domenica 17 novembre 2019

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Cons. St., sez. atti norm., 14 novembre 2019, n. 2862


Numero 02862/2019 e data 14/11/2019 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019


NUMERO AFFARE 01446/2019

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",



LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. prot. 2045 in data 30 settembre 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori consiglieri Paolo Carpentieri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi, Giuseppe Rotondo, Fabrizio Cafaggi, Giuseppe Chiné;


Premesso:

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

2. Le disposizioni integrative e correttive sono adottate a norma dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

In particolare, l’articolo 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. I decreti legislativi, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

I decreti legislativi sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

4. L'intervento regolatorio, che si compone di 43 articoli, suddivisi in sei Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo, risponde, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia ed a migliorare la formulazione dei vigenti provvedimenti legislativi.

L'esercizio della facoltà si rende indispensabile e urgente, ad avviso dell’Amministrazione riferente, al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle Forze di Polizia.

5. Lo schema di decreto è accompagnato, oltre che dalla relazione del Capo di Gabinetto, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi dell’impatto sulla regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico normativa (A.T.N.).

E’ stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata.

Sono stati trasmessi i concerti cui si fa riferimento nel preambolo dello schema di decreto legislativo, previsti dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Considerato:

I. Considerazioni generali

1. Tanto premesso, si rileva quanto segue.

Innanzitutto, la relazione illustrativa rappresenta che l’intervento previsto è volto ad introdurre disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione della normativa in materia.

Tuttavia, la relazione, pur menzionando tali criticità, si limita ad illustrare il contenuto dell’articolato, senza fornire, salvo che per alcune disposizioni, elementi istruttori idonei a far comprendere le criticità cui si fa riferimento e le correlative scelte poste alla base dell’intervento de quo.

Pertanto, la Sezione - come già rilevato in occasione dell’espressione del parere n. 2213/2018 emesso nell’adunanza del 6 settembre 2018 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” – deve sottolineare nuovamente l’esigenza che le relazioni illustrative diano compiutamente conto delle finalità dei provvedimenti normativi nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati per conseguirle.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo in esame non è corredato dalla verifica dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.), strumento importante con il quale, tra l’altro, le Amministrazioni forniscono “attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia ed all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione”.

La predisposizione della V.I.R., in ordine ad una normativa già oggetto di recenti e significativi interventi di modifica, avrebbe consentito di meglio comprendere e cogliere le ulteriori esigenze di modificazione e integrazione della stessa.

Si prende atto, comunque, che lo schema di decreto legislativo e la relazione tecnica recano la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Per quanto concerne l’iter seguito dall’Amministrazione nella predisposizione dello schema di cui trattasi, la Sezione rileva che, in atti, risultano depositati il concerto del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze e che dai medesimi atti non emerge la presenza di un vero e proprio concerto da parte del Ministro della difesa, in quanto nei documenti depositati si rinviene soltanto la nota del 10 ottobre 2019, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa, con la quale quest’ultimo “d’ordine”, senza peraltro indicare l’Autorità politica, conferma “il formale concerto” dell’Amministrazione “come già espresso in sede di Consiglio dei ministri del 26 settembre u. s.”.

Come più volte evidenziato dalla Sezione, con il concerto il Ministro partecipa dell’iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità; il concerto, conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o “d’ordine” del Ministro. Pertanto, al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del testo in esame, è necessario che l’Amministrazione riferente acquisisca tale concerto, nella forma tecnicamente corretta, prima di approvare definitivamente il testo.

La Sezione ribadisce, inoltre, che, come più volte sottolineato dal Consiglio di Stato, il concerto formale non può essere surrogato dalla deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri.

3. Sotto il profilo sostanziale, va preliminarmente rilevato che molte delle singole disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo in esame costituiscono espressione di autonome e discrezionali determinazioni di politica del personale.

Sotto il profilo della redazione del testo, le modifiche sono state effettuate ricorrendo alla tecnica della “novella legislativa” del testo preesistente.

Va rilevato che nel testo sono apportate numerosissime integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017.

Tale modalità di normazione - come è stato già rilevato nei pareri emessi dalla Commissione speciale il 12 aprile 2017 e da questa Sezione nel citato parere emesso nell’adunanza del 6 settembre 2018 - oltre a rendere non agevole la lettura del provvedimento, lascia inalterata la frammentarietà e la stratificazione del complesso di disposizioni che disciplinano l’ordinamento delle Forze di polizia. Secondo quanto sottolineato in quei pareri, tale modalità, seppure comprensibile, non appare del tutto in linea con gli obiettivi di better regulation e di semplificazione che costituiscono princìpi informatori della delega, atteso che quest’ultima “è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l’andamento dei conti pubblici” (Cons. di Stato, Comm. spec. , 26 aprile 2016, n. 968).

4. Come già accennato, nella relazione illustrativa l’amministrazione richiedente si limita a indicare, in termini invero molto generici, le finalità del nuovo, complesso intervento normativo, nei seguenti termini: “L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il drafting dei vigenti provvedimenti legislativi”. L’Amministrazione aggiunge, inoltre, che “L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia”; senza, però, dare contezza in modo chiaro ed esaustivo di quali siano le discrasie, incertezze e criticità emerse durante la fase applicativa dei due decreti legislativi, susseguitisi nel 2017 e nel 2018, di riordino delle carriere delle forze di Polizia. Non vi è in particolare alcun cenno riguardo alle procedure e agli atti applicativi nelle more adottati in esecuzione di quelle previsioni normative, né ad eventuali contenziosi in essere che da tali atti applicativi siano derivati. Né ulteriori o maggiori elementi informativi sono ricavabili dall’AIR e dall’ATN.

Manca, soprattutto, nei documenti forniti a corredo del testo, la pur necessaria illustrazione di sintesi delle linee direttrici fondamentali che hanno orientato il complessivo intervento. La relazione illustrativa, in particolare, si riduce ad una parafrasi atomistica delle singole disposizioni di novella, nella loro successione numerica, ed è carente dell’indispensabile parte generale di sintesi capace di rendere percepibile e comprensibile il disegno razionale d’insieme che dovrebbe essere sotteso alla nuova novella della riforma del 2017, già corretta e integrata con il successivo intervento normativo del 2018.

Di conseguenza il presente parere non potrà non seguire la medesima impostazione del testo, limitandosi a svolgere talune osservazioni riguardo alle previsioni di maggior rilievo e di carattere propriamente normativo (generale e astratto), meritevoli di attenzione, tralasciando le disposizioni, numerose, che presentano un contenuto sostanzialmente provvedimentale, che esprimono scelte tecniche di merito riservate all’Amministrazione e che non offrono spazio a una disamina giuridica propria della funzione consultiva del Consiglio di Stato.

5. Il numero e la natura degli interventi correttivi e integrativi non consentono inoltre un’analisi puntuale e dettagliata sotto il profilo del drafting e della tecnica redazionale dei testi, riguardo ai quali si raccomanda la scrupolosa applicazione delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001.

II. Esame dell’articolato.

Nell’esame dell’articolato la trattazione sarà raggruppata con riferimento ai singoli Capi di cui consta il testo dello schema di decreto legislativo qui proposto.

II.A. - Capo I - Artt. 1-7.

1. Il Capo I (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato) reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi:

• decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”;

• decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;

• decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;

• decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”;

• decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;

• decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”.

2. Riferisce l’Amministrazione che le modifiche introdotte con le disposizioni del Capo I sono volte a superare “criticità applicative emerse nella fase di attuazione”.

In particolare, tali modifiche rispondono, in primo luogo, alla necessità di prevedere un aumento della dotazione organica complessiva nei ruoli di base della Polizia di Stato ai fini dell’immissione in servizio di nuovo personale di più giovane età, all’esigenza di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria per il rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di ispettori superiori e sostituti commissari, in considerazione delle gravi carenze di organico venutesi a creare. In secondo luogo, le nuove disposizioni sono volte a snellire ed accelerare le procedure per il passaggio dal ruolo iniziale degli agenti ed assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti, allo scopo di poter disporre in tempi brevi di ufficiali di polizia giudiziaria, e ad accelerare la copertura dei posti disponibili per i concorsi interni per vice ispettore, già previsti nella fase transitoria. Inoltre, le modifiche previste sono finalizzate ad accelerare lo sviluppo di carriera di taluni ruoli in modo da consentire il raggiungimento delle qualifiche superiori in tempi compatibili con la permanenza in servizio, a ridurre la durata dei percorsi formativi iniziali per l’accesso ad alcune qualifiche per la fase transitoria, allo scopo della rapida immissione in servizio del personale di nuova nomina, all’introduzione di misure compensative a favore di determinate categorie di funzionari e all’istituzione del nuovo settore di impiego denominato “sicurezza cibernetica”.

