Il disposto dell’art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza del 9 dicembre 2019, n. 32104
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza del 9 dicembre 2019, n. 32104