Cass. Sez. III n. 28360 del 1 luglio 2019 (UP 4 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Scarcella Ric. Argentiero
Rifiuti.Reflui oleari
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato”
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 9.02.2018, la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Brindisi 13.10.2015, appellata da Argentiero Gioacchino e Matarrese Giovanni, che aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa per entrambi, di mesi 6 di arresto ed € 8000,00 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuto colpevoli del reato di deposito incontrollato di reflui allo stato liquido (nella specie acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive, mediante versamento sui terreni già allestiti con barriere di massi, in modo tale da determinare lo smaltimento nel sottosuolo), in relazione a fatti del 4.12.2012.
2. Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 110 c.p., art. 256 D.lgs. n. 152/2006 con riferimento all’art. 192, d. lgs. n. 152 del 2006, art. 8 c. 2 L. n. 574/1996.
In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze di fatto, escludendo la riqualificazione giuridica della condotta contestata. Considerato l’ambito applicativo dell’art. 8 L. n. 574/96, nel caso di specie, l’Argentiero non solo avrebbe effettuato la comunicazione preventiva per lo spandimento delle acque di vegetazione, come previsto dall’art. 3 della medesima legge, ma lo stesso Matarrese, per evitare di impantanarsi con il trattore nei terreni, aveva scaricato il carico del rimorchio su un cumulo di pietre, posizionato sul terreno a seguito di attività di spietramento precedentemente effettuato con lo scavatore. La fattispecie penale contestata punirebbe una condotta qualificata come “attività di gestione di rifiuti” e non quella meramente occasionale, concentrandosi il disvalore su un complesso di azioni. Nel caso in esame non sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie la sistematicità della condotta, avendo il Matarrese anche disatteso le istruzioni datoriali. D’altronde, lo spandimento delle acque di vegetazione secondo le modalità autorizzate sarebbe stato comunque utile all’Argentiero che non avrebbe avuto interesse a non giovarsene. Non si configurerebbe una ipotesi di abbandono incontrollato, dovendosi convenire per la riconducibilità della condotta all’art. 8, comma secondo, prefato, per non avere osservato i modi di applicazione per lo spandimento di acque di vegetazione, il che sarebbe avvenuto in uno stato di necessità, invocato dal Matarrese. Ne conseguirebbe l’assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato. Circa l’applicabilità dell’art. 54 c.p., nel caso di specie si riscontrerebbe, secondo una valutazione ex ante, un pericolo attuale ed inevitabile per l’imputato di impantanarsi con la trattrice nel terreno, con inevitabile possibile danno grave alla persona. Lo stato di pericolo non era stato volontariamente causato, essendo dipeso dalle abbonanti piogge dei giorni precedenti. Sussistente sarebbe anche la proporzionalità tra il danno arrecato ed il pericolo, dovendo tale comparazione essere effettuata con riferimento al valore dei beni in conflitto e con riguardo al grado di lesione minacciato e arrecato.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 40, comma secondo, cod. pen.
In sintesi, ad avviso dei ricorrenti, la titolarità di una posizione di garanzia ricoperta dall’Argentiero non comporterebbe un automatico addebito di responsabilità colposa a carico dello stesso, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare da parte del garante sia la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che quella regola cautelare mirava a prevenire, nonché il nesso causale tra quest’ultimo e la condotta. Relativamente al primo aspetto, l’Argentiero aveva effettuato la comunicazione preventiva richiesta dall’art. 3 L. 574/96 per lo spandimento delle acque vegetali ai fini del loro utilizzo agronomico. La stessa riguardava la particella di terreno nella quale erano state sversate le acque di vegetazione dal Matarrese. Circa la prevedibilità ed evitabilità, l’imputato non solo aveva provveduto alla suddetta comunicazione, ma aveva anche impartito direttive precise al dipendente, le quali erano state disattese in ragione dello stato di necessità nel quale era venuto a trovarsi il Matarrese. Quest’ultimo avrebbe posto in essere una condotta abnorme, ossia eccezionale, occasionale ed assolutamente esorbitante dalle direttive impartite. Infine, in merito al nesso di causalità, la condotta del Matarrese costituirebbe causa circostanza da sola sufficiente ad interrompere il legame eziologico tra quella del datore e l’evento dannoso ex art. 41 c.p.
Tanto premesso, si dovrebbe escludere la responsabilità penale dell’Argentiero ex art. 40, comma secondo, c.p. in quanto non solo l’evento dannoso era imprevedibile ma lo stesso datore aveva rispettato adottato una condotta conforme alle regole cautelari del caso.
2.3. Deducono, con il terzo motivo, violazione di legge relativamente all’art. 1 c.p. e all’art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006.
In sintesi, si dolgono i ricorrenti in quanto la Corte di Appello avrebbe violato il principio di legalità della pena poiché la sanzione applicata risulterebbe essere diversa da quella contemplata dalla legge applicabile al fatto commesso, considerando le acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive quali rifiuti pericolosi e ignorando che le stesse, invece, rientrerebbero nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3° dell’allegato 5, parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (rifiuti non pericolosi).
