La Camera ha approvato in via definitiva - con 275 voti a favore, 206 contrari e 27 astenuti - il ddl di conversione in legge del decreto che contiene misure urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Si attende solo la pubblicazione in gazzetta, che verosibilmente, avverrà nei prossimi giorni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione
STRALCIO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1550
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1550
.........
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135
Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. – (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole: “presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: “presso la sede o la rimessa” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”;
b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;
c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente”;
d) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione”;
e) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”;
f) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal
pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso”.
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli ».
A BREVE UN APPROFONDIMENTO ...
P.S. NON SI RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI (FARE RIFERIMENTO AL TESTO UFFICIALE CHE VERRA' PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE)
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Articolo 10-bis (em. 10.0.1000 e sub. 10.0.1000/6 e 10.0.1000/7)
L'articolo,
la cui introduzione è proposta dalle Commissioni riunite attraverso
l'approvazione dell'emendamento 10.0.1000 e dei relativi sub 10.0.1000/6
e 10.0.000/7, modificano la disciplina del trasporto di persone
mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio
con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo
alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del
servizio.
Il comma 1 apporta in dettaglio una serie di modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, che si riferiscono ai servizi di noleggio con conducente, prevedendo che:
Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre alla gestione del registro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A decorrere dalla data in vigore del decreto-legge e fino alla piena operatività del registro informatico è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6); la norma non fa riferimento alle licenze taxi.
Le sanzioni previste dall'articolo 11-bis della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme del decreto, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e rimangono sospese per la stessa durata di 90 giorni le sanzioni amministrative previste per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, dall'articolo 85, comma 4 e 4 bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione (comma 4).
Il comma 8 rinvia ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene qui delineata, il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 ed il comma 7 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (per tali due abrogazioni si veda la ricostruzione della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2018 contenuta nel box di approfondimento riportato a seguire).
Si prevede infine l'abrogazione del decreto legge n. 143 del 2018, recante disposizioni aventi il medesimo contenuto delle norme in esame. Si prevede, nel contempo, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.
La disciplina fino al 31/12/2018
La legge n. 21 del 1992, è stata oggetto dieci anni fa di una importante modifica, ad opera dell'art. 29, comma 1-quater del DL 30 dicembre 2008, n. 207, che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività.
L'efficacia di tale disciplina è però stata sospesa, dapprima dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.5 (e da successivi decreti legge di proroga) fino al marzo 2010 e, successivamente, in termini espliciti dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 (a seguito delle previsioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1136 della legge n. 205 del 2017).
Nel periodo compreso tra il primo aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura.
A seguito dell'ultima sospensione dell'efficacia di tali norme, la legge n. 21/1992 è stata quindi applicata, fino al 31 dicembre 2018, nella versione precedente alle modifiche del 2008 apportate dall'art. 29, comma 1-quater.
L'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione innanzi tutto di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, anche per l'esigenza di rispondere a queste nuove realtà economiche, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità. La legge annuale per la concorrenza (legge 124 del 2017, art. 1, commi 179-182) conteneva la delega per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino del settore taxi e NCC, da esercitare entro il 29 agosto 2018, che non è stata esercitata.
Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene delineata dal D.L. in commento, si dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010.
Si tratta della norma che prevedeva l'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, di disposizioni per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il termine per l'emanazione di tale decreto interministeriale, è stato differito 12 volte, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'art. art. 1, co. 1136, lettera b), della legge n. 205 del 2017, che ha anche confermato la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2018, delle disposizioni del D.L. n. 207/2008.
Analogamente, si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Le caratteristiche del trasporto NCC e Taxi
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" disciplina espressamente soltanto i servizi di taxi e di noleggio con conducente. Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, co. 1 della legge n. 21/1992), il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di NCC inoltre non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, a differenza del servizio di taxi che è soggetto a tale obblighi, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.
Dalla natura pubblica degli obblighi del servizio taxi discendono pertanto:
« Art. 10-bis. – (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole: “presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: “presso la sede o la rimessa” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”;
b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;
c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente”;
d) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione”;
e) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”;
f) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal
pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso”.
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli ».
A BREVE UN APPROFONDIMENTO ...