3. Art. 2. L’articolo 2 dello schema, recante modifiche al d.P.R. n. 737/1981, al comma 1, lettere a) e b), prevede, in linea con le disposizioni del codice dell’ordinamento militare, che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale del Polizia di Stato dal capo dell’ufficio o dal comandante del reparto, se appartenente alla polizia di Stato; qualora invece il titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, le predette sanzioni sono inflitte dal dirigente della polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata. Al riguardo, con riferimento alla modifica introdotta al comma 2 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 737/1981, si osserva che, per chiarezza e simmetria, le parole “negli altri casi” vanno sostituite utilizzando la stessa formulazione prevista per la modifica del comma 5 dell’articolo 4: “Se il funzionario titolare della potestà di disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, …”

4. Art. 3. L’articolo 3, comma 1, alla lettera a), introduce all’articolo 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti) del d.P.R. n. 335/1982 una riduzione da otto a sei anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione di compiti di maggiore responsabilità e della denominazione di “coordinatore”, al fine di assicurare “una contenuta accelerazione della progressione in carriera” al personale interessato, nonché la possibilità del raggiungimento della qualifica apicale prima della cessazione dal servizio. Al riguardo, nella relazione tecnica si rappresenta che l’onere complessivo (pari a euro 44.094.524,26, con un valore di picco massimo di euro 10.598.475,54 nell’anno 2021) è stato determinato su base decennale considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico.

5. Lo stesso articolo 3, comma 1, alla lettera b), n. 2, sostituisce il comma 2 dell’articolo 6 (Nomina ad agente) del d.P.R. n. 335/1982 con l’elencazione di una pluralità di cause di non ammissione al relativo concorso. Tale disposizione è riprodotta più volte nel testo dello schema di decreto legislativo, di talché i rilievi che seguono devono intendersi riferiti anche alle altre identiche disposizioni.

Il primo periodo stabilisce che “Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono strati senza successivo accertamento dell’illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi”.

La disposizione suscita perplessità, in quanto non appaiono chiare le ragioni per le quali l’inidoneità psico-fisica costituisca motivo di deroga al divieto di ammissione al concorso soltanto se causa di proscioglimento da precedente arruolamento, mentre non assuma rilievo se posta a base di un provvedimento di dispensa dall’impiego civile. Vorrà, pertanto, l’Amministrazione riferente valutare di riformularla per eliminare possibili profili di irragionevolezza.

Il secondo periodo reca il divieto di ammissione al concorso per “coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi”. Il significato della norma, come formulata, appare equivoco, non essendo precisato se la condanna debba o meno essere definitiva. Se è quest’ultimo il significato voluto dall’Amministrazione riferente, dopo la parola “condanna”, andrà aggiunto “anche non definitiva”.

La disposizione prosegue estendendo il divieto di ammissione agli imputati in procedimenti penali per delitti non colposi “per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza...”.

In primo luogo, la predetta formulazione, recando un generico riferimento alle misure cautelari, senza distinguerne la tipologia, appare applicabile sia alle misure cautelari personali, sia alle misure cautelari reali. Vorrà pertanto l’Amministrazione precisare se il richiamo deve intendersi, come sembra, soltanto alle misure cautelari “personali”.

In secondo luogo, essa tiene irragionevolmente distinte le ipotesi di accertamento della illegittimità della misura e di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, laddove una misura cautelare può essere illegittima, e pertanto annullata, sia per carenza di gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.), sia per carenza di esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.). Pertanto, la disposizione andrà modificata, sostituendo le parole “accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza” con le seguenti: “annullamento della misura,”.

5.1. Il medesimo articolo 3, alla lettera b), n. 3, e alla lettera c), n. 4), concernente la fissazione delle modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti e le modalità di svolgimento della durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, rimette correttamente la previsione delle predette modalità ad un regolamento del Ministro dell’interno, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in luogo del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza come attualmente previsto. Con riferimento a tali disposizioni, si segnala che, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/2008, la parola “emanare”, va sostituita con la parola “adottare”. Inoltre, all’articolo 6-bis, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, la parola “decreto” va sostituita con “regolamento”.

5.2. Sempre l’articolo 3, al comma 1, lettera d), introduce all’articolo 6-ter (Dimissioni dai corsi) una nuova fattispecie per cui gli allievi e gli agenti in prova possono essere ammessi, a domanda, a partecipare al primo corso successivo qualora l’assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge per “gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere”. Con riguardo a tale nuova disposizione si significa che le parole “che richiedono terapie salvavita” vanno soppresse. Invero, la ricorrenza di una “grave infermità”, anche non dipendente da causa di servizio, è circostanza sufficiente a giustificare l’ammissione al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica. Secondo la norma come proposta nello schema, si perverrebbe alla conclusione irragionevole che, a fronte di una grave infermità per la quale non sono attualmente previste dalla scienza medica “terapie salvavita”, non potrebbe farsi applicazione della nuova disciplina di garanzia.

La predetta disposizione è riprodotta più volte nel testo dello schema di decreto legislativo, per cui i rilievi di cui sopra devono intendersi riferiti anche alle identiche disposizioni.

Il comma 1, lettera e), dell’articolo 3 abroga l’articolo 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti) del d.P.R. n. 335/1982. In proposito, nella relazione illustrativa si accenna che si tratta di un intervento in chiave sistematica e che “alla successiva lettera r)” - (in realtà si tratta della lettera q) - si introduce “una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti, ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell’ordinamento”.

Il comma 1, alle lettere f), o) e p), riduce, rispettivamente, da otto a sei anni il periodo di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, da sette a sei anni il periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, da nove a otto anni il periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con l’acquisizione della connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

6. Art. 4. L’articolo 4, riguardante il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, contiene molteplici disposizioni di modifica del d.P.R. n. 337/1982 finalizzate ad allineare la disciplina del personale “tecnico” a quella del corrispondente personale dei ruoli “ordinari”. Pertanto, al comma 1, alle lettere b), o) e p), viene, rispettivamente, ridotto: da otto a sei anni il periodo di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”; da sette a sei anni il periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico; da nove a otto anni il periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico.

Al comma 1, lettera q), viene introdotta una modifica alla tabella A per aumentare la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti commissari tecnici, rispettivamente, di 420 unità e 180 unità in funzione della creazione del nuovo polo cibernetico.

Al comma 1, lettera p), secondo periodo, si introduce una modifica all’articolo 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico), secondo cui per l’ammissione al relativo scrutinio “è richiesto il possesso di una delle lauree da indicarsi con decreto del Ministro dell’interno, nell’ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”. Al riguardo, si osserva che, per l’individuazione delle lauree, è stato eliminato il concerto dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rinviando per la relativa scelta, da effettuarsi da parte del solo Ministro dell’interno, a quelle individuate in attuazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 2004. Pertanto, valuti l’Amministrazione se sostituire la nuova disposizione in questione con la seguente: “Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree individuate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

7. Art. 5. L’articolo 5, recante modifiche al d.P.R. n. 339/1982 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), al comma 1, lettera a), prevede la possibilità, per il personale dei ruoli di polizia che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio e che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, di essere utilizzato, anche d’ufficio, in servizi d’istituto ritenuti dalla commissione medica di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 738/1981 compatibili con la ridotta capacità lavorativa, “possibilmente con destinazione a compiti di livello corrispondente …, oppure, in mancanza, …”. Al riguardo, l’avverbio “possibilmente” va sostituito con le parole “ove possibile”.

8. Art. 6. L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo introduce plurime modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 recante il “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”.

