Esclusione o limitazione di ospitalità, nel Comune, di migranti, rifugiati e richiedenti asilo
Tar Catania, sez. IV, 6 agosto 2018, n. 1671 – Pres. Iannini, Est. Francola
Straniero – Accoglienza – ordinanza sindacale che disciplina locazione e/o immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo – Incompetenza.
È nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l’ordinanza contingibile ed urgente adottata, per ragioni asseritamente igienico-sanitarie, dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella qualità di rappresentate della Comunità Locale e non di Ufficiale di Governo, in tema di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo (1).
(1) Ha ricordato il Tar che la ragione del provvedimento è costituita dalla dichiarata inidoneità del territorio comunale urbano ed extraurbano ad assicurare la necessaria accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, a causa dell’asserita assenza di strutture idonee allo scopo. Di conseguenza, la materia disciplinata con l’ordinanza sindacale non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci).
L’art. 117, comma 2, Cost., infatti, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza a disciplinare il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (lett. a) e, più in generale, tutti i vari aspetti connessi all’immigrazione (lett. b).
Il Legislatore statale, quindi, nell’esercizio della predetta competenza legislativa esclusiva, ha disciplinato il complesso fenomeno dell’accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, emanando il d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, così demandando al Ministero dell’Interno ed ai Prefetti la competenza e l’esercizio di importanti funzioni in materia.
Ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 142 del 2015, infatti, spetta al Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il potere di inviare il richiedente nelle strutture di cui al comma 1 (ossia nei centri governativi di prima accoglienza, istituiti con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda di protezione internazionale ed all’avvio della procedura di esame della predetta domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute dell’istante.
Non può, dunque, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale.
Partendo da tali presupposti il Tar ha dichiarato nulla l’impugnata ordinanza:
a) perché la gestione e la dislocazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale è riservata alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno e del Prefetto;
b) perché la disciplina dell’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti protezione internazionale è à riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
c) perchè vietare la vendita o la concessione in locazione o in comodato di immobili siti nel territorio comunale per assicurare ospitalità a migranti, rifugiati e richiedenti asilo viola il principio di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all’art. 41, comma 1, Cost. e limita la proprietà privata in spregio alla di riserva di legge contemplata dall’art. 42, comma 2, Cost., disciplinando settori riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferenti all’ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
Tar Catania, sez. IV, 6 agosto 2018, n. 1671 – Pres. Iannini, Est. Francola
Straniero – Accoglienza – ordinanza sindacale che disciplina locazione e/o immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo – Incompetenza.
È nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l’ordinanza contingibile ed urgente adottata, per ragioni asseritamente igienico-sanitarie, dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella qualità di rappresentate della Comunità Locale e non di Ufficiale di Governo, in tema di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo (1).
(1) Ha ricordato il Tar che la ragione del provvedimento è costituita dalla dichiarata inidoneità del territorio comunale urbano ed extraurbano ad assicurare la necessaria accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, a causa dell’asserita assenza di strutture idonee allo scopo. Di conseguenza, la materia disciplinata con l’ordinanza sindacale non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci).
L’art. 117, comma 2, Cost., infatti, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza a disciplinare il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (lett. a) e, più in generale, tutti i vari aspetti connessi all’immigrazione (lett. b).
Il Legislatore statale, quindi, nell’esercizio della predetta competenza legislativa esclusiva, ha disciplinato il complesso fenomeno dell’accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, emanando il d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, così demandando al Ministero dell’Interno ed ai Prefetti la competenza e l’esercizio di importanti funzioni in materia.
Ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 142 del 2015, infatti, spetta al Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il potere di inviare il richiedente nelle strutture di cui al comma 1 (ossia nei centri governativi di prima accoglienza, istituiti con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda di protezione internazionale ed all’avvio della procedura di esame della predetta domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute dell’istante.
Non può, dunque, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale.
Partendo da tali presupposti il Tar ha dichiarato nulla l’impugnata ordinanza:
a) perché la gestione e la dislocazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale è riservata alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno e del Prefetto;
b) perché la disciplina dell’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti protezione internazionale è à riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
c) perchè vietare la vendita o la concessione in locazione o in comodato di immobili siti nel territorio comunale per assicurare ospitalità a migranti, rifugiati e richiedenti asilo viola il principio di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all’art. 41, comma 1, Cost. e limita la proprietà privata in spregio alla di riserva di legge contemplata dall’art. 42, comma 2, Cost., disciplinando settori riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferenti all’ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
CONSIGLIO DI STATO
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