P.S. NON SI RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI (FARE RIFERIMENTO AL TESTO UFFICIALE CHE VERRA' PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE)
Articolo 10-bis (em. 10.0.1000 e sub. 10.0.1000/6 e 10.0.1000/7)
(Disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente)
L'articolo,
la cui introduzione è proposta dalle Commissioni riunite attraverso
l'approvazione dell'emendamento 10.0.1000 e dei relativi sub 10.0.1000/6
e 10.0.000/7, modificano la disciplina del trasporto di persone
mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio
con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo
alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del
servizio.Il comma 1 apporta in dettaglio una serie di modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, che si riferiscono ai servizi di noleggio con conducente, prevedendo che:
- la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- si richiede che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. Peraltro, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli. In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali è prevista una disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna. Con riguardo a tali Regioni l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa;
- si prevede che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Si prevede inoltre che il rapporto con un sostituto alla guida può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione;
- si consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e si dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sull'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio innova peraltro il nuovo comma 4-bis dell'art. 11 che consente di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio. Con riguardo alle regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. Con riguardo alla disciplina del foglio di servizio si introduce l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi, entro il 30 giugno 2019 (comma 2). Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa veicolo; il nome del conducente; la data, luogo e km. di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio nonché i dati del fruitore del servizio;
- viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre alla gestione del registro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A decorrere dalla data in vigore del decreto-legge e fino alla piena operatività del registro informatico è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6); la norma non fa riferimento alle licenze taxi.
Le sanzioni previste dall'articolo 11-bis della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme del decreto, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e rimangono sospese per la stessa durata di 90 giorni le sanzioni amministrative previste per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, dall'articolo 85, comma 4 e 4 bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione (comma 4).
Il comma 8 rinvia ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene qui delineata, il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 ed il comma 7 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (per tali due abrogazioni si veda la ricostruzione della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2018 contenuta nel box di approfondimento riportato a seguire).
Si prevede infine l'abrogazione del decreto legge n. 143 del 2018, recante disposizioni aventi il medesimo contenuto delle norme in esame. Si prevede, nel contempo, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.
La disciplina fino al 31/12/2018
La legge n. 21 del 1992, è stata oggetto dieci anni fa di una importante modifica, ad opera dell'art. 29, comma 1-quater del DL 30 dicembre 2008, n. 207, che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività.
L'efficacia di tale disciplina è però stata sospesa, dapprima dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.5 (e da successivi decreti legge di proroga) fino al marzo 2010 e, successivamente, in termini espliciti dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 (a seguito delle previsioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1136 della legge n. 205 del 2017).
Nel periodo compreso tra il primo aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura.
A seguito dell'ultima sospensione dell'efficacia di tali norme, la legge n. 21/1992 è stata quindi applicata, fino al 31 dicembre 2018, nella versione precedente alle modifiche del 2008 apportate dall'art. 29, comma 1-quater.
L'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione innanzi tutto di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, anche per l'esigenza di rispondere a queste nuove realtà economiche, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità. La legge annuale per la concorrenza (legge 124 del 2017, art. 1, commi 179-182) conteneva la delega per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino del settore taxi e NCC, da esercitare entro il 29 agosto 2018, che non è stata esercitata.
Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene delineata dal D.L. in commento, si dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010.
Si tratta della norma che prevedeva l'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, di disposizioni per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il termine per l'emanazione di tale decreto interministeriale, è stato differito 12 volte, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'art. art. 1, co. 1136, lettera b), della legge n. 205 del 2017, che ha anche confermato la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2018, delle disposizioni del D.L. n. 207/2008.
Analogamente, si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Le caratteristiche del trasporto NCC e Taxi
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" disciplina espressamente soltanto i servizi di taxi e di noleggio con conducente. Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, co. 1 della legge n. 21/1992), il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di NCC inoltre non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, a differenza del servizio di taxi che è soggetto a tale obblighi, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.
Dalla natura pubblica degli obblighi del servizio taxi discendono pertanto:
- la doverosità delle prestazioni;
- la capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio di taxi sotto il profilo economico;
- l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta;
- la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio;
- la previsione che lo stazionamento dei taxi avvenga in luogo pubblico e che il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale di riferimento.
- il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- i requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.