ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA
FAMILIARE
Art.384 bis C.P.P.
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con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 è stato
approvato e introdotto l’art.384 Bis del C.P.P. e cioè l’ Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, il quale dice:
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta,
oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,
l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e'
colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo
282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le
condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale
pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La
polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di
informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e
successive modificazioni.".
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui dagli articoli 385 (Divieto di arresto o di fermo in
determinate circostanze) e seguenti del presente titolo. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 381,
comma 3. (Se si tratta di delitto perseguibile a
querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà).
Della dichiarazione orale di querela
si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
(1)
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(1) Il presente articolo è stato
inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza
dal 17.08.2013 così come modificato dall'allegato alla legge di
conversione L. 15.10.2013, n. 119 con decorrenza dal 16.10.2013.
Tale misura
precautelare, è stata introdotta a seguito di eventi di gravissima efferatezza
in danno di donne, di ogni vittima di violenza domestica e dall’allarme
sociale.
L'allontanamento
d'urgenza trova ragione nella flagranza dei delitti che giustificano l'adozione
dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis c.p.p. al di fuori dei limiti di pena previsti in
via generale per l'applicazione delle misure cautelari coercitive di cui
all'art. 280 c.p.p., e quindi:
·
violazione
degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p.;
·
abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina di cui all'art. 571 c.p.;
·
lesioni
personali di cui all'art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili
d'ufficio o comunque aggravate;
·
riduzione
o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.;
·
prostituzione
minorile di cui all'art. 600-bis c.p.;
·
pornografia
minorile di cui all'art. 600-ter c.p.;
·
detenzione
di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater c.p.;
·
tratta
di persone di cui all'art. 601 c.p.;
·
acquisto
e alienazione di schiavi di cui all'art. 602 c.p.;
·
violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.,
·
violenza
sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter c.p.;
·
atti
sessuali con minore di cui all'art. 609-quater c.p.;
·
corruzione
di minore di cui all'art. 609-quinquies c.p.;
·
violenza
sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p.;
·
minaccia
di cui all'art. 612, co. 2, c.p. commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente.
Quindi, affinché sia
possibile proseguire all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sono
due:
a) la flagranza;
b) fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della
condotta ponendo in
grave ed attuale pericolo
la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa.
Pertanto, se per caso
gli ufficiali o agenti di p.g. ritengono opportuno l’applicazione della misura
precautelare, sarà necessario avvisare immediatamente il P.M, il quale
quest’ultimo potrà autorizzare, per iscritto, oralmente o per via telematica.
La misura de quo,
quindi, consiste nell’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, così
come previsto dall’art.282 bis comma 1
del c.p.p. sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario
coattivamente con redazione di apposito verbale.
E’ doveroso far
presente che per alcuni delitti indicati
nell’art.282 bis comma 6 l’arresto è
obbligatorio ( es. artt.600 e 609 bis etc) facoltativo ( art 600 ter quarto comma).
Si da atto, ai sensi dell’art.449/5 c.p.p. che quando una
persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi
dell’art.384 bis c.p.p., la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione
del P.M., alla sua citazione per il
giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le
successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
In tal caso la polizia
giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per
l’udienza.
Allego alla presente un
verbale di allontanamento urgente dalla casa familiare.
Spero di esserVi stato
di aiuto, augurandoVi Buon Lavoro.
Su telegram lo schema di verbale in formato doc