Il comma 1, lettere a), b) e c), dello schema di decreto modifica, rispettivamente, gli artt. 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, con la finalità, dichiarata nella relazione illustrativa, di allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato.

8.1. Le modifiche introdotte dal legislatore delegato sono sostanzialmente quattro: a) eliminare il previgente richiamo ai requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi; b) introdurre espressamente il requisito del godimento dei diritti civili e politici; c) rimettere ad uno specifico regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di stabilire i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; d) richiamare per relationem le “qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.

8.2. Quanto alla norma che rinvia alla fonte regolamentare, presente nelle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), in tutte dette disposizioni la parola “emanare” va sostituita con quella “adottare”.

Quanto alla formulazione della modifica sub d), anch’essa presente in tutte le lettere a), b) e c), essa è migliorabile sopprimendo le parole “previste dalle disposizioni”. Ed invero l’articolo 26 della legge n. 53 del 1989 reca una sola disposizione normativa, peraltro di mero rinvio alla disciplina dei requisiti di condotta prevista per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

8.3. La lettera c), sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 14 del d.P.R. n. 240 del 1987, mediante l’elencazione di una pluralità di cause di non ammissione al concorso per orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato. Tale disposizione, riprodotta numerose volte nel testo dello schema di decreto legislativo in esame, è identica a quella contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera b), del predetto schema. Si fa pertanto rinvio alle puntuali osservazioni formulate con riferimento a quest’ultima norma (precedente par. 5).

9. Art. 7. L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo introduce modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5 comma 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78”.

9.1. Al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola “commissari” ripetuta per due volte, va declinata al singolare e sostituita da quella “commissario”. Nel medesimo periodo, l’aggettivo “pubblico” appare chiaramente riferito al concorso aperto alla partecipazione anche degli esterni all’amministrazione, distinto dal concorso interno (anch’esso, ovviamente, concorso pubblico) disciplinato dalla medesima disposizione. Valuterà, pertanto, l’Amministrazione riferente se sopprimere l’aggettivo e/o chiarire che il concorso è aperto anche alla partecipazione di concorrenti esterni.

9.2. Al comma 1, lettera c):

- al numero 2), dopo le parole “del decreto”, devono essere inserite le seguenti: “del regolamento approvato con”;

- al numero 5), è contenuta la medesima clausola di esclusione dal concorso di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema in esame. Si fa pertanto rinvio alle osservazioni formulate con riferimento a quest’ultima norma.

9.3. Al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), le parole “che richiedono terapie salvavita” vanno soppresse (al numero 1, va soppressa pure la “ed” dopo la parola “salvavita”). Si rinvia a quanto osservato al precedente par.5.2.

9.4. Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parola “del decreto”, vanno aggiunte le seguenti: “del regolamento approvato con”.

9.5. Al comma 1, lettera h), numero 4), per le ragioni già sopra esplicitate con riferimento alla lettera e), vanno soppresse le parole: “che richiedono terapie salvavita ed”.

9.6. Al comma 1, lettera o):

- al numero 2), in virtù dello specifico contenuto del decreto ivi disciplinato, deve essere previsto il concerto del competente Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca;

- in relazione al numero 5), recante la medesima clausola di esclusione dal concorso contenuta nel precedente articolo 3, comma 1, lettera b), si fa rinvio alle osservazioni formulate con riferimento a quest’ultima norma.

9.7. Al comma 1, lettera v), in relazione al numero 3), recante la medesima clausola di esclusione dal concorso contenuta nel precedente articolo 3, comma 1, lettera b), si fa rinvio alle osservazioni formulate con riferimento a quest’ultima norma.

9.8. Al comma 1, lettera aa), numero 3), le parole “cinque giorni”, in assenza di ulteriori specificazioni, possono cagionare difficoltà applicative e rischio di contenzioso. Vorrà, pertanto, l’Amministrazione riferente precisare se debbano essere o meno “consecutivi”. Occorre, altresì, per le ragioni già sopra esplicitate con riferimento ad analoghe disposizioni dello schema, sopprimere le parole “richiedono terapie salvavita ed”.

9.9. Al comma 1, lettera hh), si introduce un nuovo articolo 59-bis al decreto legislativo n. 334 del 2000, rubricato “Criteri di valutazione per gli scrutini”.

Il comma 1 di questo articolo stabilisce che la competenza a fissare il “coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,” spetta alla “commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 59 del presente decreto legislativo”.

L’attuale formulazione della norma suscita perplessità, in quanto attribuendo soltanto la competenza per la determinazione del “coefficiente complessivo minimo di idoneità”, non risulta chiaro se gli altri adempimenti previsti dall’articolo 62, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 686 del 1957 gravino o meno in capo alla medesima commissione per la progressione in carriera e se risultino o meno nella specie applicabili i criteri fissati dal citato articolo 62, terzo comma.

II.B. - Capo II - Artt. 8-25.

1. Il capo II (articoli da 8 a 25) dello schema di decreto legislativo in esame, rubricato “Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri”, si compone di 18 articoli suddivisi in sei sezioni ed apporta modifiche al Codice dell’ordinamento militare (c.o.m.) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con specifico riferimento alla disciplina concernente il personale dell’Arma dei carabinieri.

2. Venendo all’esame dell’articolato, la Sezione formula le seguenti osservazioni:

3. All’art. 10, nella parte in cui aggiunge il comma 1-bis all’art. 641 c.o.m., rubricato “Accertamento dell’idoneità attitudinale”, si reputa opportuna una maggiore chiarezza nell’indicazione del soggetto che deve essere in possesso della qualifica di cui al comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, si ritiene che il comma 1-bis debba essere riformulato nel seguente modo: “Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo, l’Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi”.

4. All’art. 11, nella parte in cui modifica l’art. 950 c.o.m., rubricato “prolungamento della ferma”, si ritiene opportuna una riformulazione lessicale del secondo periodo del comma 1, nel seguente modo: “Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma”.

Nell’ultimo periodo del terzo comma (aggiunto dal correttivo in esame), si reputa necessario evidenziare che la mera locuzione “in caso di conclusione del procedimento penale” consente al militare – già imputato in procedimento penale e beneficiario del prolungamento della ferma – di chiedere l’ammissione al servizio permanente a seguito di una pronuncia a lui favorevole, anche se non definitiva; di conseguenza, se l’intendimento del Governo fosse di segno maggiormente restrittivo – nel senso di dovere il militare attendere la conclusione del giudizio penale con sentenza passata in giudicato prima di potere chiedere l’ammissione in servizio permanente – il testo dovrà essere necessariamente riformulato, con espresso riferimento alla definitività della sentenza favorevole al militare.

Inoltre, data la autonomia tra il giudizio penale e quello disciplinare, si ritiene maggiormente coerente prevedere l’eventualità di attivazione del secondo, con conseguente riformulazione del terzo comma nel seguente modo: “In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato”.

5. All’art. 12, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis all’art. 1051 c.o.m., rubricato “Impedimenti, sospensione ed esclusione”, prevedendosi che il militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell’art. 950 c.o.m. non è inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento, fino all’ammissione in servizio permanente, non si ravvisa la ragione per la quale, nel correttivo in esame, non sia stata prevista un’analoga disciplina anche per il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato e, come tale, beneficiario del prolungamento della ferma, stante il fatto che l’articolo 950 c.o.m. prende in considerazione entrambe le suddette fattispecie. Non è inoltre coerente né ragionevole che il militare, destinatario del beneficio del prolungamento della ferma in quanto sottoposto a procedimento disciplinare di stato, possa ciononostante essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento, nelle more della conclusione del suddetto procedimento disciplinare.

6. All’art. 15, nella parte in cui modifica l’art. 684 c.o.m., rubricato “Ammissione al corso biennale”, prevedendo, al comma 2, lett. a), n. 2) e lett. b), n. 1), che possono partecipare al concorso per ispettori non solo coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ma anche coloro che conseguono il predetto diploma “nei termini stabiliti dal bando e, comunque, entro l’approvazione della graduatoria”, modificando l’attuale versione dell’articolo in esame (che pone il termine ultimo “nell’anno solare in cui è bandito il concorso”), la Sezione rileva forti criticità in ordine alla scelta di ricollegare il termine per il possesso di un requisito di partecipazione al concorso – quale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado – ad un evento successivo allo stesso svolgimento delle prove concorsuali, ovvero all’approvazione della graduatoria.