2.4. Deducono, con il quarto motivo, vizio di motivazione.
In sintesi, ad avviso della difesa, il giudice di secondo grado avrebbe definito in modo privo di logicità e in assenza di risultati empirici la consapevolezza degli imputati per lo sversamento irregolare delle acque di vegetazione. La condanna si fonderebbe esclusivamente sull’esistenza di una buca e sulla capacità della stessa di fungere da drenante per assorbire il più rapidamente possibile le stesse. Il giudice d’appello avrebbe inoltre commesso il banale errore di definire attività di spandimento delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari in attività di smaltimento del refluo oleario, risultando così la motivazione assolutamente contradditoria ed illogica. Considerato quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006, il controllo sulla utilizzazione agronomica dovrebbe in primis accertare se ad essa si ricorra legittimamente (con sanzione penale nel caso contrario) e, successivamente, in caso affermativo, se vengono rispettate le prescrizioni regionali (con sanzione amministrativa in ipotesi di violazione delle stesse). Nel caso di specie, l’Argentiero aveva provveduto alla comunicazione preventiva e solo successivamente la condotta abnorme del Matarrese si sarebbero violate le prescrizioni del Reg. Regionale n. 27/2007, dovendosi dunque procedere all’applicazione della sola sanzione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il congiunto ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, determinando ciò l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Quanto al primo motivo, va anzitutto osservato che, in relazione al reato di abbandono incontrollato delle acque di vegetazione ed al rapporto con l’art. 8 L. n. 574/96, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (ex multis: Cass., Sez. 3, 27 marzo 2007, n. 21777) che l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 574/96 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) sia necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
In particolare tale normativa prevede all’art.4, comma primo, che lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico e, all’art. 4, comma secondo, che lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superfice dei terreni.
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti (Cass., Sez. III, 1 ottobre 2014, n. 40533) dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato” (Cass., Sez. III, 16 luglio 2015, n.30861; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 11593).
5. Alla stregua di quanto sopra, il primo motivo è inammissibile.
La Corte di Appello evidenzia la sostanziale incompatibilità della situazione fattuale, così come accertata, con l’impiego a fini agronomici delle acque di vegetazione. Né la preventiva comunicazione ed autorizzazione allo sversamento potrebbe giustificare modalità operative in contrasto con le finalità per le quali quest’ultima è stata concessa. Tale comunicazione, infatti, risultava essere inerente la particella di terreno nella quale il Matarrese stava sversando le acque di vegetazione al momento del controllo degli agenti della Guardia Forestale, ma non anche le particelle immediatamente confinanti (appartenenti a Nacci Addolorata, madre dell’Argentiero), sulle quali erano stati rinvenuti una conca e vari scarichi in cui veniva riversato liquido oleoso e maleodorante.
6. Sempre in relazione al primo motivo, quanto all’ambito applicativo ed alla perimetrazione dei confini dello stato di necessità, deve essere ricordato che lo stato di necessità postula l’immanenza di un pericolo grave alla persona. La fonte di tale pericolo può essere tanto un evento naturale quanto un fatto umano, allorché la reazione non sia diretta contro l’“aggressore” ma contro il terzo. Ai fini dell’integrazione dell’esimente, è necessario che il pericolo sia attuale, ossia effettivo, ed imminente (recte circoscritto nel tempo e nello spazio) o, comunque, idoneo a far sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in una tale situazione, sicché non potrà essere invocata qualora si sia agito per evitare pericoli meramente temuti, eventuali e futuri. Al fine dell’applicazione della causa di giustificazione è indefettibile il collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo, dovendosi negare l’operatività dell’art. 54 c.p. allorché la situazione pericolosa possa essere paralizzata attraverso il compimento di altre condotte non illecite. È bene precisare, infatti, che deve trattarsi di un pericolo non altrimenti evitabile, il che porta ovviamente a negare l’invocabilità dell’art. 54 c.p. nei casi in cui la situazione pericolosa sia stata consapevolmente determinata dall’autore dell’illecito (Cass., Sez. II, 14 aprile 2015, n. 19714).
Anche per lo stato di necessità, come per la legittima difesa, si richiede la proporzionalità tra il fatto commesso dall’imputato e l’effettivo pericolo prospettato: quando si agisce nella piena consapevolezza della sproporzione tra tali elementi si configura un eccesso che, non scusabile né colposo ma doloso, preclude ovviamente la possibilità di invocare l’esimente (Cass., Sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060). In merito si è evidenziato come la soluzione del problema della proporzionalità ha assunto un andamento elastico, a seconda del rapporto di proporzione in concreto esistente tra il bene sacrificato e il bene salvaguardato. Se il primo è di rango modesto e il secondo ha valore rilevante, lo stato di necessità dovrebbe essere riconosciuto anche quando la condotta lesiva avrebbe soltanto maggiori possibilità di salvaguardare il bene rispetto alla condotta alternativa lecita. Senonché una tale tesi, elaborata principalmente per fornire giustificazione alle occupazioni abusive degli alloggi, rischia di confondere tra loro i requisiti della inevitabilità e della proporzionalità, finendo per sottoporre il primo a una sostanziale interpretatio abrogans. La dottrina prevalente concepisce la proporzione come relazione tra i beni in conflitto, nel senso che il bene sacrificato dall'azione necessitata non può mai essere superiore a quello salvaguardato, dovendo quindi il primo essere inferiore o, al massimo, equivalente.
