venerdì 13 luglio 2018

Se il parcheggiatore abusivo chiede i soldi è estorsione

Se il parcheggiatore abusivo chiede i soldi è estorsione
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365






Quante volte è capitato o capita che durante l’espletamento del servizio ci si imbatte in interventi chiamati da cittadini o d’ìniziativa in merito ai parcheggiatori abusivi, sparsi per le vie delle città  i quali pretendono soldi da autisti di veicoli, magari anche minacciandoli, solo al fatto che quest’ultimi, necessitano di posteggiare il proprio veicolo in una zona pubblica.
E’ un fenomeno in crescita , il quale desta serie preoccupazione ai fini della sicurezza pubblica; a volte questi operano in solitudine, altre volte pare che dietro a loro vi sia la criminalità organizzata.
Ebbene, sappiate che è reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 del c.p. il quale recita testualmente:
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre qualcuna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”
Attualmente la giurisprudenza consolidata più volte è intervenuta, ripetendosi.
In ultimo la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza nr.30365/18, sentenza del 7 giugno 2018 e depositata il 5.7.2018, ha riferito che chiedere arbitrariamente soldi con minaccia a chi mette in sosta l’auto è un reato.  
Infatti quanti malcapitati proprietari di veicoli si sono visti minacciare da questi ignari parcheggiatori abusivi che se non davano i soldi, questi avrebbero danneggiato l’auto in sosta oppure avrebbero creato problemi al proprietario.
Ed ecco perché la cassazione è ritornata in soccorso con la sentenza di cui sopra a tantissime persone che subiscono tali reati da parte di questi soggetti abusivi, mettendo in qualche modo un freno a questo fenomeno e lanciando a sua volta un avvertimento a questi posteggiatori abusivi.
La Corte tuttavia ha ribadito nella sentenza che “non è configurabile neanche il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”.
Questa è la parte penale, però vi è anche la parte amministrativa e cioè quando il posteggiatore abusivo chiede i soldi senza minacciare ed è:
Art. 7 c. 15 bis del CdS modificato dal D.L.22.2.2017 nr.14 convertito con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48
Il quale recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 772,00 a €. 3.104,00
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni €. 540,40
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni €.772,00
Pagamento oltre i 60 gg. €.1.552,00.
Se nell’attività abusiva, sono impiegati minori, la sanzione amministrativa di cui sopra è raddoppiata da €.1.544,00 a €.6.208,00
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni €. 1.080,00;
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni €.1.544,00;
Pagamento oltre i 60 gg. €.3.104,00.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.
Le somme indebitamente percepite e sequestrate,possono essere versate in 2 conto entrate eventuali e diverse ministero Interno” Cap.3560 – Capo XIV dello “Stato di previsione” del Ministero Interno.
A queste persone, si può anche applicare il Daspo (Ordine di allontanamento) praticamente sono nuove misure urgenti per rafforzare la sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il decoro delle città in base al D.L.22.2.2017 nr.14 convertito con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48, ove agli artt.9 e 10 sanziona:
chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine tenendo condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di spazi ii previsti, oppure in altro luogo previsto dal regolamento di Polizia Urbana del comune.
L’ordine cesserà di avere efficacia decorse 48 ore dall’accertamento del fatto.
La sua violazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 ai sensi dell’art.9 comma 1 del decreto legge 20.2.2017 nr.14, con pagamento in misura ridotta di €.100,00
Copia del presente provvedimento sarà immediatamente trasmessa al Questore della provincia del luogo ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di divieto di accesso previsto dall’art. 10 cc. 2 e 3 del decreto di cui sopra.
Tale ordine di allontanamento cessa dopo 48 ore dall’accertamento del fatto di cui sopra e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’art.9 comma 1 di cui sopra, aumentata del doppio ( art.10 comma 1 D.L. 20.2.2017 nr.14).
Quindi come si può notare vi è ampio spazio sia penale che amministrativo per bloccare questo fenomeno.

Riporto la sentenza nr. 30365.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365

Presidente Davigo – Relatore Rago

Fatto e diritto
1. La Corte di Appello di Salerno con la sentenza di epigrafe confermava la condanna di An. Ab. per il delitto di tentata estorsione «perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere Serino Carmine a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto. In particolare, dopo aver chiesto a Serino Carmine di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all’Ospedale Campolongo Hospital di Eboli, dicendogli con tono minaccioso e prepotente “devi darmi 2 Euro per il parcheggio” ed avendo Serino Carmine detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina».
2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. l’errata qualificazione giuridica in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma della tentata violenza privata;
2.2. l’insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l’automobilista a consegnare la somma di denaro richiesta.
3. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le censure in quanto:
Ad 1.1.: non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta);
Ad 1.2.: la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve oggettivamente ritenersi la frase: “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina” essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto (ex plurimis Cass. 644/2014).
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.