Pertanto, pur nell’ottica di maggior favore che anima l’articolo in esame, si ritiene preferibile mantenere il dies ad quem già previsto nella versione attuale dell’articolo 684 c.o.m. – ovvero il conseguimento del titolo di studio entro l’anno solare in cui è bandito il concorso – con il temperamento di prevedere uno slittamento del termine unicamente qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione scada nell’anno successivo.

La Sezione, pertanto, suggerisce di riformulare la norma prescrivendo che, ai fini dell’ammissione al concorso, il predetto diploma debba essere posseduto “entro l’anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.”.

7. All’art. 25:

- lettera l), nella parte in cui aggiunge il comma 9-quinquies all’articolo 2252 c.o.m., occorre aggiungere l’articolo “il” nella frase “avendo compiuto il periodo di permanenza minimo”;

- lettera n), nella parte in cui aggiunge il comma 9-quater all’articolo 2253-bis c.o.m., occorre aggiungere una virgola dopo “commi 2 e 7”;

- lettera p), nella parte in cui modifica l’articolo 2253-quinquies c.o.m., aggiungendo il numero 3-bis alle lettere a) e b) del comma 4, deve essere cancellata la parola “straordinaria” siccome priva di significato;

- lettera q), nella parte in cui modifica l’articolo 2253-septies c.o.m. aggiungendo il comma 6-ter, occorre inserire una virgola dopo “lettera a)”.

II.C. – Capo III – Artt. 26-28.

1. Il Capo III reca “Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza”. Si compone di tre articoli (da 26 a 28) e apporta modifiche e integrazioni a testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo della Guardia di Finanza.

Rinviando, per le considerazioni di carattere generale svolte sul testo normativo sottoposto al parere, alle osservazioni esposte in premessa, anche nello specifico dei singoli articoli relativi al Capo in esame, la Sezione si soffermerà in particolare sulle norme che palesano una maggiore criticità.

2. Art. 26. Nel dettaglio, l'articolo 26 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo.

2.1. In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento:

- modifica gli articoli 3 e 4 (relativi, rispettivamente, alla “Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"” e alle “Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"”);

- introduce all'articolo 5 (“Accesso al ruolo appuntati e finanzieri"), il comma 1-bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica;

- interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (“Requisiti di ammissione al corso”), integrando i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; introduce modifiche volte a: meglio specificare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza nonché ad ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo; apporta talune modifiche all'articolo 7 (“Modalità dei concorsi”);

- precisa al comma 4 che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo di base, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità;

- apporta talune modifiche agli artt. 12 e 18 (relativi, rispettivamente, alle “Cause di sospensione della valutazione e della promozione” e alle “Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»”);

- modifica: il comma 2, lettera c), degli articoli 21 (“Modalità dei concorsi”) e 28 (“Esclusione e rinvio dai corsi”), gli artt. 36 (concernente i “Requisiti di partecipazione ai concorsi per ispettori”), 37 (“Modalità dei concorsi pubblici”), 46 (“Modalità dei concorsi interni”), 49 (“Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo”), 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione), 68-bis (Transito di contingente), integra il comma 1 dell'articolo 48 (“Modalità del corso”).

2.2. Deve svolgersi un’ulteriore osservazione in merito all’art. 49, comma 8, primo periodo, del d.lgs. 199/1995 (“Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo”). La norma così recita: “L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternità o perché imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria”.

E’ noto che l’imputazione penale consiste nell’attribuzione a uno o più soggetti di un reato, che coincide con l'esercizio nei suoi confronti dell'azione penale mediante la formulazione dell'accusa a opera del pubblico ministero. Si tratta, quindi, della formalizzazione dell’accusa penale mossa dal Pubblico ministero all’esito delle indagini preliminari. Al termine di tale fase, il Pubblico ministero decide se: chiedere al giudice il rinvio a giudizio dell’indagato e, quindi, di sottoporre quest’ultimo al processo vero e proprio; chiedere al giudice l’archiviazione (qualora dalle indagini risulti che la notizia di reato sia infondata o non siano emersi elementi validi per sostenere un’accusa in giudizio). Se chiede il rinvio a giudizio, il P.m. deve formulare il capo di imputazione, fissando in questo modo l’oggetto del futuro processo penale (il codice afferma testualmente che «il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione» (art. 405, comma 1, c.p.p.). L’indagato, a questo punto, acquisisce lo status di imputato.

La Sezione osserva che il testo della norma, come scritto, è nel senso che i suoi effetti non postulano il passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio in cui il militare risulta essere imputato. Il semplice status di imputato comporta, quindi, a mente della lettera della norma, l’immediato effetto preclusivo alla ammissione in servizio permanente.

Orbene, qualora l’amministrazione - anche in ragione di eventuale contenzioso formatosi sul punto - avesse diversamente voluto intendere che gli effetti della norma sono condizionati al passaggio in giudicato della sentenza, o anche solo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sarebbe opportuno che esprimesse tale intendimento in modo chiaro ed inequivoco.

2.3. Suscita perplessità anche la modifica apportata all’art. 68-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 1995 (“Transito di contingente”). La norma così statuisce: “Con determinazioni del Comandante generale: a) sono individuati eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 di cui devono essere in possesso gli aspiranti al transito …”.

La Sezione osserva come la norma in esame, così congegnata, lasci eccessivo spazio alla discrezionalità del Comandante che, senza alcun parametro predeterminato, può autoreferenzialmente introdurre “ulteriori requisiti” (oggettivi e soggettivi) in assenza di criteri minimi orientativi che ne perimetrino l’esercizio del potere, in spregio ai canoni costituzionali recati dall’art. 97 della Carta fondamentale.

2.4. Il comma 2 del medesimo articolo 26 sostituisce, invece: la Tabella A, recante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari, per esigenze di coordinamento formale, al fine di eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; la Tabella D/2, concernente "Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori", prevedendo l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale sono ridefiniti - sulla scorta di dette riduzioni - i requisiti di permanenza richiesti in ciascuno dei gradi del ruolo ispettori, a partire da quello di maresciallo ordinario, ai fini della promozione al grado superiore; la tabella G, concernente "Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza”, prevedendo l'aggiornamento, anche per il personale del citato complesso bandistico, delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.

3. Art. 27. L'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

3.1. In particolare, il comma 1:

- alla lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis;

- alla lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (“Disposizioni comuni”);

- introduce il comma 3.1, sui requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;

- sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 (“Ufficiali del ruolo normale”);

- apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali);

- integra il comma 3 dell'articolo 6-ter (“Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali”), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017, nonché il comma 1 dell'articolo 10 (“Alimentazione dei ruoli”) nonché l'articolo 11 (obblighi di servizio) e l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta);

- reca talune modifiche all'articolo 9 (“Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo”);

- introduce l'articolo 11-bis (“Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo”);

- modifica il comma 1, dell'articolo 15 (“Norme procedurali”);

- opera una modifica di carattere ordinamentale attraverso l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 22;

- reca modifiche di coordinamento formale agli artt. 23 (Promozioni), 24 (Sospensione della promozione), 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento), 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione"), 28 (Formazione delle aliquote e valutazione);

- abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche);

- modifica gli artt. 30 (Promozioni annue), 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze), 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione), 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento), 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento);

- introduce il comma 1-bis all'articolo 62 (Norme applicabili) e il comma 1-bis all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza).

3.2. Il comma 2 dell'articolo 27 sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, rispettivamente, con la tabella 1a, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027.

3.3. Il comma 3 dell'articolo 27 sostituisce la tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, con la tabella 4, allegata al decreto in esame, relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

4. Art. 28. L'articolo 28 prevede altre modifiche normative alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 (concernente "avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza”), al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001), al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (segnatamente, agli artt. 2138, 2139, 2144, 2145 e 2149).

II.D. – Capo IV – Artt. 29-35.

