L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ....come avveniva in precedenza.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta - se va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo - tuttavia per i giudizi già penedenti alla predetta data del 6 ottobre 2011 (quale il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 7 giugno 2010 in opposizione a cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2010) valeva il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada.
Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.2968 del 31/01/2019, udienza del 02/10/2018
Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.2968 del 31/01/2019, udienza del 02/10/2018