Sezione Lavoro Sentenza n. 23115 del 17/9/2019 Pubblico impiego – fondo espero – passaggio volontario da TFS a TFR – sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 19 L. 448/1998 – conseguente richiesta rimborso dell’importo del 2,5
Allegati:
CORTE CASS. Sent. 23115 - 2019.pdf 209 Kb
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso di una lavoratrice che, passata volontariamente dal regime di TFS a quello di TFR, chiedeva la ripetizione dell’importo del 2,50 mensile trattenuto sullo stipendio in ragione del disposto dell’art. 26 comma 19 della legge n. 448/1998, articolo di cui la ricorrente chiedeva, preliminarmente, che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale. Gli Ermellini infatti ricordano che: “La problematica posta …è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'àmbito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.”.
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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso di una lavoratrice che, passata volontariamente dal regime di TFS a quello di TFR, chiedeva la ripetizione dell’importo del 2,50 mensile trattenuto sullo stipendio in ragione del disposto dell’art. 26 comma 19 della legge n. 448/1998, articolo di cui la ricorrente chiedeva, preliminarmente, che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale. Gli Ermellini infatti ricordano che: “La problematica posta …è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'àmbito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.”.