1. Il Capo IV dello schema di d.lgs., composto da 7 articoli (da 29 a 35), apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

· Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria” (articolo 29);

· Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395” (articolo 30);

· Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante “Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395” (articolo 31);

· Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante “Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria” (articolo 32);

· Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266” (articolo 33);

· Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante “Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria” (articolo 34);

· Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85” (articolo 35).

2. Art. 29. Con l’articolo 29 vengono modificate alcune disposizioni della legge n. 395 del 1990 in materia di struttura organizzativa (art. 3), compiti istituzionali (art. 5) e di struttura amministrativa (art. 9). Si tratta di un intervento integrativo che aggiunge compiti istituzionali ed integra la struttura organica istituendo nuove carriere direttive. Come indicato nei criteri di delega, l’intervento è ispirato al conseguimento di un duplice obiettivo: quello di promuovere la collaborazione con la magistratura di sorveglianza e quello della crescita di efficienza e riduzione di sovrapposizione funzionale tra ruoli di polizia e ruoli amministrativi. Tali obiettivi vanno perseguiti in un quadro di equiordinazione rispetto alle altre forze di polizia ed in particolare in relazione alla polizia di Stato. Quest’ultimo era stato perseguito con l’articolo 42 del d.lgs. n. 95/2017 e dunque le modifiche che intervengono sono essenzialmente correttive di quelle apportate con tale disposizione ed hanno carattere trasversale rispetto all’insieme degli atti legislativi che disciplinano l’ordinamento della polizia penitenziaria.

2.1. L’articolo 3 viene modificato introducendo il riferimento ai reparti di polizia penitenziaria costituiti presso istituti penitenziari, scuole ed istituti di istruzione. Si tratta di una modifica a carattere integrativo il cui obiettivo è normare una situazione di fatto consentendo di organizzare intorno alla categoria di reparto l’attività che la polizia penitenziaria svolge negli istituti di pena e nelle altre strutture.

2.2. I compiti istituzionali sono indicati nell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma del quale il Corpo di polizia penitenziaria, posto alle dipendenze del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (art. 1), espleta tutti i compiti conferitigli dalla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e dal regolamento d'esecuzione, il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché da quanto previsto dalla stessa legge n. 395/1990. In particolare il Corpo garantisce l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine pubblico e la tutela della sicurezza all'interno degli istituti, partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; inoltre, espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura. L’integrazione della disposizione concernente i compiti istituzionali aggiunge nell’elenco definito dall’articolo 5 le garanzie dell’ordine e della sicurezza delle strutture del Ministero della giustizia e la collaborazione con la magistratura di sorveglianza. Tali integrazioni sono giustificate dalla necessità di dare riconoscimento normativo a funzioni di fatto già svolte dalla polizia penitenziaria.

Di particolare rilevanza, ai fini della qualità dell’amministrazione penitenziaria, è il rapporto con la magistratura di sorveglianza. Le nuove norme indicano specificamente che il personale possa essere impiegato in attività amministrative purché queste siano direttamente connesse ai fini istituzionali. Dunque viene ampliata la gamma di funzioni svolte dalla polizia penitenziaria, rivedendo la convenzionale distinzione tra funzioni amministrative e funzioni di polizia e tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

2.3. Rilevante, sotto il profilo sistematico, è anche l’introduzione dell’inciso che modifica l’articolo 5 della l. n. 395/90 permettendo agli appartenenti alla polizia penitenziaria di svolgere pure funzioni amministrative. Viene in tal modo meno la cesura netta tra funzioni di polizia e funzioni amministrative che caratterizzava, sulla carta ma non nei fatti, l’approccio precedente. La ratio di tale modifica integrativa va rinvenuta nel tentativo di riallineare il dettato normativo con l’evoluzione della prassi, che mostra chiaramente la necessità di integrare le due funzioni proprio in ragione delle modifiche intervenute nell’approccio gestionale degli istituti penitenziari al fine di ottemperare al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena.

3. Art. 30. Con l’articolo 30 vengono modificate alcune disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”.

Le disposizioni dell’articolo 30 hanno carattere prevalentemente correttivo di quelle introdotte con il d.lgs. n. 95/2017 con alcune, limitate, integrazioni. Seguendo la tecnica legislativa impiegata anche per il d.lgs. n. 95/2017, vengono corrette e modificate disposizioni di alcuni decreti legislativi concernenti la struttura organizzativa ed in particolare i ruoli e le carriere. Le carriere sono disciplinate per ciò che attiene ad agenti, sovrintendenti ed ispettori dal d.lgs. n. 443/1992, mentre per quel che riguarda i funzionari dal d.lgs. n. 162/2000. Tuttavia il d.lgs. n. 443/1992 contiene anche riferimenti alla carriera dei funzionari.

3.1. L’articolo 30 modifica le disposizioni del d.lgs. n. 443/1992, in particolare l’art. 1, introducendo la carriera dei funzionari, le cui articolazioni vengono specificate nell’articolo 6 del d.lgs. n. 146/2000, modificato dall’articolo in commento.

La Sezione raccomanda un maggiore coordinamento tra le disposizioni dei due atti normativi anche al fine di definire chiaramente la subordinazione gerarchica disciplinata dall’articolo 9 della l. n. 395/1990, in particolare il riferimento ai superiori gerarchici di cui alla lettera g). La gerarchia va infatti ricostruita facendo riferimento sia alla disciplina degli agenti, sovrintendenti ed ispettori, di cui al d.lgs. n. 443/1992 sia a quella dei funzionari di cui al d.lgs. n. 146/2000. Giova ricordare che ciascuna delle categorie menzionate si articola poi in sottocategorie rendendo non semplice la definizione della linea gerarchica.

3.2. Con il d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146 erano stati istituiti i ruoli direttivi (ordinario e speciale) del Corpo di Polizia Penitenziaria, in aggiunta ai quattro già esistenti, gerarchicamente sovraordinati, al vertice dei quali erano posti gli ispettori. L’articolo 5 del d.lgs. n. 146/2000 era stato modificato con integrazioni dall’articolo 40 del d.lgs. n. 95/2017 e viene ulteriormente modificato dal presente intervento con l’inserimento della figura dell’intendente tra quella di commissario e quella di primo dirigente, nonché con l’aggiunta di un articolo 5-bis concernente le direzioni generali presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ai sensi del d.lgs. n. 146/2000, il personale direttivo svolge le funzioni di comandante di reparto presso le aree di sicurezza degli istituti penitenziari, le scuole dell’Amministrazione e i Provveditorati regionali e sovraintende, in qualità di responsabile dell’area sicurezza, alle attività di competenza di detta area, coordinando l’azione e gli interventi normalmente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli gerarchicamente subordinati. Ai sensi del comma 3 dell’art. 6, competono ai vicecommissari e ai commissari le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziali, e di responsabile vicario presso quelli di livello dirigenziale.

Le modifiche al d.lgs. n. 146/2000 ridefiniscono la struttura dei ruoli direttivi in coerenza con quelle relative alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 443/1992, che disciplina la carriera dei funzionari introdotta con le modificazioni del d.lgs. n. 95/2017.

Solo una lettura integrata dei due atti consente di comprendere la nuova struttura della polizia penitenziaria sotto il profilo gerarchico. Pertanto, pur appartenendo a due atti normativi diversi ed essendo stati modificati con due diverse disposizioni se ne fa, in questa sede, una lettura congiunta, auspicando una modifica dell’intervento legislativo di ordine sistematico che integri i due atti per ciò che attiene alla pianta organica ed alla definizione delle relazioni gerarchiche tra i diversi livelli.

La carriera dei funzionari, come modificata dalla nuova disciplina all’articolo 6 d.lgs. n. 146/2000, si articola dunque nelle seguenti posizioni: a) vice commissario di Polizia penitenziaria; b) commissario di Polizia penitenziaria; c) commissario capo di Polizia penitenziaria; d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria; e) intendente di Polizia penitenziaria; f) primo dirigente di Polizia penitenziaria; g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria; g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria. Tale disposizione va poi letta in relazione all’articolo 5-bis introdotto dall’articolo 33 nel d.lgs. 146/2000, con il quale vengono disciplinate due figure di direttore generale: una relativa alle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria, l’altra ai servizi logistici e tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell’articolo 13-sexies. La struttura è completata con la figura del capo del Dipartimento della polizia penitenziaria.

