giovedì 3 maggio 2018

Nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio

2/5/2018  Con la circolare del 27 aprile 2018, Il Ministero della salute interviene sulle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall'art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale).
La vicenda

La nuova norma del T.U. ambientale è stata introdotta dall'art. 9-bis del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; l'articolo, attuando la direttiva (UE) 2015/720, con la modifica introdotta, ha avviato la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo, altresì, che le stesse non siano distribuite a titolo gratuito e che il prezzo di vendita per singola unità debba risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
Su questa nuova disciplina, numerose richieste di chiarimenti erano pervenute al Ministero della salute dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Associazioni di categoria e da privati cittadini; tali richieste volevano conoscere se e a quali condizioni il consumatore potesse utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura già in suo possesso, con specifico riferimento agli shoppers per acquistare quale frutta e verdura.
Della questione, quindi, il Ministero della salute aveva investito il Consiglio di Stato.
Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato aveva emanato il suo parere il 21 marzo 2018.
Le domande poste al Consiglio di Stato erano state:
a) se era possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare fossero obbligati e a quali condizioni a consentirne l'uso nei propri esercizi commerciali.
Il Consiglio di Stato dichiarò che la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati deve essere consentita; l'unica limitazione è che gli shoppers utilizzati dai consumatori debbano essere comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura.
Quindi non pareva possibile agli operatori del settore alimentare impedire o vietare tale facoltà di utilizzo.
La nuova circolare
Alla luce di queste indicazioni, la circolare ribadisce vista "la responsabilità dell'impresa rispetto all'integrità e sicurezza dei prodotti che sono venduti all'interno dell'esercizio commerciale, grava sulla stessa comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all'interno del punto vendita, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare"; per tale ragione "ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore"; in sostanza è fatto obbligo all'esercizio commerciale "il necessario e imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare"; tale obbligo "comporta che l'esercizio commerciale, in quanto soggetto che deve garantire l'integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, possa vietare l'utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore qualora trattasi di sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra riportate. "
Per tale ragione, il documento ministeriale suggerisce: "di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, al fine di garantire uniformità di comportamenti sull'intero territorio nazionale, da rendere visibile all'interno dell'esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela".
Al di là comunque delle indicazioni del Consiglio di Stato e della circolare, resta il problema, nell'utilizzo di contenitori alternativi e privati rispetto a quelli messi a disposizione (a pagamento) dall'esercizio commerciale, di come elaborare la tara dei contenitore e la conseguente corretta taratura delle bilance.
La soluzione a questo problema rimane a capo del Ministero dello Sviluppo Economico; infatti il Ministero della Salute "reputa opportuno acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico, le cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare".
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