Relativamente al danno grave che la condotta illecita mira a scongiurare, esso è integrato da un grado intenso di offensività non soltanto rispetto a beni quali la vita e l’integrità fisica della persona, ma anche quelli attinenti alla personalità, come la libertà (sotto i suoi diversi profili), estendendosi, in armonia con l’art. 2 Cost., anche a situazioni che minacciano solo indirettamente il soggetto nella sua fisicità, riferendosi alla sfera di beni primari. Tale estensiva interpretazione del “danno grave alla persona” comporta comunque la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere il perimetro di operatività dell’esimente ai solo casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa (inevitabilità, necessità, proporzionalità), non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in ipotesi eccezionali (Cass., Sez. III, 21 marzo 2014, n. 20425; Cass., Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 7183; Cass., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580). Lo stato di necessità opera anche a favore di chi abbia agito contra ius nella erronea convinzione di trovarsi in una situazione riconducibile ai requisiti richiesti dalla norma in questione, in applicazione dell’art. 59, comma quarto, c.p. (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2014, n. 14037). Tuttavia, l’allegazione da parte dell’imputato dell’errore deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, riferito quindi al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare la falsa rappresentazione della realtà (Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4114). Si precisa inoltre che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, residuerà la responsabilità per il delitto colposo, eventualmente previsto dalla legge, laddove l’errore sia stato determinato da colpa.
7. Tanto premesso, anche su tale punto il primo motivo è inammissibile, in quanto una tale ricostruzione si pone in contrasto con le caratteristiche della fattispecie concreta accertata, la quale palesa piuttosto la non occasionalità della condotta. Quest’ultima, inoltre, non rispetta i requisiti della necessità ed inevitabilità sopra evidenziati, indefettibili ai fini dell’integrazione della causa esimente, certamente prospettandosi all’imputato comportamenti leciti alternativi allo sversamento quale, tra tutti, la posticipazione dello stesso.
8. Può quindi procedersi nell’esame del secondo motivo, sul 2° motivo, afferente il tema della responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente ex art. 40, comma secondo, c.p.
Orbene, tale norma, concernente le fattispecie omissive a forma libera, collega l'imputazione del fatto illecito al requisito extra-causale dell'esistenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Questo requisito viene inteso dalla giurisprudenza sia come rinvio alla fonte normativa dello stesso, secondo la concezione formale, più vicina al tenore letterale della disposizione (ex plurimis: Cass., Sez. III, 22 novembre 2007, n. 47083; Cass, Sez. IV, 18 maggio 2006; Cass, Sez. III, 1 dicembre 2005), sia in termini di posizione di garanzia (es. per una attività precedentemente svolta; omessa eliminazione di una fonte di pericolo; nel campo societario la condizione di amministratore di fatto; etc.), seguendo invece la concezione sostanzialistica perorata in dottrina (ex plurimis: Cass., Sez. IV, 16 febbraio, 2012, n. 17069; Cass., Sez. IV, 9 maggio 2006, n. 32273). È da notare come, nonostante la differenza concettuale fra rinvio formale a fonti normative e posizione sostanziale di garanzia, la giurisprudenza più recente tenda a fondere le due concezioni, così creando una sintesi linguistica indifferenziata, come avviene ad esempio nelle ipotesi in cui il giudice qualifica come posizione di garanzia il dovere giuridico di tutela e sorveglianza (normativamente previsto) a carico del genitore/tutore (Cass., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 14710).
In merito è da considerare anche la problematica relativa alla rilevanza giuridica della delega connettendosi strettamente i profili formale e sostanziale dell’obbligo giuridico, sicché l’incarico conferito converte l’obbligo originario (osservanza del precetto normativo) in un dovere di garanzia, rectius di controllo che quanto delegato sia correttamente espletato. Il delegante, quindi, risponde della vigilanza sull’esercizio delle attività delegate (Cass., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 6101; Cass., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2478). In tema di reati ambientali si sostiene sia configurabile un obbligo di vigilanza in capo al responsabile dell’impresa (Cass., Sez. III, 22 settembre 2016, n. 795), sicché la delega a soggetti di sua fiducia avente ad oggetto la gestione dei rifiuti ne determina la responsabilità per culpa in vigilando quando sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso il delegato ovvero quando, pur potendo, non abbia scientemente sottoposto a controllo l’attività dello stesso (Cass., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 28206). Il reato previsto dall'art. 256 D.lgs. n. 152/2006 sarà dunque ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata (Cass., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 49591). Sul punto, è bene precisare che relativamente alle ipotesi di concorso omissivo nel reato commissivo, l’art. 40, comma secondo, cod. pen. presuppone sia il fatto che l'omissione configuri la violazione dell'obbligo di impedire l'evento, sia che essa si ponga come condizione necessaria o agevolatrice della realizzazione della condotta illecita. In materia ambientale, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche omissivo qualora sia mancata una concreta vigilanza sull'operato dei dipendenti-autori materiali della condotta incriminata (Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 40530). Il reato di cui all’art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006, nonostante si configuri come un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile di un ente, non necessita, per la sua integrazione, di una condotta attiva, non configurandosi solo nel caso in cui si sia reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche in termini di semplice facilitazione, nell’illecito commesso da soggetti addetti alla gestione dei rifiuti, potendosi la fattispecie penale concretizzare anche mediante una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di vigilanza, recte per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda (Cass., Sez. III, 18 maggio 2007, n. 24736; Cass., Sez. III, 11 dicembre 2003, n. 47432). Tuttavia, la giurisprudenza ha recentemente sostenuto che la culpa in vigilando del titolare dell’impresa relativamente al fatto (illecito) dei propri dipendenti postula in ogni caso un accertamento pieno dell’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata al primo.