Ne risulta modificata la struttura gerarchica del corpo di Polizia penitenziaria, adeguandolo a quello della Polizia di Stato da un lato, e ridefinendone, dall’altro, i compiti in relazione alle funzioni amministrative ed a quelle tecniche. Un ruolo importante è attribuito dalla nuova disciplina al comandante di reparto, carica che può essere rivestita da funzionari di grado diverso in ragione del livello dell’istituto penitenziario secondo il disposto del nuovo articolo 6.

3.3. Con la nuova versione degli artt. 47, 48 e 48-bis del d.lgs. n. 443/1992 si è proceduto alla semplificazione del procedimento relativo alla relazione del rapporto informativo e della valutazione, conservando la distinzione tra personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi e scuole, istituti di istruzione e servizi della giustizia minorile e di comunità e dell’esecuzione penale esterna, e personale in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni. Nel primo caso si distingue, in relazione al rapporto informativo, tra personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti e quello del ruolo degli assistenti e degli agenti. In relazione ai primi, il rapporto è redatto dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono, mentre il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio. In relazione ai secondi, il rapporto informativo è redatto dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso invece dal dirigente del Corpo di polizia penitenziaria dal quale il personale dipende.

Con riferimento al personale in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, la redazione del rapporto informativo viene attribuita al comandante di reparto, mentre il giudizio complessivo spetta al direttore dell’istituto penitenziario o dell’istituto penale per minorenni. Si ridefiniscono le attribuzioni in ragione delle modifiche intervenute sia nella definizione della struttura organica sia della relazione tra personale di polizia penitenziaria e direttore dell’istituto di pena, conservando il principio consolidato della separazione tra compilazione e valutazione.

Il processo di semplificazione così definito è condivisibile, ma la Sezione raccomanda l’adozione di strumenti di ulteriore semplificazione del processo di valutazione garantendo sempre l’apporto partecipativo dell’interessato ed il contraddittorio.

3.4. Una nuova disciplina viene introdotta con riferimento alla valutazione dei funzionari (art. 16). Essa viene introdotta con l’articolo 33 dello schema di decreto legislativo in commento, ma per ragioni di correlazione logica con il modello valutativo relativo ai ruoli sopra descritto si ritiene di doverlo considerare in questa sede, sottolineando ancora una volta la necessità di un riordino complessivo della materia per temi e contenuti omogenei.

Viene introdotto, con modifica integrativa, il primo comma, che identifica il parametro di valutazione nell’efficacia delle prestazioni professionali rese nel periodo oggetto della valutazione in ragione dei compiti relativi agli incarichi ricoperti ed alla dignità della loro posizione nel corpo. Viene poi, in relazione ai dirigenti, modificata la struttura del processo valutativo che si articola: (1) in una relazione predisposta dai soggetti sottoposti a valutazione, integrata dal dirigente da cui dipendono; (2) in una scheda di valutazione redatta da un comitato; (3) nel giudizio finale espresso dal Capo dipartimento. Il comma 7 dell’articolo 16 stabilisce che i contenuti della relazione, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Ulteriore modifica di carattere integrativo concerne la disciplina degli accertamenti medico legali che viene introdotta con un comma 1 bis all’articolo 56 del d.lgs. n. 443/1992. Modifiche a carattere correttivo riguardano le prove di efficienza fisica e le visite mediche (art. 86).

Vi sono poi modifiche alla composizione delle commissioni per lo svolgimento dei concorsi, per l’accertamento delle qualità psico-fisiche e dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni che modificano alcune delle disposizioni del d.lgs. 443/1992. Ulteriori modifiche di carattere correttivo riguardano la composizione delle commissioni di concorso e dei comitati di vigilanza (art. 87) Viene poi integrata la disposizione concernente le cause di inidoneità (art. 123).

4. Art. 31. Con l’articolo 31 vengono modificate alcune disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante “Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”.

I principali interventi riguardano tre profili: la composizione del Consiglio centrale e dei consigli regionali di disciplina, l’istruttoria del procedimento disciplinare, infine l’irrogazione della sanzione della censura. Si tratta di interventi preminentemente correttivi, in taluni casi, come quello della censura di cui all’articolo 2 d.lgs. n. 449/1992, diretti a uniformare l’ordinamento della Polizia penitenziaria con quello della Polizia di Stato, in altri, come quello dell’istruttoria del procedimento disciplinare (articolo 15 d.lgs. n. 449), diretti ad adeguarla alle modifiche concernenti la struttura gerarchica apportate con gli articoli 29, 30 e 33 del decreto legislativo oggetto di esame.

Infine, sotto il profilo della composizione dei Consigli di disciplina, vi è un’equiparazione dei criteri di composizione del Consiglio centrale e di quelli regionali. Si conserva la distinzione tra competenze relative a sanzioni disciplinari riguardanti il personale dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria e competenze relative a sanzioni disciplinari dirette a soggetti che svolgono attività di formazione.

5. Art. 32. Con l’articolo 32 vengono modificate alcune disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante “Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria”. Le modifiche hanno carattere formale e non presentano particolari criticità.

6. Art. 33. Con l’articolo 33 vengono modificate alcune disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”.

Le modifiche introdotte con l’articolo 33 concernono l’accesso, la progressione di carriera e la valutazione dell’attività svolta dagli agenti, gli ispettori, gli intendenti e i funzionari. Si tratta di modifiche numerose e rilevanti perché mutano significativamente la struttura della Polizia penitenziaria ridefinendone i compiti, riformulando le modalità di valutazione e la relazione tra rapporto informativo e scheda di valutazione. Taluni interventi sono integrativi, quale quello della carriera dei funzionari con funzioni direttive, altri sono correttivi, come, ad esempio, quelli in materia di valutazione. Come indicato in precedenza, con l’articolo 29 del decreto legislativo in esame viene disciplinata la categoria dei funzionari. L’articolo 5 del d.lgs. n. 146/2000, modificato dall’articolo 33, specifica le diverse categorie di funzionari. Si tratta di una modifica correttiva delle disposizioni che erano già state introdotte con il d.lgs. n. 95/2017. L’articolo 5-bis introduce le figure dirigenziali apicali con una modificazione integrativa rispetto al d.lgs. n. 95/2017. L’articolo 6 definisce per ciascuna categoria di funzionario la tipologia di incarico conferibile specificando con norma legislativa le funzioni e le modalità di progressione di carriera.

Anche in questo caso si è di fronte a modifiche correttive e non integrative, fuorché per il comma 1 dell’articolo 6, che introduce il principio della proporzionalità della responsabilità decisionale dei funzionari rispetto ai compiti loro assegnati. Il principio è noto nell’ordinamento e costituisce il fondamento normativo dell’articolazione dei compiti e corrispondenti poteri decisionali definiti nei successivi commi. Qualche perplessità suscita il riferimento all’apporto professionale senza ulteriori qualificazioni, non potendosi l’aggettivo proporzionata essere riferito anche a questo elemento. Ritiene la Sezione che sia utile chiarire in che modo l’apporto professionale debba variare in relazione alla gerarchia definita nell’ambito della categoria dei funzionari.

6.1. Si interviene poi sulla predisposizione del rapporto informativo e della scheda di valutazione modificando l’articolo 16, rubricato valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari. Le modifiche sono significative e riflettono un mutamento organizzativo di rilievo. La disposizione precedente attribuiva un significativo potere di valutazione al direttore dell’istituto penitenziario. La nuova disposizione definisce un sistema di valutazione che prescinde dall’intervento del direttore affidandola al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed al capo dipartimento della giustizia minorile e di comunità, fuorché nel caso del vice commissario e del commissario capo, dove si continua a seguire il criterio gerarchico. In quest’ultimo caso il rapporto informativo viene redatto dal dirigente da cui dipendono e la valutazione dal dirigente generale. Tale mutamento di prospettiva riflette lo spirito della riforma, che definisce un percorso dirigenziale proprio. Tale orientamento trova poi ulteriore conferma nei mutamenti introdotti con l’articolo 35 che ha definito la dirigenza per i ruoli tecnici.

