martedì 19 dicembre 2017

Il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione...


 I FATTI
Ad un soggetto viene notificato un verbale per la violazione dei limiti di velocità, prevista all'art. 142, comma 8, del codice della strada e gli viene intimato, ai sensi del 180, comma 8, di comunicare, entro 60 g,g. dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, ai sensi dell'art. 126 bis del codice.

Il soggetto invia i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente nei termini stabiliti, ma dichiara, nella comunicazione, che "non è stato in grado di risalire all'effettivo conducente al momento della presunta infrazione".

Il GdP prima, e il Tribunale dopo, lo condannano al pagamento della sanzione pecuniaria, scaturente dal combinato disposto degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, "in applicazione del principio secondo cui, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa, l'inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005"
In buona sostanza, il Tribunale lo condanna al pagamento della sanzione, perchè ritiene che:"il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione".


LA SENTENZA
Il soggetto propone ricorso in Cassazione adducendo che  la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R..
La Cassazione Civile, Sez. 6,   con Ord.  29593 del 30 novembre 2017, pubblicata l'11/12/2017, rigetta il ricorso, richiedendo soltanto di raddoppiare il contributo unificato a carico del ricorrente (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013) e sollecitando il tribunale ad una nuova motivazione per la mancata giustificazione del ricorrente effettuata nella comunicazione.
Mario Serio
Riproduzione Riservata

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