In altri termini, affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell'impresa, non costituendo un'ipotesi di responsabilità oggettiva, occorrerà accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro. Nel caso esaminato dalla decisione richiamata, l'autista della società, di cui l'imputata era la legale rappresentante, aveva commesso l’illecito ambientale mentre si trovava, da solo, alla guida del mezzo sul quale erano state caricate le acque provenienti dalla molitura delle olive, sversandole lungo il tragitto sulla pubblica via (Cass., Sez. III, 9 novembre 2017, n. 28492).
9. Alla stregua di quanto sopra, il secondo motivo è inammissibile anche su tale punto in quanto il giudice di merito non ha applicato un criterio di responsabilità oggettiva all’imputato in ragione della sua posizione in seno all’azienda, ma ha fatto piuttosto coerente e corretta applicazione della disciplina relativa al concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.
La presenza di una buca sul terreno di appartenenza dell’Argentiero, con quelle caratteristiche (tra le quali il tentativo di celarne la presenza mediante dei rovi) manifestano peraltro la consapevolezza dello stesso della condotta illecita del dipendente, concorrendo con questi nella perpetrazione del reato addebitato.
È rinvenibile dunque un contenuto attivo della condotta contestata.
10. Deve, poi, procedersi all’esame del terzo motivo, con cui si pone la questione relativa alla illegalità della pena.
In tema deve essere ricordato che l’art. 619 c.p.p. individua specifiche ipotesi che, nell’ottica del principio di economia processuale, consentono al giudice di legittimità di correggere la sentenza impugnata la quale presenti degli errori non tali da inciderne le validità giuridica, così evitando un annullamento con rinvio che si tradurrebbe in un mero prolungamento dei tempi del processo. Tra le ipotesi incluse vi è la possibilità di correggere non soltanto eventuali errori di diritto non incidenti sul dispositivo, permanendo immutata la fisionomia del fatto come delineata in fase di merito sulla base del compendio probatorio, ma anche errori relativi alla pena, avendone sbagliato la denominazione, ovvero costituendo essa il risultato di un calcolo inesatto. La pena è invece illegale qualora questa si ponga in contrasto con l’art. 1 c.p. e, quindi, con l’art. 25 Cost., in forza dei quali, così come per il reato, è possibile affermare il principio nulla poena sine lege. È illegale quella pena che risulta diversa per specie da quella che la legge stabilisce per quel particolare tipo di reato ovvero sia inferiore o superiore ai limiti edittali fissati dalla norma penale di riferimento. L’applicazione di una sanzione diversa in suddetti termini coinvolge il valore costituzionale della legalità della pena il quale viene garantito attraverso la rimediabilità ex officio dell’errore del giudice del grado precedente di giudizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44897 del 9 novembre 2015 ha sulla questione ritenuto che: “la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato, debba essere rilevata prima della formazione del giudicato, anche prescindendo dall’articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione”. La giurisprudenza ha però posto un limite alla possibilità di procedere ad una correzione in sede di legittimità della pena illegale, dovendosi intendere limitata all’ipotesi di un errore avvenuto a danno e non a vantaggio dell’imputato, fatta salva l’eventuale impugnazione della sentenza da parte della pubblica accusa. Ciò in quanto il divieto di reformatio in peius è guardato come espressione di un principio generale e, come tale, valevole anche per il giudizio in Cassazione (Cass., Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 49858). Tuttavia, si è evidenziato che non configura un’ipotesi di pena illegale ab origine quella che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Cass., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 8639). Altrettanto è sostenuto relativamente all’errore di diritto contenuto in sentenza riguardante le modalità di calcolo della pena la quale venga comunque fissata entro i limiti edittali, non potendo la sanzione irrogata definirsi nel suo complesso “illegale” (Cass., Sez. II, 14 marzo 2017, n. 14307).
11. Tanto premesso, la doglianza è fondata.
Il fatto, così come accertato, risulta integrare la fattispecie penale descritta dalla normativa di riferimento, avendo tuttavia il giudice di merito errato nel ricondurre le acque di vegetazione alla categoria dei rifiuti pericolosi anziché a quella dei rifiuti non pericolosi. Tale erronea valutazione (non essendo certo condivisibile l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la sanzione inflitta rientra pienamente nei limiti editali stabiliti per le sostanze in questione, ossia 3 mesi nel minimo e 1 anno nel massimo), ha determinato invero una pena illegale, dato che il giudice ha assunto come parametro di riferimento la previsione dell’art. 256, comma primo, lett. b), d. lgs. n. 152 del 2006, che prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, a fronte, invece, della qualificazione dei reflui in questione come non pericolosi, ciò che avrebbe imposto al giudice di individuare la sanzione applicabile nell’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, che invece prevede la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda.
L’applicazione di una pena congiunta anziché di una pena alternativa rientra evidentemente nella nozione di pena illegale, perché determina un trattamento sanzionatorio contra ius, con conseguente necessità di annullamento con rinvio per la rideterminazione della stessa.
