Accesso ai dati dei Comuni già transitati in ANPR.
L’art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 194/2014, Regolamento di attuazione e funzionamento dell’ANPR, prevede che il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi degli iscritti in anagrafe di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 223 del 1989, che prevede alle pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, il rilascio di elenchi degli iscritti residenti nel comuni. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.
Accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, fruiscono dei dati contenuti nell’ANPR secondo quanto stabilito dall’art.5, commi 1 e 3 del DPCM n.194/2015 e dei relativi allegati C), riguardante le misure di sicurezza, e D) concernente i servizi che l’ANPR assicura ai soggetti che accedono.
In relazione alle previsioni di cui all’art.50 del D.Lgs. n.50/2005, la Direzione centrale per i servizi demografici sta realizzando uno specifico progetto, con la collaborazione del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’attuale pianificazione prevede che il servizio sia accessibile entro la fine del 2019, previa sottoscrizione di uno schema Accordo di fruizione, che sarà sottoposto ad una preventiva valutazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Sul portale ANPR (www.anpr.interno.it) sarà pubblicato ogni utile aggiornamento al riguardo.
https://dait.interno.gov.it
L’art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 194/2014, Regolamento di attuazione e funzionamento dell’ANPR, prevede che il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi degli iscritti in anagrafe di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 223 del 1989, che prevede alle pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, il rilascio di elenchi degli iscritti residenti nel comuni. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.
Accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, fruiscono dei dati contenuti nell’ANPR secondo quanto stabilito dall’art.5, commi 1 e 3 del DPCM n.194/2015 e dei relativi allegati C), riguardante le misure di sicurezza, e D) concernente i servizi che l’ANPR assicura ai soggetti che accedono.
In relazione alle previsioni di cui all’art.50 del D.Lgs. n.50/2005, la Direzione centrale per i servizi demografici sta realizzando uno specifico progetto, con la collaborazione del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’attuale pianificazione prevede che il servizio sia accessibile entro la fine del 2019, previa sottoscrizione di uno schema Accordo di fruizione, che sarà sottoposto ad una preventiva valutazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Sul portale ANPR (www.anpr.interno.it) sarà pubblicato ogni utile aggiornamento al riguardo.
https://dait.interno.gov.it