domenica 2 dicembre 2018

ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE Art.384 bis C.P.P.

 ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE
Art.384 bis C.P.P.


con  il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 è stato approvato e introdotto l’art.384 Bis del C.P.P. e cioè l’ Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, il quale dice:

 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.".
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 (Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze) e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. (Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà).
Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 15.10.2013, n. 119 con decorrenza dal 16.10.2013.

Tale misura precautelare, è stata introdotta a seguito di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne, di ogni vittima di violenza domestica e dall’allarme sociale.

L'allontanamento d'urgenza trova ragione nella flagranza dei delitti che giustificano l'adozione dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis c.p.p. al di fuori dei limiti di pena previsti in via generale per l'applicazione delle misure cautelari coercitive di cui all'art. 280 c.p.p., e quindi:

·         violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p.;
·         abuso dei mezzi di correzione o di disciplina di cui all'art. 571 c.p.;
·         lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate;
·         riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.;
·         prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis c.p.;
·         pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p.;
·         detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater c.p.;
·         tratta di persone di cui all'art. 601 c.p.;
·         acquisto e alienazione di schiavi di cui all'art. 602 c.p.;
·         violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.,
·         violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter c.p.;
·         atti sessuali con minore di cui all'art. 609-quater c.p.;
·         corruzione di minore di cui all'art. 609-quinquies c.p.;
·         violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p.;
·         minaccia di cui all'art. 612, co. 2, c.p. commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Quindi, affinché sia possibile proseguire all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sono due:
a) la flagranza;
b) fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa.

Pertanto, se per caso gli ufficiali o agenti di p.g. ritengono opportuno l’applicazione della misura precautelare, sarà necessario avvisare immediatamente il P.M, il quale quest’ultimo potrà autorizzare, per iscritto, oralmente o per via telematica.
La misura de quo, quindi, consiste nell’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, così come previsto dall’art.282 bis comma 1 del c.p.p. sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario coattivamente con redazione di apposito verbale.
E’ doveroso far presente che per  alcuni delitti indicati nell’art.282 bis comma 6 l’arresto è obbligatorio ( es. artt.600 e 609 bis etc) facoltativo ( art 600 ter quarto comma).
Si da atto, ai sensi dell’art.449/5 c.p.p. che quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’art.384 bis c.p.p., la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del P.M., alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza.

Allego alla presente un verbale di allontanamento urgente dalla casa familiare.

Spero di esserVi stato di aiuto, augurandoVi  Buon Lavoro.


 


 Su telegram lo schema di  verbale in formato doc