(Circ. n. 33471 del 29 ottobre 2019)
Fonte:ASAPS
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 33471
Roma, 29 ottobre 2019
Oggetto: Scadenza di validità della patente di guida.
L'art. 7 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 prevede
espressamente che la patente di guida, assieme ad altri documenti di
identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), d)
ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n 445, è rilasciata o rinnovata "con
validità fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente
successivi alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo”.
Con circolare n. 7 del 20 luglio 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito che il citato art. 7, d.l. 5/2012, non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale, all'ordinario termine di scadenza, si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare del documento di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di richiedere il rinnovo.
Tanto premesso, si è posta la necessità di definire specifici criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento. La questione ha particolare rilevanza nel caso in cui debba procedersi al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasettantenni o ultraottantenni che, come è noto, possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente, a tre o due anni.
Di conseguenza, resta fermo che, nel caso di patente già scaduta di validità, la nuova data di scadenza decorre dalla data della visita medica e fino alla data del compleanno antecedente al periodo previsto dall'art. 126 del codice della strada.
Con circolare n. 7 del 20 luglio 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito che il citato art. 7, d.l. 5/2012, non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale, all'ordinario termine di scadenza, si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare del documento di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di richiedere il rinnovo.
Tanto premesso, si è posta la necessità di definire specifici criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento. La questione ha particolare rilevanza nel caso in cui debba procedersi al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasettantenni o ultraottantenni che, come è noto, possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente, a tre o due anni.
Di conseguenza, resta fermo che, nel caso di patente già scaduta di validità, la nuova data di scadenza decorre dalla data della visita medica e fino alla data del compleanno antecedente al periodo previsto dall'art. 126 del codice della strada.
Per chiarire, si riporta le seguente tabella esemplificativa:
ETÀ TITOLARE PATENTE
|
CATEGORIA PATENTE
|
SCADENZA PATENTE
|
COMPLEANNO
|
DATA VISITA MEDICA PER RINNOVO
|
NUOVA SCADENZA
|
29
|
B
|
7.11.2017
|
7.11.1989
|
5.12.2019
|
7.11.2029
|
29
|
B
|
7.11.2018
|
7.11.1989
|
7.11.2019
|
7.11.2029
|
51
|
B
|
7.11.2018
|
7.11.1967
|
5.12.2019
|
7.11.2024
|
72
|
B
|
22.8.2019
|
22.8.1947
|
5.12.2019
|
22.8.2022
|
82
|
B
|
6.2.2019
|
6.2.1937
|
5.12.2019
|
6.2.2021
|
Si ricorda, infine, che l'allineamento della validità della patente di
guida alla data del compleanno del titolare è prevista in occasione solo
del conseguimento o del primo rinnovo di una patente di guida di
categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE che fanno “scadenza ordinaria”.
Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del codice della strada.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del codice della strada.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini