sabato 9 novembre 2019

Lavoro ordinario prestato da personale non turnista in giornata festiva infrasettimanale. Nuovo parere ARAN

PARERE ARAN N.0006725/2019 del 10/10/2019 
Il pdf lo trovate nel canale"polizialocal ....." telegram

Oggetto: lavoro ordinario prestato da personale non turnista in giornata festiva infrasettimanale

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

La disciplina dell'art.24, comma 5 , del CCNL del 14.9.2000 si riferisce alla fattispecie dell' ente che, in presenza di specifiche esigenze organizzative, ritenga opportuno, in relazione all'orario di servizio adottato, di introdurre un orario di lavoro del personale che ricomprenda, all'intemo della ordinaria settimana lavorativa la domenica, con spostamento in altro giorno del riposo settimanale, per il suddetto personale ( con spostamento eventuale anche del sabato - giorno lavorativo ad ore zero - in altra giornata, ove sia adottata un'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali).

In base alla suddetta disciplina contrattale, al personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell'art.22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica; oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno); a questo personale è riconosciuto (comma 5), accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:

1. una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva ;

2. una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art.10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo nottumo - festivo.

Conseguentemente, al lavoratore assoggettato a tale tipologia di orario settimanale, ove presti "ordinariamente" la propria prestazione lavorativa di domenica, sarà corrisposto per que11a giornata il compenso sopra indicato al n. l ).
La suddetta disciplina, ad avviso della scrivente Agenzia, può trovare applicazione solo per il caso della domenica, dato che questa è sempre festiva e per la stessa, essendo prevista, in via ordinaria, la prestazione lavorativa del dipendente, il riposo settimanale è, comunque, garantito mediante Io spostamento dello stesso in altro giorno della settimana.
Conseguentemente, non sembra possibile l'estensione della stessa anche alla eventuale giornata festiva infrasettimanale.
Si evidenzia, in proposito, che questa, comunque, non è lavorativa per la generalità degli altri lavoratori e che, quindi, non sembra, conseguentemente, poter essere ricondotta all ' ordinario orario di lavoro" settimanale, anche con riferimento alle previsioni dell'art.24, comma 5, del CCNL del 14 .9.2000.
Si tratta infatti, di una giornata solo eccezionalmente festiva, in quanto il dipendente può astenersi dalla prestazione lavorativa solo ove l'evento previsto dalla legge coincida con una giornata lavorativa (per cui può anche mancare, come nel caso di coincidenza dello stesso con la domenica o comunque con il giorno di riposo settimanale oppure con il giorno del sabato che, come è noto, è un giorno lavorativo sia pure a zero ore).
Pertanto, ritenendosi insussistente il presupposto per l'applicazione delle previsioni dell'art.24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 e, stante la mancanza di una disciplina analoga a quest'ultima anche per il lavoro festivo infrasettimanale, nel caso di prestazione resa dal dipendente in tale giornata, dovrebbe trovare applicazione solo l'art.24, comma 2, del medesimo CCNL del 14.9.2000: riposo compensativo di durata equivalente alla durata della prestazione oppure il compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo.
Distinti saluti.


Il Dirigente