Se il parcheggiatore abusivo
chiede i soldi è estorsione
Corte di Cassazione, sez. II Penale,
sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365
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Quante
volte è capitato o capita che durante l’espletamento del servizio ci si imbatte
in interventi chiamati da cittadini o d’ìniziativa in merito ai parcheggiatori
abusivi, sparsi per le vie delle città i quali pretendono soldi da autisti di veicoli,
magari anche minacciandoli, solo al fatto che
quest’ultimi, necessitano di posteggiare il proprio veicolo in una zona pubblica.
E’
un fenomeno in crescita , il quale desta serie preoccupazione ai fini della
sicurezza pubblica; a volte questi operano in solitudine, altre volte pare che
dietro a loro vi sia la criminalità organizzata.
Ebbene, sappiate che è reato
di estorsione ai sensi dell’art. 629 del c.p. il quale recita testualmente:
“Chiunque,
mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro
4.000.
La
pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a
euro 15.000, se concorre qualcuna delle circostanze indicate nell’ultimo
capoverso dell’articolo precedente.”
Attualmente
la giurisprudenza consolidata più volte è intervenuta, ripetendosi.
In ultimo la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza nr.30365/18, sentenza del
7 giugno 2018 e depositata il 5.7.2018, ha riferito che chiedere arbitrariamente soldi con
minaccia a chi mette in sosta l’auto è un reato.
Infatti
quanti malcapitati proprietari di veicoli si sono visti minacciare da questi
ignari parcheggiatori abusivi che se non davano i soldi, questi avrebbero
danneggiato l’auto in sosta oppure avrebbero creato problemi al proprietario.
Ed ecco
perché la cassazione è ritornata in soccorso con la sentenza di cui sopra a
tantissime persone che subiscono tali reati da parte di questi soggetti
abusivi, mettendo in qualche modo un freno a questo fenomeno e lanciando a sua
volta un avvertimento a questi posteggiatori abusivi.
La Corte
tuttavia ha ribadito nella sentenza che “non è configurabile neanche il reato di violenza privata per la
semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto
all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto
che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di
denaro non dovuta)”.
Questa è
la parte penale, però vi è anche la parte amministrativa e cioè quando il
posteggiatore abusivo chiede i soldi senza minacciare ed è:
Art. 7 c. 15 bis del CdS modificato dal D.L.22.2.2017 nr.14 convertito
con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48
Il
quale recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
€. 772,00 a €. 3.104,00
Pagamento
in misura ridotta entro 5 giorni €. 540,40
Pagamento
in misura ridotta entro 60 giorni €.772,00
Pagamento
oltre i 60 gg. €.1.552,00.
Se
nell’attività abusiva, sono impiegati minori, la sanzione amministrativa di cui
sopra è raddoppiata da €.1.544,00 a €.6.208,00
Pagamento
in misura ridotta entro 5 giorni €. 1.080,00;
Pagamento
in misura ridotta entro 60 giorni €.1.544,00;
Pagamento
oltre i 60 gg. €.3.104,00.
Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite.
Le
somme indebitamente percepite e sequestrate,possono essere versate in 2 conto
entrate eventuali e diverse ministero Interno” Cap.3560 – Capo XIV dello “Stato
di previsione” del Ministero Interno.
A queste persone, si
può anche applicare il Daspo (Ordine di
allontanamento) praticamente sono nuove misure urgenti per rafforzare la
sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il decoro delle città in base
al D.L.22.2.2017
nr.14 convertito con modificazione nella legge 18.4.2017 nr.48, ove agli artt.9 e 10
sanziona:
chi esercita abusivamente
l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine tenendo condotte che limitano la
libera accessibilità e fruizione, delle infrastrutture, fisse e mobili,
ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di
stazionamento o di spazi ii previsti, oppure in altro luogo previsto dal
regolamento di Polizia Urbana del comune.
L’ordine cesserà di avere efficacia
decorse 48 ore dall’accertamento del fatto.
La sua violazione comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 ai sensi dell’art.9 comma 1 del decreto legge
20.2.2017 nr.14, con pagamento in misura ridotta di €.100,00
Copia del presente provvedimento
sarà immediatamente trasmessa al Questore della provincia del luogo ai fini
dell’eventuale adozione del provvedimento di divieto di accesso previsto
dall’art. 10 cc. 2 e 3 del decreto di cui sopra.
Tale ordine di allontanamento
cessa dopo 48 ore dall’accertamento del fatto di cui sopra e che la sua
violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai
sensi dell’art.9 comma 1 di cui sopra, aumentata del doppio ( art.10 comma 1 D.L. 20.2.2017 nr.14).
Quindi come si può notare vi è
ampio spazio sia penale che amministrativo per bloccare questo fenomeno.
Riporto
la sentenza nr. 30365.
Corte di Cassazione, sez. II Penale,
sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365
Presidente Davigo – Relatore Rago
Fatto e diritto
1. La Corte di Appello di Salerno con la
sentenza di epigrafe confermava la condanna di An. Ab. per il delitto di
tentata estorsione «perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei
diretti in modo non equivoco, a costringere Serino Carmine a dargli denaro non
dovuto per un ingiusto profitto. In particolare, dopo aver chiesto a Serino
Carmine di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all’Ospedale
Campolongo Hospital di Eboli, dicendogli con tono minaccioso e prepotente “devi
darmi 2 Euro per il parcheggio” ed avendo Serino Carmine detto che non glieli
avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli
“se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina».
2. Contro la suddetta sentenza,
l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione
deducendo:
2.1. l’errata qualificazione giuridica
in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel
paradigma della tentata violenza privata;
2.2. l’insussistenza del reato in quanto
la minaccia non era idonea ad intimorire l’automobilista a consegnare la somma
di denaro richiesta.
3. Il ricorso è inammissibile essendo
manifestamente infondate entrambe le censure in quanto:
Ad 1.1.: non è configurabile il reato di
violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura
sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza
dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile
(richiesta di una somma di denaro non dovuta);
Ad 1.2.: la minaccia è da ritenersi
sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve
oggettivamente ritenersi la frase: “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti
rompo la macchina” essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa
non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò
a denunciare il fatto (ex plurimis Cass. 644/2014).
4. Alla declaratoria d’inammissibilità
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.