In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, la Quarta sezione
penale ha stabilito che, nel caso di concorso tra le circostanze
aggravanti ad effetto speciale previste dall’art. 186, comma 2-bis (che
prevede il raddoppio dell’arresto e dell’ammenda, nonché della durata
della sanzione accessoria) e dall’art. 186, comma 2-sexies (che prevede
l’incremento da un terzo alla metà della sola ammenda), trova
applicazione l’art. 63, comma 4 cod. pen.
Pertanto
Il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di
quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis, dovrà motivare l’eventuale
decisione di applicare l’ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà
investire anch’esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il
quantum di aumento relativo all’arresto nella corrispondente pena
pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135
cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e favor rei
(In motivazione la Corte opera un richiamo analogico ai criteri indicati
da Cass. Sez. Un. 40983/2018, Giglia e altro in tema di continuazione
tra reati sanzionati con pene eterogenee).
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