6.2. Viene poi modificato l’articolo 13-sexies riguardante la nomina dei dirigenti generali di Polizia penitenziaria. Di rilievo le modifiche intervenute nel comma 4-bis, riguardanti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari. Mentre nella precedente versione spettava al consiglio di amministrazione proporre una graduatoria sulla base dei criteri predisposti dal capo Dipartimento, tale funzione viene ora attribuita ad una commissione presieduta dal capo Dipartimento ai sensi del comma 4-ter. Tale commissione è responsabile altresì della decisione sui ricorsi gerarchici ai sensi del comma 4-quinquies dell’articolo 13-sexies. Si tratta di un mutamento coerente con la ristrutturazione organizzativa che attribuisce ad organi del dipartimento competenze in precedenza attribuite al consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia.

7. Art. 34. Con l’articolo 34 vengono modificate alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante “Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria”. Le modifiche hanno carattere formale e non presentano particolari criticità.

8. Art. 35. Con l’articolo 35 vengono modificate alcune disposizioni del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”. Coerentemente con le disposizioni modificative della struttura organizzativa, viene istituita anche per le funzioni tecniche una carriera dei funzionari tecnici, che si aggiunge alle tre esistenti di agenti ed assistenti tecnici, di sovrintendenti e di ispettori tecnici. L’articolo 24 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, disciplina la istituzione dei ruoli tecnici. Esso definisce l’articolazione della carriera dei funzionari tecnici distinguendo tra ruolo dei biologi e ruolo degli informatici. Tale norma era stata modificata con integrazioni dall’articolo 39 d.lgs. n. 95/2017. Le ulteriori modificazioni di carattere correttivo ridefiniscono l’articolazione della carriera dei funzionari tecnici prevedendo 5 posizioni: commissario tecnico, ma limitatamente alla frequenza del corso di formazione, commissario capo tecnico, intendente aggiunto tecnico, intendente, primo dirigente tecnico. Con l’articolo 25 si stabilisce che la funzione di direttore del laboratorio del DNA vada attribuita ad un primo dirigente tecnico. Le disposizioni dell’articolo 30 d.lgs. n. 162 relativo ai sistemi di progressione di carriera vengono modificate. Viene introdotto un articolo 30-ter concernente la posizione di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria, prevedendo uno scrutinio comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di intendente con almeno quattro anni di servizio entro le date individuate. Le altre modifiche introdotte nel d.lgs. 162/2010 non presentano particolari criticità.

II.E. - Capo V – Artt. 36 - 40.

1. Il Capo V introduce modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e si compone di 5 articoli (articoli 36-40).

2. Gli articoli dal 36 al 40 dello schema di decreto modificativo in esame introducono modifiche, rispettivamente, all’art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato), all’art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato, dopo il quale è inserito un nuovo art. 3-bis), all’art. 36 (Disposizioni transitorie e finali del Capo III, in tema di Revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza), all’art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria), all’art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie).

3. Sono dunque racchiuse nel capo V disposizioni eterogenee, le une (artt. 36 e 37) riguardanti il personale dei ruoli della Polizia di Stato, le altre (artt. 38-39) riguardanti il personale della Guardia di Finanza e quello di Polizia penitenziaria e l’ultimo articolo del Capo, il 40, riguardante in generale le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento relative all’intero decreto legislativo n. 95 del 2017. L’unico comun denominatore pare essere il riferimento di tutte le nuove norme alla disciplina delle procedure selettive interne, che sono variamente ricalibrate dalle modifiche proposte, con una rideterminazione delle diverse tornate procedurali, anche in relazione a taluni incrementi delle dotazioni organiche, al fine di assicurare un ordinato sviluppo delle carriere alla luce del complessivo riordino operato dalle riforme del 2017 e del 2018.

4. Si tratta di disposizioni minute, a volte “pulviscolari”, che correggono e integrano svariati punti e passaggi procedurali inerenti per lo più gli avanzamenti di qualifica e di grado, con misure di carattere prevalentemente provvedimentale, anche di natura economica, relative alla fase di prima applicazione della riforma, nate evidentemente dalla negoziazione con il personale e dal progressivo affinamento attuativo delle precedenti riforme, che hanno via via portato al pettine alcuni nodi applicativi e posto in luce rinnovate esigenze di gestione del personale. Nel complesso riesce difficile, se non impossibile cogliere, dietro il susseguirsi di una tale pluralità frammentata di modifiche alle precedenti modifiche normative, un disegno unitario leggibile. L’intento complessivo perseguito sembra essere soprattutto quello di anticipare una serie di promozioni, con annessi miglioramenti economici, peraltro in generale molto contenuti.

5. Art. 36. In particolare, l’art. 36, concernente il ruoli della Polizia di Stato, riguarda le procedure selettive per l’accesso alla qualifica di vice-sovrintendente, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, per l’ammissione allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per l’ammissione degli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, per il conseguimento della denominazione di “coordinatore” da parte dei sostituti commissari, per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, per la progressione in carriera degli ispettori tecnici e di altre qualifiche del ruolo tecnico, etc. L’articolo reca anche talune previsioni dirette evidentemente a risolvere in via normativa problemi applicativi verosimilmente riferibili a procedure in corso [ad es. nuova lettera qqq-bis) aggiunta nel comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 95 del 2017, lettera ttt-ter) e nuovo comma 1-bis)].

6. Art. 37. L’art. 37, anch’esso riguardante la Polizia di Stato, reca modifiche all’art. 3 del d.lgs. n. 95 del 2017 (a sua volta recante Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).

6.1. Elimina il concerto dei Ministri per la semplificazione e della pubblica amministrazione e dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’individuazione, riservata a un decreto del Ministro dell’interno, delle lauree da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico.

Tale previsione appare criticabile, dovendosi ritenere necessario il concerto del Ministero di settore, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per quanto concerne l’individuazione delle lauree in questione. La disposizione dovrà dunque essere modificata di conseguenza.

6.2. Il testo prevede, poi, che il possesso dei titoli (titolo di studio e abilitazione professionale) possa essere conseguito anche entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare (l’iscrizione agli albi professionali, ove prevista, può essere conseguita anche entro l’inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza).

Tale disposizione suscita qualche perplessità: pur volendosi ammettere, per ragioni pratiche, la deroga alla regola generale secondo la quale il termine ultimo per il possesso dei requisiti coincide con la scadenza del termine per la presentazione delle domande, occorrerà comunque assicurare una disciplina che consenta di individuare un termine finale certo e oggettivo, e non mutevole in ragione della mutevole tempistica di svolgimento delle diverse fasi della procedura selettiva. Può apparire accettabile la soluzione, qui adottata riguardo ai titoli di studio, di posticipare il termine fino alla data di inizio della prima prova, anche preliminare, ma non pare condivisibile la soluzione di posticipare il termine per il possesso dell’iscrizione agli albi professionali addirittura fino all’inizio del corso di formazione. Sotto quest’ultimo profilo si suggerisce di adottare la tessa formulazione già qui suggerita a proposito della analoga disposizione contenuta nell’art. 15 (cfr. sub par. II.B, 6), nel senso di mantenere il dies ad quem entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, con il temperamento di prevedere uno slittamento del termine unicamente qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade nell’anno successivo.

6.3. L’articolo in esame esclude espressamente l’utilità dell’eventuale acquisizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale in un momento successivo a quello dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. Chiarisce – con il nuovo comma 7-bis - che il possesso dei requisiti idoneativi fisici, psichici e attitudinali deve sussistere integralmente al momento dei rispettivi accertamenti (previsioni, queste ultime, evidentemente preordinate a risolvere i frequenti contenziosi nei quali i candidati esclusi, ove rinviati a una nuova verificazione o ammessi con riserva con pronuncia cautelare del Giudice amministrativo, possono tentare, nelle more dell’esperimento dei nuovi esami, la somministrazione di terapie o rimedi in qualche modo atti a porre rimedio al deficit riscontrato, o possano comunque allegare lo svolgimento di terapie asseritamente idonee al recupero del requisito carente).

6.4. Le nuove disposizioni apprestano inoltre un regime particolare a tutela delle lavoratrici madri (nuovo comma 7-ter). Riguardo a tale previsione, del tutto condivisibile, si segnala l’opportunità di eliminare la limitazione “per una sola volta” alla deroga ai limiti di età per il caso di ammissione della candidata in stato di gravidanza alla prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento.

