Cassazione in una sentenza.
PressGiochi