L’intervenuto decorso del termine di prescrizione massima del reato alla data del 3.03.2018 (dovendosi tener conto del periodo di sospensione del termine di prescrizione dal 13.11.2017 al 9.02.2018, che deve aggiungersi al termine ordinario di prescrizione massima quinquennale del 4.12.2017), preclude tuttavia l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, conseguendone pertanto, previo assorbimento dell’ultimo motivo essendone divenuto superfluo l’esame, l’annullamento senza rinvio della stessa per essere il reato estinto per prescrizione
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 aprile 2019
Pres. Lapalorcia Est. Scarcella Ric. Argentiero
Rifiuti.Reflui oleari
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato”
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 9.02.2018, la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Brindisi 13.10.2015, appellata da Argentiero Gioacchino e Matarrese Giovanni, che aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa per entrambi, di mesi 6 di arresto ed € 8000,00 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuto colpevoli del reato di deposito incontrollato di reflui allo stato liquido (nella specie acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive, mediante versamento sui terreni già allestiti con barriere di massi, in modo tale da determinare lo smaltimento nel sottosuolo), in relazione a fatti del 4.12.2012.
2. Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 110 c.p., art. 256 D.lgs. n. 152/2006 con riferimento all’art. 192, d. lgs. n. 152 del 2006, art. 8 c. 2 L. n. 574/1996.
In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze di fatto, escludendo la riqualificazione giuridica della condotta contestata. Considerato l’ambito applicativo dell’art. 8 L. n. 574/96, nel caso di specie, l’Argentiero non solo avrebbe effettuato la comunicazione preventiva per lo spandimento delle acque di vegetazione, come previsto dall’art. 3 della medesima legge, ma lo stesso Matarrese, per evitare di impantanarsi con il trattore nei terreni, aveva scaricato il carico del rimorchio su un cumulo di pietre, posizionato sul terreno a seguito di attività di spietramento precedentemente effettuato con lo scavatore. La fattispecie penale contestata punirebbe una condotta qualificata come “attività di gestione di rifiuti” e non quella meramente occasionale, concentrandosi il disvalore su un complesso di azioni. Nel caso in esame non sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie la sistematicità della condotta, avendo il Matarrese anche disatteso le istruzioni datoriali. D’altronde, lo spandimento delle acque di vegetazione secondo le modalità autorizzate sarebbe stato comunque utile all’Argentiero che non avrebbe avuto interesse a non giovarsene. Non si configurerebbe una ipotesi di abbandono incontrollato, dovendosi convenire per la riconducibilità della condotta all’art. 8, comma secondo, prefato, per non avere osservato i modi di applicazione per lo spandimento di acque di vegetazione, il che sarebbe avvenuto in uno stato di necessità, invocato dal Matarrese. Ne conseguirebbe l’assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato. Circa l’applicabilità dell’art. 54 c.p., nel caso di specie si riscontrerebbe, secondo una valutazione ex ante, un pericolo attuale ed inevitabile per l’imputato di impantanarsi con la trattrice nel terreno, con inevitabile possibile danno grave alla persona. Lo stato di pericolo non era stato volontariamente causato, essendo dipeso dalle abbonanti piogge dei giorni precedenti. Sussistente sarebbe anche la proporzionalità tra il danno arrecato ed il pericolo, dovendo tale comparazione essere effettuata con riferimento al valore dei beni in conflitto e con riguardo al grado di lesione minacciato e arrecato.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 40, comma secondo, cod. pen.
In sintesi, ad avviso dei ricorrenti, la titolarità di una posizione di garanzia ricoperta dall’Argentiero non comporterebbe un automatico addebito di responsabilità colposa a carico dello stesso, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare da parte del garante sia la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che quella regola cautelare mirava a prevenire, nonché il nesso causale tra quest’ultimo e la condotta. Relativamente al primo aspetto, l’Argentiero aveva effettuato la comunicazione preventiva richiesta dall’art. 3 L. 574/96 per lo spandimento delle acque vegetali ai fini del loro utilizzo agronomico. La stessa riguardava la particella di terreno nella quale erano state sversate le acque di vegetazione dal Matarrese. Circa la prevedibilità ed evitabilità, l’imputato non solo aveva provveduto alla suddetta comunicazione, ma aveva anche impartito direttive precise al dipendente, le quali erano state disattese in ragione dello stato di necessità nel quale era venuto a trovarsi il Matarrese. Quest’ultimo avrebbe posto in essere una condotta abnorme, ossia eccezionale, occasionale ed assolutamente esorbitante dalle direttive impartite. Infine, in merito al nesso di causalità, la condotta del Matarrese costituirebbe causa circostanza da sola sufficiente ad interrompere il legame eziologico tra quella del datore e l’evento dannoso ex art. 41 c.p.
Tanto premesso, si dovrebbe escludere la responsabilità penale dell’Argentiero ex art. 40, comma secondo, c.p. in quanto non solo l’evento dannoso era imprevedibile ma lo stesso datore aveva rispettato adottato una condotta conforme alle regole cautelari del caso.
2.3. Deducono, con il terzo motivo, violazione di legge relativamente all’art. 1 c.p. e all’art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006.
In sintesi, si dolgono i ricorrenti in quanto la Corte di Appello avrebbe violato il principio di legalità della pena poiché la sanzione applicata risulterebbe essere diversa da quella contemplata dalla legge applicabile al fatto commesso, considerando le acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive quali rifiuti pericolosi e ignorando che le stesse, invece, rientrerebbero nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3° dell’allegato 5, parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (rifiuti non pericolosi).