6.5. Il nuovo comma 7-quater introduce chiarimenti (restrittivi) sulla rilevanza ostativa dei tatuaggi (stabilendo che costituiscono causa di esclusione le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato). Anche questa disposizione intende evidentemente rimediare al contenzioso sviluppatosi al riguardo; la stessa, tuttavia, non riveste natura di norma di interpretazione autentica.

È infine introdotto un nuovo comma 15-ter che disciplina l’indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio.

L’art. 37 aggiunge quindi un nuovo art. 3-bis relativo ai Distintivi d’onore per mutilati e feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato.

7. Art. 38. L’art. 38 modifica l’art. 36 del d.lgs. n. 95 del 2017 (Disposizioni transitorie e finali). Esso riguarda i ruoli della Guardia di Finanza.

Detta norma intende assicurare l’armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli. Introduce poi una complessa disciplina per l’avanzamento dei marescialli ordinari che hanno già maturato la permanenza nel grado di sei anni, e dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti, la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti, l’attribuzione della “qualifica speciale” agli appuntati scelti, l’attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo, l’attribuzione della qualifica speciale di “cariche speciali” ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio, etc.

8. Art. 39. L’art. 39 reca modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Riguarda la Polizia penitenziaria.

8.1. Analogamente a quanto si è visto per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, l’articolo in esame introduce una pluralità di previsioni microsettoriali dirette a regolare, in termini spesso provvedimentali, la progressione nelle carriere.

Si prevede una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, in particolare una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno.

Analogamente a quanto si è visto per la Polizia di Stato, alla lettera b) si prevede l’introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza di spostare nel tempo l’accertamento del possesso dei requisiti.

8.2. Sempre la lettera b) del comma 1 dell’art. 39 aggiunge un comma 14-bis all’art. 44 del d.lgs. n. 95 del 2017 con il quale si stabilisce che, con decreti del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, siano riordinate le divisioni nell’ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza. Questa previsione deroga all’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 (in base al quale la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali è stabilita con decreti ministeriali di natura non regolamentare) e all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 300 del 1999 (in base al quale All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare). Si ritiene che sia corretto lasciare al Ministro la titolarità del potere dell’adozione di tali decreti, ancorché non regolamentari.

8.3. Il nuovo comma 14-sexies prevede che “Per gli effetti dell’articolo 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo viene emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità previste dall’art. 29, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395”. Tale previsione non risulta corretta. L’art. 6 del d.lgs. n. 146 del 2000 (decreto recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria”) riguarda le “Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”. La legge 15 dicembre 1990, n. 395 disciplina l’Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. L’art. 29 della legge n. 395 del 1990 prevede il Regolamento di servizio e stabilisce, al comma 1, che “Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19”. Il regolamento di servizio è stato approvato con d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. È dunque evidente che il regolamento di servizio assolve a finalità e produce effetti che vanno al di là delle sole Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, sicché risulta inappropriata la dizione limitatrice, peraltro inusuale e non chiara, adoperata nel nuovo comma 14-sexies, Per gli effetti dell’articolo 6 . . .etc. Se l’Amministrazione intendeva limitare la revisione del regolamento vigente ai soli profili ora detti, avrebbe dovuto introdurre una più esplicita e diretta delimitazione dell’oggetto del rinvio alla modifica regolamentare. Non è chiaro, dunque, se si intenda abrogare e sostituire integralmente il vigente regolamento del 1999 oppure si intenda solo introdurvi talune, limitate modifiche, strumentali al coordinamento con le modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

La decorrenza del termine di centottanta giorni per l’emanazione del nuovo regolamento è erroneamente collocata nel testo novellato del decreto legislativo n. 95 del 2017; la previsione del termine andrebbe invece collocata in una norma del testo di novella posta fuori dal testo novellato, in modo da evitare l’equivoco che esso prenda a decorrere all’entrata in vigore del testo novellato del 2017 (in tal senso si vedano le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, par. 3, lettera d). Si segnala, infine, l’errata collocazione delle virgole nel testo proposto.

Nel comma 14-octies si fa riferimento a un comma 1-bis dell’art. 9 della legge n. 395 del 1990 che non risulta presente nella legge vigente.

9. Art. 40. L’art. 40 reca Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, articolo a sua volta rubricato Disposizioni finali e transitorie.

9.1. Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni eterogenee e disparate, a contenuto sostanzialmente provvedimentale con finalità economico-perequative, che apportano qua e là aggiustamenti minimali ed episodici a svariate disposizioni transitorie e di prima applicazione, all’esito evidentemente di difficoltà applicative della riforma e di contrattazioni con il personale, con l’obiettivo di risolvere alcuni disequilibri (soprattutto di trattamento economico) che si sarebbero venuti a creare nella prima applicazione della riforma dei ruoli.

Si va da una norma di salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018 finalizzata a scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, a un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori; da un riconoscimento di una indennità una tantum in favore del personale dei ruoli ispettori e ai sovrintendenti, alla corresponsione di un assegno lordo una tantum di 200 euro ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti; dalla attribuzione di un assegno una tantum in favore di talune categorie di personale promosso in 2' e 3' valutazione dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, finalizzato a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore, all’attribuzione di un assegno personale perequativo agli assistenti capo con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica, nominati vice sovrintendenti nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017; dal riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile in favore di altra tipologia di personale, ad una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commissario capo e corrispondenti, che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell’entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente, etc., così proseguendo.

Per tale tipologie di interventi normativi non si può che rimettersi all’analisi economico-finanziaria, debitamente svolta con le amministrazioni competenti, come si evince dalla “bollinatura” del testo da parte della Ragioneria generale dello Stato.

9.2. Altre modifiche rivestono contenuto più ordinamentale: la lettera h), introducendo un nuovo comma 17-bis, riserva la posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti che transitano a domanda in altre Amministrazioni pubbliche, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tale previsione incide sugli assetti organizzativi delle amministrazioni di destinazione e ci si rimette al riguardo alle competenti valutazioni svolte in merito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La lettera m) mira ad estendere al personale dirigente, nelle more dell’avvio dell’area negoziale, gli effetti delle modificazioni o dell’introduzione ex novo degli istituti normativi “contrattuali” di cui al d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, recante il Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», in tema di permessi brevi, congedo parentale, congedo ordinario, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale, indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile), nonché (per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare) in tema di permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale, indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità. In sostanza, in ragione dell’avvenuta estensione alla fascia dirigenziale degli istituti concertativi a contenuto normativo, introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, si prevede l’estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicati successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino, in attesa delle prossime previsioni contrattuali che prevedranno un’area negoziale dei dirigenti.

La lettera n) dispone un aumento di 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e di 300 euro a decorrere dal 2025 dell’assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri con almeno 17 anni di servizio. L’intervento sarebbe finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell’assegno funzionale per i ruoli di base anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dalla revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017.

Anche questa misura presenta una rilevanza di tipo esclusivamente economico-finanziario.

9.3. La lettera o), introducendo un nuovo comma 31-bis, mira a superare le incertezze applicative connesse alla pronuncia di questo Consiglio n. 1896 del 2019, che ha affermato l’inapplicabilità al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori, che siano genitori con figli minori fino a tre anni di età, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. A tali fini la modifica normativa ammette l’applicazione dell’istituto, ma soltanto nell’ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima, e stabilendo, inoltre, che il diniego è consentito per motivate esigenze organizzative e di servizio.

Anche su queste previsioni non si hanno osservazioni da formulare.

II.F. - Capo VI – Artt. 41 - 43.

1. Il Capo VI si compone di tre articoli (da 41 a 43).

L'articolo 41, recante disposizioni finali e finanziarie, prevede:

- al comma 1, un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento;

- al comma 2, l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

L'articolo 42 reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010.

L'articolo 43 reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto.

I detti articoli non danno luogo a osservazioni.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.







GLI ESTENSORI IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi, Giuseppe Rotondo, Fabrizio Cafaggi, Giuseppe Chine' Carmine Volpe














IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio