domenica 7 ottobre 2018

Quantificazione dei proventi derivanti da sanzioni per limiti di velocità

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di riparto tra ente proprietario della strada ed ente accertatore delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, ai fini del rispetto dei vincoli di destinazione sulle stesse gravanti.

Nello specifico l’ente, in qualità di ente accertatore, ha chiesto se, ai fini della quantificazione della quota (50%) spettante all’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre dagli importi accertati per le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi di velocità, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 323/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché sia adottata una delibera di orientamento.

La giurisprudenza maturata in sede consultiva ha riconosciuto la legittima decurtazione dagli introiti realizzati per le violazioni dei limiti massimi di velocità di tutte le spese occasionate dai relativi procedimenti amministrativi (sez. Emilia Romagna, del. n. 44/2016; sez. Umbria, del. n. 66/2014; sez. Toscana, del. n. 104/2010).

Tuttavia, secondo i magistrati del Veneto, tale impostazione contrasta con i principi del d.lgs. 118/2011.

In particolare, l’esplicita previsione della deducibilità (soltanto) del FCDE e dei compensi all’eventuale concessionario sembrerebbe non consentire l’ulteriore facoltà di detrazione, prima del doveroso riparto delle risorse in esame, degli oneri amministrativi interni sostenuti dal Comune.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 323 -18

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