2.4. Deducono, con il quarto motivo, vizio di motivazione.
In sintesi, ad avviso della difesa, il giudice di secondo grado avrebbe definito in modo privo di logicità e in assenza di risultati empirici la consapevolezza degli imputati per lo sversamento irregolare delle acque di vegetazione. La condanna si fonderebbe esclusivamente sull’esistenza di una buca e sulla capacità della stessa di fungere da drenante per assorbire il più rapidamente possibile le stesse. Il giudice d’appello avrebbe inoltre commesso il banale errore di definire attività di spandimento delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari in attività di smaltimento del refluo oleario, risultando così la motivazione assolutamente contradditoria ed illogica. Considerato quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006, il controllo sulla utilizzazione agronomica dovrebbe in primis accertare se ad essa si ricorra legittimamente (con sanzione penale nel caso contrario) e, successivamente, in caso affermativo, se vengono rispettate le prescrizioni regionali (con sanzione amministrativa in ipotesi di violazione delle stesse). Nel caso di specie, l’Argentiero aveva provveduto alla comunicazione preventiva e solo successivamente la condotta abnorme del Matarrese si sarebbero violate le prescrizioni del Reg. Regionale n. 27/2007, dovendosi dunque procedere all’applicazione della sola sanzione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il congiunto ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, determinando ciò l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Quanto al primo motivo, va anzitutto osservato che, in relazione al reato di abbandono incontrollato delle acque di vegetazione ed al rapporto con l’art. 8 L. n. 574/96, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (ex multis: Cass., Sez. 3, 27 marzo 2007, n. 21777) che l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 574/96 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) sia necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
In particolare tale normativa prevede all’art.4, comma primo, che lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico e, all’art. 4, comma secondo, che lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superfice dei terreni.
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti (Cass., Sez. III, 1 ottobre 2014, n. 40533) dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato” (Cass., Sez. III, 16 luglio 2015, n.30861; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 11593).
5. Alla stregua di quanto sopra, il primo motivo è inammissibile.
La Corte di Appello evidenzia la sostanziale incompatibilità della situazione fattuale, così come accertata, con l’impiego a fini agronomici delle acque di vegetazione. Né la preventiva comunicazione ed autorizzazione allo sversamento potrebbe giustificare modalità operative in contrasto con le finalità per le quali quest’ultima è stata concessa. Tale comunicazione, infatti, risultava essere inerente la particella di terreno nella quale il Matarrese stava sversando le acque di vegetazione al momento del controllo degli agenti della Guardia Forestale, ma non anche le particelle immediatamente confinanti (appartenenti a Nacci Addolorata, madre dell’Argentiero), sulle quali erano stati rinvenuti una conca e vari scarichi in cui veniva riversato liquido oleoso e maleodorante.
6. Sempre in relazione al primo motivo, quanto all’ambito applicativo ed alla perimetrazione dei confini dello stato di necessità, deve essere ricordato che lo stato di necessità postula l’immanenza di un pericolo grave alla persona. La fonte di tale pericolo può essere tanto un evento naturale quanto un fatto umano, allorché la reazione non sia diretta contro l’“aggressore” ma contro il terzo. Ai fini dell’integrazione dell’esimente, è necessario che il pericolo sia attuale, ossia effettivo, ed imminente (recte circoscritto nel tempo e nello spazio) o, comunque, idoneo a far sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in una tale situazione, sicché non potrà essere invocata qualora si sia agito per evitare pericoli meramente temuti, eventuali e futuri. Al fine dell’applicazione della causa di giustificazione è indefettibile il collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo, dovendosi negare l’operatività dell’art. 54 c.p. allorché la situazione pericolosa possa essere paralizzata attraverso il compimento di altre condotte non illecite. È bene precisare, infatti, che deve trattarsi di un pericolo non altrimenti evitabile, il che porta ovviamente a negare l’invocabilità dell’art. 54 c.p. nei casi in cui la situazione pericolosa sia stata consapevolmente determinata dall’autore dell’illecito (Cass., Sez. II, 14 aprile 2015, n. 19714).
Anche per lo stato di necessità, come per la legittima difesa, si richiede la proporzionalità tra il fatto commesso dall’imputato e l’effettivo pericolo prospettato: quando si agisce nella piena consapevolezza della sproporzione tra tali elementi si configura un eccesso che, non scusabile né colposo ma doloso, preclude ovviamente la possibilità di invocare l’esimente (Cass., Sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060). In merito si è evidenziato come la soluzione del problema della proporzionalità ha assunto un andamento elastico, a seconda del rapporto di proporzione in concreto esistente tra il bene sacrificato e il bene salvaguardato. Se il primo è di rango modesto e il secondo ha valore rilevante, lo stato di necessità dovrebbe essere riconosciuto anche quando la condotta lesiva avrebbe soltanto maggiori possibilità di salvaguardare il bene rispetto alla condotta alternativa lecita. Senonché una tale tesi, elaborata principalmente per fornire giustificazione alle occupazioni abusive degli alloggi, rischia di confondere tra loro i requisiti della inevitabilità e della proporzionalità, finendo per sottoporre il primo a una sostanziale interpretatio abrogans. La dottrina prevalente concepisce la proporzione come relazione tra i beni in conflitto, nel senso che il bene sacrificato dall'azione necessitata non può mai essere superiore a quello salvaguardato, dovendo quindi il primo essere inferiore o, al massimo, equivalente.
Relativamente al danno grave che la condotta illecita mira a scongiurare, esso è integrato da un grado intenso di offensività non soltanto rispetto a beni quali la vita e l’integrità fisica della persona, ma anche quelli attinenti alla personalità, come la libertà (sotto i suoi diversi profili), estendendosi, in armonia con l’art. 2 Cost., anche a situazioni che minacciano solo indirettamente il soggetto nella sua fisicità, riferendosi alla sfera di beni primari. Tale estensiva interpretazione del “danno grave alla persona” comporta comunque la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere il perimetro di operatività dell’esimente ai solo casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa (inevitabilità, necessità, proporzionalità), non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in ipotesi eccezionali (Cass., Sez. III, 21 marzo 2014, n. 20425; Cass., Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 7183; Cass., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580). Lo stato di necessità opera anche a favore di chi abbia agito contra ius nella erronea convinzione di trovarsi in una situazione riconducibile ai requisiti richiesti dalla norma in questione, in applicazione dell’art. 59, comma quarto, c.p. (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2014, n. 14037). Tuttavia, l’allegazione da parte dell’imputato dell’errore deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, riferito quindi al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare la falsa rappresentazione della realtà (Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4114). Si precisa inoltre che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, residuerà la responsabilità per il delitto colposo, eventualmente previsto dalla legge, laddove l’errore sia stato determinato da colpa.
7. Tanto premesso, anche su tale punto il primo motivo è inammissibile, in quanto una tale ricostruzione si pone in contrasto con le caratteristiche della fattispecie concreta accertata, la quale palesa piuttosto la non occasionalità della condotta. Quest’ultima, inoltre, non rispetta i requisiti della necessità ed inevitabilità sopra evidenziati, indefettibili ai fini dell’integrazione della causa esimente, certamente prospettandosi all’imputato comportamenti leciti alternativi allo sversamento quale, tra tutti, la posticipazione dello stesso.
8. Può quindi procedersi nell’esame del secondo motivo, sul 2° motivo, afferente il tema della responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente ex art. 40, comma secondo, c.p.
Orbene, tale norma, concernente le fattispecie omissive a forma libera, collega l'imputazione del fatto illecito al requisito extra-causale dell'esistenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Questo requisito viene inteso dalla giurisprudenza sia come rinvio alla fonte normativa dello stesso, secondo la concezione formale, più vicina al tenore letterale della disposizione (ex plurimis: Cass., Sez. III, 22 novembre 2007, n. 47083; Cass, Sez. IV, 18 maggio 2006; Cass, Sez. III, 1 dicembre 2005), sia in termini di posizione di garanzia (es. per una attività precedentemente svolta; omessa eliminazione di una fonte di pericolo; nel campo societario la condizione di amministratore di fatto; etc.), seguendo invece la concezione sostanzialistica perorata in dottrina (ex plurimis: Cass., Sez. IV, 16 febbraio, 2012, n. 17069; Cass., Sez. IV, 9 maggio 2006, n. 32273). È da notare come, nonostante la differenza concettuale fra rinvio formale a fonti normative e posizione sostanziale di garanzia, la giurisprudenza più recente tenda a fondere le due concezioni, così creando una sintesi linguistica indifferenziata, come avviene ad esempio nelle ipotesi in cui il giudice qualifica come posizione di garanzia il dovere giuridico di tutela e sorveglianza (normativamente previsto) a carico del genitore/tutore (Cass., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 14710).
In merito è da considerare anche la problematica relativa alla rilevanza giuridica della delega connettendosi strettamente i profili formale e sostanziale dell’obbligo giuridico, sicché l’incarico conferito converte l’obbligo originario (osservanza del precetto normativo) in un dovere di garanzia, rectius di controllo che quanto delegato sia correttamente espletato. Il delegante, quindi, risponde della vigilanza sull’esercizio delle attività delegate (Cass., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 6101; Cass., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2478). In tema di reati ambientali si sostiene sia configurabile un obbligo di vigilanza in capo al responsabile dell’impresa (Cass., Sez. III, 22 settembre 2016, n. 795), sicché la delega a soggetti di sua fiducia avente ad oggetto la gestione dei rifiuti ne determina la responsabilità per culpa in vigilando quando sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso il delegato ovvero quando, pur potendo, non abbia scientemente sottoposto a controllo l’attività dello stesso (Cass., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 28206). Il reato previsto dall'art. 256 D.lgs. n. 152/2006 sarà dunque ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata (Cass., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 49591). Sul punto, è bene precisare che relativamente alle ipotesi di concorso omissivo nel reato commissivo, l’art. 40, comma secondo, cod. pen. presuppone sia il fatto che l'omissione configuri la violazione dell'obbligo di impedire l'evento, sia che essa si ponga come condizione necessaria o agevolatrice della realizzazione della condotta illecita. In materia ambientale, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche omissivo qualora sia mancata una concreta vigilanza sull'operato dei dipendenti-autori materiali della condotta incriminata (Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 40530). Il reato di cui all’art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006, nonostante si configuri come un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile di un ente, non necessita, per la sua integrazione, di una condotta attiva, non configurandosi solo nel caso in cui si sia reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche in termini di semplice facilitazione, nell’illecito commesso da soggetti addetti alla gestione dei rifiuti, potendosi la fattispecie penale concretizzare anche mediante una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di vigilanza, recte per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda (Cass., Sez. III, 18 maggio 2007, n. 24736; Cass., Sez. III, 11 dicembre 2003, n. 47432). Tuttavia, la giurisprudenza ha recentemente sostenuto che la culpa in vigilando del titolare dell’impresa relativamente al fatto (illecito) dei propri dipendenti postula in ogni caso un accertamento pieno dell’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata al primo.
