2/5/2018 Con la circolare del 27 aprile 2018, Il Ministero della salute
interviene sulle nuove disposizioni in materia di produzione e
commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero
servizio, introdotte dall'art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico
ambientale).
La nuova norma del T.U. ambientale è
stata introdotta dall'art. 9-bis del d.l. 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
l'articolo, attuando la direttiva (UE) 2015/720, con la modifica
introdotta, ha avviato la progressiva riduzione della
commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero,
prevedendo, altresì, che le stesse non siano distribuite a titolo
gratuito e che il prezzo di vendita per singola unità debba risultare
dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti
imballati per il loro tramite.
Su questa nuova disciplina, numerose
richieste di chiarimenti erano pervenute al Ministero della salute dal
Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dalle Associazioni di categoria e da
privati cittadini; tali richieste volevano conoscere se e a quali
condizioni il consumatore potesse utilizzare borse o contenitori di
qualsiasi natura già in suo possesso, con specifico riferimento agli
shoppers per acquistare quale frutta e verdura.
Della questione, quindi, il Ministero della salute aveva investito il Consiglio di Stato.
Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato aveva emanato il suo parere il 21 marzo 2018.
Le domande poste al Consiglio di Stato erano state:
a) se era possibile per i consumatori
utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e
verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori
degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a
contatto con gli alimenti;
b) in caso di risposta positiva, se gli
operatori del settore alimentare fossero obbligati e a quali condizioni a
consentirne l'uso nei propri esercizi commerciali.
Il Consiglio di Stato dichiarò che la
possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi
reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati
a essere utilizzati deve essere consentita; l'unica limitazione è che
gli shoppers utilizzati dai consumatori debbano essere comunque idonei a
contenere alimenti quale frutta e verdura.
Quindi non pareva possibile agli operatori del settore alimentare impedire o vietare tale facoltà di utilizzo.
La nuova circolare
Alla luce di queste indicazioni, la circolare ribadisce vista "la
responsabilità dell'impresa rispetto all'integrità e sicurezza dei
prodotti che sono venduti all'interno dell'esercizio commerciale, grava
sulla stessa comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori
potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti
compravenduti all'interno del punto vendita, tra cui, evidentemente,
anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare"; per tale ragione "ciascun
esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo
stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell'idoneità e della
conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore,
siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano
essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore"; in sostanza è fatto obbligo all'esercizio commerciale "il necessario e imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare"; tale obbligo "comporta
che l'esercizio commerciale, in quanto soggetto che deve garantire
l'integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, possa vietare l'utilizzo
di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore qualora trattasi
di sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra riportate. "
Per tale ragione, il documento ministeriale suggerisce: "di
predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura
delle associazioni di categoria, al fine di garantire uniformità di
comportamenti sull'intero territorio nazionale, da rendere visibile
all'interno dell'esercizio commerciale con apposito avviso alla
clientela".
Al di là comunque delle indicazioni del
Consiglio di Stato e della circolare, resta il problema, nell'utilizzo
di contenitori alternativi e privati rispetto a quelli messi a
disposizione (a pagamento) dall'esercizio commerciale, di come elaborare
la tara dei contenitore e la conseguente corretta taratura delle
bilance.
La soluzione a questo problema rimane a capo del Ministero dello Sviluppo Economico; infatti il Ministero della Salute "reputa
opportuno acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico, le
cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'operatività
dei chiarimenti forniti con la presente circolare".
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