sabato 2 febbraio 2019

Cartella mai ricevuta? Hai 30 gg. per far ricorso

 
L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ....come avveniva in precedenza.
 
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta - se va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo - tuttavia per i giudizi già penedenti alla predetta data del 6 ottobre 2011 (quale il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 7 giugno 2010 in opposizione a cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2010) valeva il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada.
Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.2968 del 31/01/2019, udienza del 02/10/2018