In altri termini, affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell'impresa, non costituendo un'ipotesi di responsabilità oggettiva, occorrerà accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro. Nel caso esaminato dalla decisione richiamata, l'autista della società, di cui l'imputata era la legale rappresentante, aveva commesso l’illecito ambientale mentre si trovava, da solo, alla guida del mezzo sul quale erano state caricate le acque provenienti dalla molitura delle olive, sversandole lungo il tragitto sulla pubblica via (Cass., Sez. III, 9 novembre 2017, n. 28492).
9. Alla stregua di quanto sopra, il secondo motivo è inammissibile anche su tale punto in quanto il giudice di merito non ha applicato un criterio di responsabilità oggettiva all’imputato in ragione della sua posizione in seno all’azienda, ma ha fatto piuttosto coerente e corretta applicazione della disciplina relativa al concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.
La presenza di una buca sul terreno di appartenenza dell’Argentiero, con quelle caratteristiche (tra le quali il tentativo di celarne la presenza mediante dei rovi) manifestano peraltro la consapevolezza dello stesso della condotta illecita del dipendente, concorrendo con questi nella perpetrazione del reato addebitato.
È rinvenibile dunque un contenuto attivo della condotta contestata.
10. Deve, poi, procedersi all’esame del terzo motivo, con cui si pone la questione relativa alla illegalità della pena.
In tema deve essere ricordato che l’art. 619 c.p.p. individua specifiche ipotesi che, nell’ottica del principio di economia processuale, consentono al giudice di legittimità di correggere la sentenza impugnata la quale presenti degli errori non tali da inciderne le validità giuridica, così evitando un annullamento con rinvio che si tradurrebbe in un mero prolungamento dei tempi del processo. Tra le ipotesi incluse vi è la possibilità di correggere non soltanto eventuali errori di diritto non incidenti sul dispositivo, permanendo immutata la fisionomia del fatto come delineata in fase di merito sulla base del compendio probatorio, ma anche errori relativi alla pena, avendone sbagliato la denominazione, ovvero costituendo essa il risultato di un calcolo inesatto. La pena è invece illegale qualora questa si ponga in contrasto con l’art. 1 c.p. e, quindi, con l’art. 25 Cost., in forza dei quali, così come per il reato, è possibile affermare il principio nulla poena sine lege. È illegale quella pena che risulta diversa per specie da quella che la legge stabilisce per quel particolare tipo di reato ovvero sia inferiore o superiore ai limiti edittali fissati dalla norma penale di riferimento. L’applicazione di una sanzione diversa in suddetti termini coinvolge il valore costituzionale della legalità della pena il quale viene garantito attraverso la rimediabilità ex officio dell’errore del giudice del grado precedente di giudizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44897 del 9 novembre 2015 ha sulla questione ritenuto che: “la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato, debba essere rilevata prima della formazione del giudicato, anche prescindendo dall’articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione”. La giurisprudenza ha però posto un limite alla possibilità di procedere ad una correzione in sede di legittimità della pena illegale, dovendosi intendere limitata all’ipotesi di un errore avvenuto a danno e non a vantaggio dell’imputato, fatta salva l’eventuale impugnazione della sentenza da parte della pubblica accusa. Ciò in quanto il divieto di reformatio in peius è guardato come espressione di un principio generale e, come tale, valevole anche per il giudizio in Cassazione (Cass., Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 49858). Tuttavia, si è evidenziato che non configura un’ipotesi di pena illegale ab origine quella che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Cass., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 8639). Altrettanto è sostenuto relativamente all’errore di diritto contenuto in sentenza riguardante le modalità di calcolo della pena la quale venga comunque fissata entro i limiti edittali, non potendo la sanzione irrogata definirsi nel suo complesso “illegale” (Cass., Sez. II, 14 marzo 2017, n. 14307).
11. Tanto premesso, la doglianza è fondata.
Il fatto, così come accertato, risulta integrare la fattispecie penale descritta dalla normativa di riferimento, avendo tuttavia il giudice di merito errato nel ricondurre le acque di vegetazione alla categoria dei rifiuti pericolosi anziché a quella dei rifiuti non pericolosi. Tale erronea valutazione (non essendo certo condivisibile l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la sanzione inflitta rientra pienamente nei limiti editali stabiliti per le sostanze in questione, ossia 3 mesi nel minimo e 1 anno nel massimo), ha determinato invero una pena illegale, dato che il giudice ha assunto come parametro di riferimento la previsione dell’art. 256, comma primo, lett. b), d. lgs. n. 152 del 2006, che prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, a fronte, invece, della qualificazione dei reflui in questione come non pericolosi, ciò che avrebbe imposto al giudice di individuare la sanzione applicabile nell’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, che invece prevede la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda.
L’applicazione di una pena congiunta anziché di una pena alternativa rientra evidentemente nella nozione di pena illegale, perché determina un trattamento sanzionatorio contra ius, con conseguente necessità di annullamento con rinvio per la rideterminazione della stessa.
L’intervenuto decorso del termine di prescrizione massima del reato alla data del 3.03.2018 (dovendosi tener conto del periodo di sospensione del termine di prescrizione dal 13.11.2017 al 9.02.2018, che deve aggiungersi al termine ordinario di prescrizione massima quinquennale del 4.12.2017), preclude tuttavia l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, conseguendone pertanto, previo assorbimento dell’ultimo motivo essendone divenuto superfluo l’esame, l’annullamento senza rinvio della stessa per essere il reato estinto per prescrizione
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 aprile 2019
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